Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con la ordinanza in epigrafe, del 22.6.2010, il Tribunale di sorveglianza di Milano – decidendo a seguito della trasmissione degli atti ad opera del Magistrato di sorveglianza che il 31.5.2010 aveva disposto la sospensione cautelativa della misura ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 51-ter – revocava l’affidamento in prova al servizio sociale disposto nei confronti di V.G. il 26.11.2008.
A ragione osservava che il 29.5.2009 il V. era stato fermato assieme a tali M. e G. perchè indiziato di rapina aggravata; che era vero che il G.i.p. aveva liberato il V. e respinto nei suoi confronti la richiesta di misura cautelare perchè era stato visto assieme agli altri due solo il giorno del fermo e perchè i fotogrammi ripresi dal sistema di sorveglianza dell’istituto di credito non consentivano di riconoscere il terzo rapinatore, travisato; tuttavia la condotta descritta costituiva comunque una grave violazione delle prescrizioni imposte con la misura alternativa, perchè il condannato s’era accompagnato senza autorizzazione con due pregiudicati, anch’essi sottoposti a misura alternativa, e non poteva sicuramente trattarsi di un incontro casuale, come sosteneva la difesa, giacchè i tre erano insieme in un bar e da questo erano anche usciti insieme.
La gravità della condotta giustificava quindi la revoca della misura ex tunc. 2. Propone ricorso per cassazione il V. a mezzo del difensore avvocato Italo Paolo Scacciavillani che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata denunziando violazione di legge e vizi di motivazione.
2.1. Afferma che il Tribunale non aveva valutato con coerenza e concretezza se la condotta attribuibile al V., che consisteva soltanto nell’essersi trovato assieme a due pregiudicati, poteva davvero ritenersi sintomatica del fallimento della misura alternativa. Non erano state in particolare tenute in alcuna considerazione le circostanze di fatto indicate a giustificazione, e in tal modo, mancando di effettiva motivazione, l’ordinanza impugnata violava i principi applicabili in tema di revoca, reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2. Sott’altro profilo il ricorrente si duole della revoca ex tunc ed evidenzia che la condotta posta a carico del V. non integrava affatto la nozione di "frequentazione" di pregiudicati, necessariamente implicante abitualità e comunanza di vita e d’interessi e certamente non coincidente con l’unico incontro emerso nel caso in esame.
Irragionevolmente, per altro, il Tribunale aveva ritenuto che quell’unico episodio, essere notati insieme all’interno di un bar ed esserne usciti insieme, fosse talmente grave da determinare senza altra valutazione la revoca dall’origine della misura, senza alcuna considerazione delle limitazioni sofferte e del comportamento adesivo all’opera di rieducazione tenuto nel periodo di corretta osservanza della misura, che pure risultavano documentati in atti tra l’altro attraverso la relazione conclusiva (10.1.2010) del responsabile della Comunità Exodus (che riferiva di evoluzioni importanti e non scontate), la relazione 30.3.2010 del SERT (successiva alla trasformazione dell’affidamento terapeutico in affidamento ordinario, di per sè indice di una evoluzione positiva e che dava atto del rapporto lavorativo presso la LOFRA).
Motivi della decisione
1. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso è da ritenere quantomeno infondato, giacchè si risolve in censure di merito sulla motivazione che sostiene il provvedimento di revoca dell’affidamento in prova, ex art. 47 ord. pen., sulla base di una plausibile considerazione della incompatibilità tra la violazione accertata e la prosecuzione della misura.
Può solo aggiungersi che l’allegazione secondo cui l’incontro era stato occasionale e il ricorrente non conosceva come pregiudicati le due persone incontrate è, oltre che appunto di fatto, generica, non fondandosi su elementi specifici idonei a contrastare quanto all’opposto affermato dal giudice del merito.
2. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso, perchè la revoca ex tunc della misura, già patita per circa un anno e mezzo, non è accompagnata da alcuna seria considerazione delle restrizioni patite durante tale periodo e della regolarità del comportamento in precedenza tenuto, da un lato; della effettiva capacità della violazione accertata – ridimensionata l’ipotesi originariamente ipotizzata – di incidere retroattivamente come se fosse di tale straordinaria gravità da rendere apparente la regolarità della pregressa sottoposizione, dall’altro.
Non v’è dubbio infatti che i principi enunziati da C. cost. n. 185 del 1985 (illegittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, art. 47, nella parte in cui non consente che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione), n. 312 del 1985 (illegittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, art. 47, nella parte in cui non prevede che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall’esito negativo della prova) e n. 343 del 1987 (illegittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, art. 47, comma 10, nella parte in cui – in caso di revoca del provvedimento di ammissione all’affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova – non consente di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova), e, infine, da S.U. n. 10530 del 27/02/2002, Martola, tessono un sistema che impone di escludere che il periodo trascorso in affidamento, durante il quale il condannato ha effettivamente ottemperato alle specifiche prescrizioni impostegli, possa essere considerato come non mai trascorso ovvero inutilmente trascorso, soltanto a causa di una successiva violazione a tali prescrizioni.
3. L’ordinanza impugnata deve di conseguenza essere annullata limitatamente alla decorrenza ex tunc della revoca, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Il ricorso va per il resto rigettato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza ex tunc della revoca, e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.
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