Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
p.1. Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Bologna con sentenza del 15 gennaio 2008 dichiarava M.G. colpevole del reato di maltrattamenti in danno della moglie e delle figlie minorenni nonchè di lesioni volontarie, aggravate ex art. 61 c.p., nn. 1, 2 e 4, in persona della moglie, e lo condannava a congrua pena nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, liquidati in via equitativa nella somma di Euro 20.000 alla moglie e di Euro 7.500 per ciascuna figlia.
La Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’impugnazione dell’imputato, con sentenza del 7 ottobre 2008, ritenute insussistenti le aggravanti contestate, riduceva la pena inflitta confermando le statuizioni civili.
L’imputato ricorre per cassazione contro il capo di sentenza relativo agli interessi civili e denuncia:
1. mancanza di motivazione, perchè il giudice d’appello non ha assolutamente risposto alle censure concernenti l’ammontare eccessivo delle somme liquidate;
2. illogicità della motivazione, perchè l’esclusione delle circostanze aggravanti, implicando una valutazione di minore gravità del fatto, avrebbe dovuto comportare una corrispondente riduzione delle somme liquidate. p.2. Il ricorso è fondato.
Il giudice a quo non ha dato risposta alcuna alle motivate censure proposte nell’atto di appello in ordine all’entità delle somme liquidate nè, dopo avere escluso la sussistenza delle circostanze aggravanti afferenti ai reati di lesioni personali, ha apprezzato il ridimensionamento del danno correlativamente cagionato, diminuendo l’ammontare del risarcimento.
La sentenza impugnata, essendo dunque affetta dai vizi denunciati, dev’essere annullata a norma dell’art. 622 cod. proc. pen., con rinvio al giudice civile che, nel nuovo giudizio, curerà di colmare le lacune di motivazione sopra evidenziate.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
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