Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-02-2011) 16-03-2011, n. 10969

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’assise d’appello di Catanzaro confermava la condanna all’ergastolo emessa nei confronti di V.N., latitante, per l’omicidio aggravato di A.F. e relativo reato in materia di armi.

La ricostruzione del fatto, come operata dalla decisione di primo e di secondo grado tra loro integrate, era la seguente: la vittima era stata uccisa con un colpo di pistola alla tempia e da distanza ravvicinata nel momento nel quale si accingeva ad uscire dal portone di casa della propria abitazione in pigiama in quanto richiamato da rumori provenienti dall’esterno. La moglie ed il figlio di undici anni si trovavano subito dietro di lui ed avevano sentito l’esplosione paragonata ad un petardo ed avevano visto il congiunto cadere a terra. Il fatto era accaduto tra le 22,30 e le 23,00, in quanto i superstiti ricordavano che dopo le 22,00 era stato ordinato al figlio di spegnere la televisione. Il bambino d’istinto aveva inseguito la persona che si stava allontanando, avendo sentito un rumore di passi. La madre, dopo un po’ di tempo, poichè il figlio non tornava, era uscita a cercarlo e lo aveva trovato immobile nella parte laterale dell’abitazione con i pantaloni bagnati perchè si era fatto la pipì addosso. In quel momento dopo aver prelevato l’altro figlio minore in casa aveva chiesto aiuto.

La perizia balistica aveva accertato che la pistola aveva sparato a contatto ed era di piccolo calibro, cal. 6.35, e quindi il suo rumore poteva essere confuso con quello dello scoppio di un petardo.

L’intero processo si era incentrato sulla verifica della credibilità delle dichiarazioni del minore in quanto il bambino si era chiuso in un mutismo assoluto e nelle prime sue dichiarazioni aveva detto di aver inseguito l’uomo che aveva ucciso il padre ma di non essere riuscito a raggiungerlo. Tale mutismo era però stato interrotto quando aveva con rabbia riferito il nome dell’assassino sia durante gli accertamenti di P.G. sul luogo del fatto, dove il V. si era mischiato tra la folla, sia durante i funerali. Ben tre testimoni lo aveva ascoltato anche manifestare propositi di vendetta proprio contro V..

Il bambino aveva poi reso successivamente varie dichiarazioni e in dibattimento aveva reso dettagliate accuse nei confronti di V. N.; aveva riferito di aver inseguito l’assassino urlandogli "bastardo fermati" e, dopo che questi si era fermato e lo aveva minacciato di morte se avesse riferito cosa aveva visto, di aver riconosciuto il V., di averlo poi visto tra la gente che si era raccolta nei pressi dell’abitazione e di averlo anche visto avvicinarsi al cadavere. Durante le indagini erano state espletate ben due consulenze che avevano mostrato l’evoluzione del quadro psichico del minore che era passato da un importante disturbo da stress post traumatico ad una certa serenità, dovuta essenzialmente all’essersi allontanato dal luogo nel quale era avvenuto il fatto, con la conseguenza che una volta superata la paura di essere ucciso o di aggressioni nei confronti della madre, aveva rivelato ciò che sapeva. La versione fornita in dibattimento poi diveniva del tutto riscontrata dalle deposizioni dei testi che avevano sentito il minore accusare il V., seppur confusamente.

La Corte osservava che non vi sarebbe stata alcuna altra ragione per il minore di accusare il V. se non lo avesse riconosciuto, visto che un bambino di 11 anni non poteva certo aver nulla a che fare con l’imputato e quindi non poteva aver avuto alcun motivo di rancore nei suoi confronti. La possibilità concreta che il bambino potesse aver raggiunto l’autore del fatto era giustificata dal fatto che i due dovevano aver iniziato la corsa quasi contestualmente, visto che il bambino si era posto all’inseguimento subito una volta sentiti dei passi e che aveva riferito che l’inseguito si era addirittura fermato per minacciarlo. Il luogo infine era sufficientemente illuminato da vedere una persona in faccia.

