Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del 15 maggio 2005 la Corte di appello di Roma, adita con atto di citazione in riassunzione del 7 aprile-3 maggio 1989 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’interno, affinchè, agli effetti civili, si riconoscesse la responsabilità di G.A. e P.L. per l’uccisione di due agenti di polizia e, quindi, gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, rigettava la domanda delle Amministrazioni, che ora propongono avverso siffatta sentenza ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
Gli intimati non risulta che abbiano svolto attività difensiva.
All’udienza del 13 ottobre 2010 la Corte, rilevato che il ricorso non era stato notificato ad G.A. ne ordinava il rinnovo.
L’ordinanza risulta notificata all’Avvocatura il 19 ottobre 2010, ma l’incombente non risulta essere stato espletato, come da annotazione della cancelleria , precisandosi, ulteriormente che l’avviso per la odierna udienza è stato ritualmente notificato.
Al collegio non resta che prenderne atto e dichiarare la inammissibilità del ricorso. Nulla va disposto per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla dispone per le spese.
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