Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-05-2011, n. 11516 Contravvenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto del 2004, L.A. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento per violazione dell’art. 143 C.d.S., comma 12, elevato nei di lui confronti dalla Polizia municipale di Gorle.

Il Comune, costituitosi, chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza in data 29.10.2004, il Giudice di pace di Bergamo, dichiaratamente in base al proprio libero convincimento che il L. avesse effettivamente violato il Codice della strada, riteneva applicabile nella specie non già la norma contestata bensì l’art. 143, comma 13 (norma di chiusura), con conseguente riduzione della sanzione.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di tre motivi, il comune di Gorle, il quale ha anche presentato memoria; resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale basato su di un solo motivo, il L..
Motivi della decisione

I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la stessa sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Per ovvi motivi di ordine logico, il ricorso incidentale deve essere esaminato per primo; l’unico motivo su cui lo stesso si basa lamenta vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si rileva che la sentenza impugnata, alla constatazione secondo cui non v’era stata contestazione dell’infrazione de qua all’interno del territorio del Comune, nè la flagranza dell’illecito ed era mancata l’indicazione dei motivi per cui tanto non si era verificato, definita espressamente come tale da inficiare l’intero verbale, fa seguire un richiamo al libero convincimento del giudice, circa l’avvenuta violazione del codice della strada da parte del L..

A tanto devesi aggiungere che, nella dichiarata incertezza della effettiva definizione dell’infrazione commessa, segue l’applicazione di una sanzione minore.

Il motivo è fondato; invero la contraddittorietà intima della motivazione risulta dai termini stessi in cui la sentenza è redatta, incerta tra elementi obiettivi, o almeno ritenuti tali, ed un convincimento che non si esplicita se non con riferimento al comportamento tenuto in udienza dall’opponente, elemento di completa neutralità rispetto al fatto contestato.

Anche sotto il profilo della sufficienza, per le stesse ragioni già evidenziate, la motivazione risulta carente in modo insanabile, anche in quanto l’intima perplessità della stessa si coglie nella affermazione della sussistenza di una infrazione minore.

Il motivo deve essere pertanto accolto; tanto comporta, attesa la natura dei mezzi che sorreggono il ricorso principale, improntati ad una richiesta di rivisitazione di quegli elementi ritenuti carenti in sentenza, l’assorbimento del ricorso stesso.

La sentenza va pertanto cassata con rinvio ad altro Giudice di pace di Bergamo, il quale provvedere anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.

riuniti i ricorsi, la Corte accoglie l’incidentale; assorbito il principale. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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