Anche i testi A.E., D.A. e P.M. avevano confermato che il bambino aveva indicato il V. e lo avevano fatto in dibattimento perchè non erano stati sentiti prima.

La ricostruzione operata dai testi era assolutamente credibile visto che il colpo era stato sparato a contatto e il rumore provocato poteva essere confuso con lo scoppio di un petardo ragione e quindi ben poteva essere accaduto che i vicini non vi avevano fatto caso, dato il periodo natalizio. L’alibi fornito dall’imputato non escludeva la possibilità per lui di commettere l’omicidio visto che arrivava al massimo alle ore 22,25 e che il fatto era stato commesso tra 22,30 e le 23,00, e che il locale nel quale era stato visto era poco distante dal luogo del fatto.

Elemento di riscontro a tali accuse erano anche le telefonate che l’imputato aveva fatto alla madre, anche in ore notturne, e senza alcun plausibile motivo se non quello di continuare a ricordare al minore la sua minaccia, nonchè le conversazioni telefoniche intercettate dalle quali si ricavava il suo interessamento al fatto, conosciuto nei minimi particolari, alle indagini, rispetto alle quali manifestava la certezza che non si sarebbe mai scoperto chi lo aveva commesso.

Quanto al movente, osservava che, se pure questo era stato individuato in rapporti più o meno loschi tra i due, comunque esso perdeva ogni rilevanza, una volta accertata aliunde la prova della responsabilità.

Confermava infine la sussistenza di ambedue le aggravanti contestate e cioè la premeditazione e l’aver approfittato della condizioni di minorata difesa, visto che egli aveva programmato l’azione predisponendo i mezzi e le modalità per l’esecuzione del delitto, l’arma e il tranello per attirare la vittima fuori dall’abitazione, e le circostanze di tempo e di luogo per realizzare l’agguato, approfittando dell’oscurità e appostandosi a lato della porta d’ingresso. Non sussisteva alcuna possibilità di concedere le attenuanti generiche sia per la gravità del comportamento sia per i plurimi precedenti anche specifici.

Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato e deduceva mancanza e contraddittorietà della motivazione nelle parti in cui – aveva ritenuto che il minore avesse potuto raggiungere di corsa l’assassino, avendo egli invece una capacità inferiore di movimento, – aveva ritenuto giustificato che il minore avesse fatto il nome di V. a distanza di circa 3 anni dai fatti;

– aveva ritenuto che i tre testimoni avessero confermato che il bambino aveva fatto il nome di V. e che lo avevano fatto in dibattimento perchè prima non erano stati sentiti, mentre invece erano stati sentiti più volte;

– aveva ritenuto da un lato che il minore non avesse parlato per paura e dall’altro che potesse aver manifestato propositi di vendetta, così come aveva ritenuto giustificato che il minore non avesse fatto il nome alla madre ma solo agli inquirenti; aveva poi confusamente affermato da un lato che il minore si era chiuso nel mutismo e poi che aveva manifestato più volte la volontà di ammazzare l’autore; non aveva tenuto conto del fatto che il minore aveva riferito in dibattimento di aver fatto il nome del V. solo ai carabinieri e non ai parenti;

– non aveva considerato che il luogo non era sufficientemente illuminato per poter riconoscere una persona;

– aveva determinato una inversione dell’onere della prova in relazione alle telefonate fatte alla madre del minore, dando una interpretazione in malam partem senza alcun elemento di prova; così come vi era stata una arbitraria interpretazione della telefonate intercettate;

– aveva dato una insufficiente motivazione alle obiezioni sulle modalità esecutive dell’omicidio ed in particolare in relazione alla statura del V., al rumore dello sparo, alla circostanza che il bambino non avrebbe potuto vedere il rigonfiamento dell’arma dentro la tasca, date le sue piccole dimensioni e gli abiti invernali;

– aveva dato incongrue giustificazioni alle obiezioni sulle varie versioni fornite dal minore, sulla assurdità di un imputato che sarebbe tornato sul luogo dell’omicidio col rischio di essere scoperto, sull’esito negativo dello stub.

