Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con ordinanza, deliberata il 19 febbraio 2010 e depositata il 16 marzo 2010, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha respinto la richiesta di riabilitazione presentata da R.F., condannato dal Tribunale di Caltanissetta, giusta sentenza 30 settembre 1982 (irrevocabile dal 21 dicembre 1985), pel delitto di favoreggiamento personale, motivando: le informative della Polizia di Stato e dei Carabinieri rappresentano che il condannato, gravato dalla pendenza di un processo per truffa, è stato costantemente indagato per l’associazione a cosca gravitante nell’orbita del clan Madonia di Cosa Nostra; a suo carico è stata formulata segnalazione per l’applicazione di una misura di prevenzione; negli anni successivi alla condanna – e in particolare negli ultimi tre – la condotta di R. si caratterizza per la "contiguità con il contesto mafioso"; epperò non può ritenersi che abbia dato prova di buona condotta.
2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Giacomo Ventura, mediante atto recante la data del 30 marzo 2010, depositato quello stesso giorno, col quale sviluppa due motivi.
2.1 – Con il primo motivo il difensore denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 179 c.p., deducendo: la condotta serbata dal condannato nel triennio di riferimento, successivo alla condanna, è irreprensibile; la prima denunzia (in data 19 ottobre 1992) segue di quattro anni "il periodo monitorabile"; i procedimenti instaurati sono stati tutti definiti con provvedimenti di archiviazione o con sentenze di assoluzione.
2.2 – Con il secondo motivo il difensore dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione al ridetto art. 179 c.p., nonchè vizio della motivazione, deducendo:
il Tribunale di sorveglianza ha trascurato di considerare l’epilogo favorevole dei procedimenti instaurati a carico del ricorrente;
inoltre il rilievo della contiguità è generico e affatto immotivato.
3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 23 luglio 2010, obietta: la doglianza del ricorrente non è fondata; i Carabinieri di Caltanissetta hanno, infatti, segnalato "la mai cessata contiguità del R. .. al clan Madonia";
difetta, pertanto, il requisito della buona condotta, nel senso della conformazione a "un corretto, anche se non esemplare, modello di vita". 4. – Il difensore replica, con memoria, depositata il 20 gennaio 2011, ribadendo che tutti i procedimenti instaurati a carico del ricorrente hanno avuto esito favorevole per R..
5.- Il ricorso è inammissibile.
5.1 – Il ricorrente non ha confutato il rilievo della pendenza a suo carico del giudizio per il delitto di truffa, negativamente valutato dal Collegio.
L’impugnazione è, pertanto, inammissibile per carenza del requisito della specificità dei motivi, prescritto dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e sanzionato, a pena di inammissibilità dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto le ragioni e gli elementi esposti nella impugnazione non presentano apprezzabile correlazione – nella prospettiva della confutazione del costrutto argomentativo che sorregge la decisione – con la ratio decidendi del provvedimento impugnato;
5.2 – La considerazione è assorbente della manifesta infondatezza delle deduzioni formulate dal ricorrente.
5.3 – Non ricorre – alla evidenza – il vizio della violazione di legge:
– nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
– nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale di sorveglianza esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.
5.4 – Neppure palesemente ricorre vizio alcuno della motivazione.
Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 5.5 – Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
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