T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 177 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Le ricorrenti in epigrafe impugnano le graduatorie del personale docente per l’a.s. 2009/2010, nella parte in cui non è stato loro consentito lo spostamento dei 24 punti per il biennio di durata legale dei corsi S.S.I.S., già attribuiti relativamente ad una delle abilitazioni conseguite, ad altra graduatoria relativa ad altra classe di concorso, pure compresa in quelle per le quali era stata conseguita l’abilitazione in esito alla frequentazione del medesimo corso biennale S.S.I.S.

Si è costituito il Ministero intimato che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

Con l’ordinanza nr. 359/2009 è stata accolta la domanda cautelare e, con successiva ordinanza nr. 118/2010, ne è stata ordinata l’esecuzione, che è avvenuta con immissione delle ricorrenti nelle graduatorie con riserva.

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

I) Preliminare è l’esame della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.

Rimeditando criticamente l’orientamento espresso in sede cautelare ai soli fini delle misure interinali, si deve osservare che la giurisprudenza si è oramai orientata nel senso di riconoscere che in materia di formazione di graduatorie scolastiche la giurisdizione spetta al g.o., in ogni caso, anche nelle ipotesi di contestazione del punteggio della graduatoria.

In particolare, Cass. SSUU 22805/10 del 10 novembre 2010, ha da ultimo ribadito, a Sezione riunite, che in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola, anche con specifico riferimento anche alla questione della possibilità di spostare punteggi aggiuntivi, negata dall’Amministrazione in forza del DM 42/2009, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato.

Peraltro, con pronuncie successive al giudizio cautelare inter partes, questo stesso Tribunale si è uniformato al medesimo criterio di riparto, in linea del resto con la predominante giurisprudenza di primo grado (cfr. ad es. TAR Reggio Calabria, 30 giugno 2010, nr. 611; cfr. anche T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 15 gennaio 2010, n. 99 e TAR Lazio, Roma, III bis 21.01.2011 nr. 644).

Pertanto, attesa l’intervenuta e recente pronuncia della Corte, il Collegio non può che disattendere quanto inizialmente ritenuto in sede cautelare, ove si era aderito all’orientamento, del tutto minoritario, costituito da alcune pronuncie del Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., VI, !7 settembre 2009 n. 5587, che richiama la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 8/07; Id, 5 giugno 2006 n. 3331).

L’aver ritenuta la giurisdizione del g.a. in sede di pronuncia cautelare pronunciata nel vigore della l. 1034/71, non osta a diversamente decidere in ordine alla insussistenza della giurisdizione in sentenza, per insuscettibilità della pronuncia cautelare di formare un giudicato interno.

Infatti, attesa la loro finalità e la loro efficacia solamente endoprocessuale, le statuizioni dell’ordinanza cautelare non sono destinate a fare stato tra le parti e dunque la circostanza che l’ordinanza non sia stata appellata non impedisce alle parti di fare valere il vizio della pronuncia una volta confermato nella decisione di merito.

Per tali ragioni, dunque, anche nell’odierna sede di ricorso va declinata la giurisdizione sulla domanda a favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a. secondo il quale "ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato" e con l’espressa avvertenza che le misure cautelari disposte con le ordinanze nn. 359/2009 e 118/2010 ai sensi del comma 7 dell’art. 11 cit. perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

L’esposizione che precede rende palese la sussistenza di giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che declina in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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