Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 10770 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. D.G. e D.A. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della condanna pronunciata nei loro confronti in primo grado, è stata rideterminata la pena per il secondo in anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro quattordicimila di multa (con interdizione per anni cinque dai pubblici uffici) ed è stata confermata la pena già inflitta al primo pari a anni due e mesi otto di reclusione ed Euro settemila di multa.

Entrambi gli imputati sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, per avere, in concorso tra loro, acquistato, ricevuto, trasportato, procurato illecitamente ad altri e comunque detenuto, al fine di commercializzarli, kg. 69,859 di hashish (in (OMISSIS)).

D.A. deduce in primo luogo la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, e il vizio di motivazione sul punto, per non avere la Corte di merito tenuto conto del comprensorio territoriale al quale la droga era destinata, e, in secondo luogo denuncia gli stessi vizi in riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena inflitta, ritenuta eccessiva.

D.G. eccepisce in primo luogo la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, con argomentazioni analoghe a quelle contenute nel ricorso precedente. Lamenta poi la violazione dell’art. 133 c.p., sostenendo che la Corte di Appello avrebbe dovuto procedere ad un più favorevole giudizio di bilanciamento delle concesse attenuanti generiche con le aggravanti contestate.

In prossimità della odierna pubblica udienza la difesa di D. G. ha depositato una memoria, con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.

2.-. I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in doglianze di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice di merito, pur adeguatamente motivato, nonchè carenti della richiesta specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli all’imputato semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro decisiva rilevanza.

Inoltre la determinazione della pena entro i limiti edittali è facoltà discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di giudizio di legittimità quando fonda su congrua e non manifestamente illogica motivazione. Nel caso di specie esse è stata motivata con riferimento ai molteplici e gravi precedenti penali per D.A. ed alla entità del fatto e all’assenza di effettivo ravvedimento per D.G.; e tali argomentazioni non vengono contestate degli imputati con alcuna censura pertinente.

3.-. Va, invece, accolto il motivo, dedotto da entrambi gli imputati, sulla ingente quantità di hashish, ritenuta sussistente con riferimento all’acquisto, trasporto e illecita detenzione di circa 69,859 chilogrammi, contenenti principio attivo pari a 6636,624 grammi, da cui erano ricavabili 132.732 dosi medie giornaliere.

Il riferimento operato dalla sentenza all’agevolazione dei consumi nei riguardi di un elevato numero di tossicodipendenti è troppo generico e indeterminato per dar conto dall’esistenza dell’aggravante, che punisce in modo severo il commercio di quantità ingenti. Prescindendo dal superato collegamento della c.d. saturazione del mercato, la circostanza aggravante della quantità "ingente", di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2, deve ritenersi sussistente quando, pur non potendo essere precisato un valore massimo, che rimane stanzialmente indeterminabile, sia oggettivamente di quantità straordinaria e comunque tale da superare, con accento d’eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell’ambito territoriale nel quale opera il giudice del fatto, tenendo conto ovviamente anche della qualità della sostanza, determinata dalla quantità di principio attivo della sostanza commerciata (v., da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 19085 del 16/03/2010, Rv. 247377, Giannusa).

Su tale specifico punto, la sentenza va, pertanto annullata, anche per omologare la decisione a quella nel frattempo intervenuta nei confronti dei coimputati M.F. e G.G., per i quali i Giudici di merito hanno già escluso la aggravante della ingente quantità.

Esclusa la aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, si impone il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuova determinazione della pena nei confronti di entrambi gli imputati.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, che esclude. Rinvia per nuova determinazione della pena ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. rigetto nel resto i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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