Deduceva poi violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’aggravante della premeditazione visto che non era stato dimostrato l’agguato, la preordinazione perdurante nel tempo, la manifestazione del proposito, il preventivo studio dello stato del luogo, il movente.

Deduceva violazione di legge in relazione all’aggravante della minorata difesa in quanto il fatto era avvenuto in centro abitato, nelle festività natalizie in ora non tarda.

Deduceva violazione dell’art. 62 bis c.p. utilizzabili nel caso di specie per adeguare la pena alla gravità del fatto ai fini di rieducazione, visto che i precedenti specifici e la misura di prevenzione applicata non erano elementi di per se ostativi.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

Tutti i motivi inerenti il difetto di motivazione sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione della prove sono infondati e costituiscono la mera riproposizione di questioni già ampiamente trattate dalle sentenze di primo e secondo grado che tra loro si integrano.

Vi è poco spazio al dubbio sulla ricostruzione degli eventi e sulla responsabilità dell’imputato. La cronologia degli eventi ha visto svilupparsi sotto gli occhi dei familiari e degli investigatori il trauma violento subito da un bambino di soli 11 anni, che non solo aveva assistito all’uccisione del padre, ma aveva dovuto anche subire le minacce del suo autore che non si era peritato di spaventarlo a tal punto da provocare la manifestazione più evidente dell’efficacia delle minacce e cioè l’essersi il minore fatto la pipì addosso e l’essere rimasto pietrificato dal terrore. Tali comportamento non potevano avere alcuna altra giustificazione se non quella che egli aveva raccontato dopo aver elaborato e superato il trauma.

Non vi è alcuna contraddizione nel comportamento del minore che aveva rifiutato di parlare e poi istintivamente aveva scatenato il suo rancore quando aveva visto l’assassino tra i curiosi o addirittura al funerale del padre, facendolo per altro nell’unico modo infantile a lui consono e cioè immaginando di ucciderlo con un piccolo coltellino di sua proprietà. Neppure contraddittorie appaiono le dichiarazioni dei testi che solo in dibattimento avevano ritenuto di dare credibilità a quelle che ritenevano fossero frutto di fantasie infantili, riferendo che il bambino effettivamente aveva parlato di uccidere l’autore, avendo fatto anche il nome di Napoleone. Dagli stessi motivi di ricorso, riproducenti le dichiarazioni dei testi, emerge questo meccanismo, con manifestazione da parte loro anche di un certo imbarazzo nel non aver dato credibilità a quel bambino che fantasticava di vendette. Certo era invece che i testi avevano visto V. tra i curiosi presenti e al funerale, circostanze non incredibili visto che V. non aveva nulla da temere da un bambino di soli 11 anni che aveva minacciato, ma anzi era un modo per affermare la sua superiorità su di lui. Condotta che chiaramente giustificava anche le telefonate alla madre, continuate anche dopo che il nucleo familiare si era trasferito di città, prive di qualunque altra giustificazione.

Assolutamente congrua e logica è poi la giustificazione data dalle sentenze alla decisione del minore di aprirsi presa solo dopo anni dal fatto, visto che le perizie avevano chiaramente descritto il tipo di trauma subito dal bambino e il suo lento superamento. La difesa non offre poi alcuna chiave di lettura alternativa ai motivi per i quali il bambino avrebbe dovuto accusare l’adulto V., se non lo avesse effettivamente riconosciuto, non essendovi stato alcun rapporto tra i due e alcun motivo di rancore.

L’interpretazione delle conversazioni telefoniche intercettate nelle quali l’imputato parlava dell’omicidio e dello stato delle indagini appare del tutto congrua, non essendosi individuata alcuna altra spiegazione dell’atteggiamento interessato di V. e dell’arrogante certezza con la quale asseriva che mai si sarebbe saputo chi aveva ucciso l’ A..

Parimenti infondate sono le obiezioni formulate sulla ricostruzione del fatto, visto che la perizia aveva accertato che il colpo era stato esploso da contatto e quindi era del tutto irrilevante la differenza di altezza tra i due; visto che l’atrio dell’abitazione era certamente buio a quell’ora, mentre nel luogo in cui il bambino aveva incontrato il V. vi era luce; visto che non era rilevante che il bambino avesse potuto raggiungere o meno l’assassino, in quanto costui si era fermato proprio per profferire le minacce; visto che il rumore dello sparo di una pistola di quel calibro ben poteva essere confuso con un petardo, tenuto conto dell’epoca natalizia; visto che lo stub ben poteva essere negativo, tenuto conto della possibilità avuta dall’indagato di ripulirsi.

Sussiste infine l’aggravante della premeditazione in quanto la consumazione dell’omicidio non appare essersi verificata per mera occasionala, (Sez. 5^ 5 dicembre 1995 n. 1357, rv. 203823), tanto che l’imputato aveva cercato di precostituirsi un alibi, restando con amici fino alle 22,25, si era recato all’abitazione della vittima, aveva provocato rumori tali da determinare la curiosità degli occupanti l’abitazione ad uscire fuori, si era appostato nei pressi della porta di ingresso e non appena l’ A. era uscito aveva sparato appoggiandogli l’arma alla testa. Per altro la persistenza del proposito criminoso, quando non vi è prova del suo insorgere, può essere desunto da fatti estrinseci, tra i quali ben possono annoverarsi la predisposizione dell’arma, la ricerca del luogo nel momento più propizio, come nel caso di specie l’atrio della abitazione della vittima (Sez. 1^ 25 gennaio 1996 n. 1910, rv.

203805). Tra l’altro, se gli elementi caratterizzanti la premeditazione sono l’apprezzabile lasso temporale tra l’insorgenza del proposito e l’attuazione tale da consentire di ponderare la propria azione e la ferma risoluzione perdurante nel tempo (S.U. 18 dicembre 2009 n. 337, rv. 241575), nel caso di specie l’imputato è uscito di casa con l’arma, ha trascorso un lasso di tempo rilevante in un locale con amici e subito dopo si è diretto nell’abitazione della vittima per ucciderla. A ciò deve aggiungersi che i giudici di merito hanno anche individuato la sussistenza di un chiaro movente;

la sentenza di appello lo aveva confermato, ma aveva ritenuto di poterne fare a meno, mentre il giudice di primo grado lo aveva chiaramente delineato e individuato nei pregressi rapporti, probabilmente legati a traffici illeciti, tra i due, deteriorati a tale punto da aver indotto l’imputato a compiere atti di danneggiamento all’auto e alla porta d’ingresso dell’ A., così come riferito informalmente dalla vittima ai carabinieri.

Pertanto risultano presenti tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per la sussistenza dell’aggravante.

Dalla descrizione degli eventi emerge anche la sussistenza dell’aggravante dell’aver approfittato della minorata difesa visto che la vittima è stata aggredita fuori dall’uscio di casa in ora notturna, quando mai avrebbe potuto vedere o immaginare l’aggressione.

I motivi sulle attenuanti generiche sono manifestamente infondati tenuto conto della personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali e dall’applicazione della misura di prevenzione personale, della gravità del fatto e della condotta tenuta dopo il fatto.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano nella somma complessiva di Euro 4000, oltre spese generali, IVA e CPA a favore delle parti civili rappresentate dall’Avv. Giuseppe Astorino, di cui Euro 2400 a carico dell’erario, e nella somma complessiva di Euro 2800, oltre spese generali, IVA e CPA, a favore delle parti civili rappresentate dall’Avv. Romualdo Truncè, da porsi per intero a carico dell’erario.

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