Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-01-2011) 16-03-2011, n. 10746

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza in data 7-11-2008, con la quale il Tribunale di Latina, Sezione Distaccata di Terracina, ha condannato i coniugi P.F. e B.C. alla pena, interamente condonata, di anni tre di reclusione ciascuno per il reato di cui all’art. 378 c.p., per aver favorito i latitanti P.R., D. E. e N.C., tutti colpiti da ordinanze di custodia cautelare in carcere, a sottrarsi alle ricerche delle forze dell’ordine, dando al primo ospitalità presso l’abitazione sita in (OMISSIS) all’interno del residence (OMISSIS), e offrendo al secondo e al terzo la disponibilità dell’abitazione sita in (OMISSIS) all’interno del residence (OMISSIS), di proprietà di B.G., padre dell’imputata.

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del comune difensore, eccependo con un primo motivo la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti della B.. Sostengono che tale notifica è stata effettuata nelle forme previste dall’art. 157 c.p.p., comma 8, non essendo stata l’imputata rinvenuta presso il domicilio eletto.

Fanno presente che, poichè la B., a seguito di separazione, si era trasferita in altro domicilio in (OMISSIS) e non aveva comunicato il nuovo indirizzo, a norma dell’art. 161 c.p.p. la notifica del decreto di citazione avrebbe dovuto essere effettuata presso il suo difensore.

Con un secondo motivo i ricorrenti lamentano la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova fornita dagli imputati, costituita dal contratto preliminare di compravendita stipulato il 19-9-2002 dal B. G. con F.R., e dalla successiva integrazione avvenuta in data 17-11-2002. Da tali atti, secondo la difesa, si evince che dal novembre 2002 fino al momento della cattura dei latitanti, avvenuta il 29-1-2003, la B. e il coniuge non avevano il possesso del villino in questione, formalmente ancora di proprietà del padre dell’imputata, ma di fatto nel godimento del F..
Motivi della decisione

1) Il primo motivo di ricorso è fondato, con le precisazioni che seguono.

Dall’esame degli atti del procedimento di merito, consentito dalla natura del vizio denunciato, si evince che la notifica del decreto di citazione in appello alla B., eseguita per mezzo del servizio postale presso il domicilio dichiarato, non è andata a buon fine, essendo la destinataria risultata irreperibile. Non risulta che, successivamente, siano stati effettuati ulteriori tentativi di notifica alla predetta appellante, nè nelle forme dell’art. 157 c.p.p., comma 8 (alle quali ha fatto riferimento la ricorrente) nè in quelle previste dall’art. 161 c.p.p., comma 4 (che erano state disposte dall’autorità giudiziaria).

Nella specie, pertanto, si verte in un’ipotesi di omessa citazione dell’imputata, che, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., è causa di nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Nei confronti della B., di conseguenza, s’impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo giudizio.

2) Le censure mosse col secondo motivo di ricorso, da esaminare con riferimento alla posizione del P., appaiono fondate, pur potendo assumere concreta rilevanza solo in relazione al trattamento sanzionatorio.

La Corte di Appello ha ritenuto certo che i due imputati avessero la disponibilità di entrambi gli immobili serviti, secondo l’accusa, ad ospitare i tre latitanti, senza in alcun modo confrontarsi con le specifiche deduzioni svolte dagli appellanti, secondo cui, all’epoca dei fatti, il villino di proprietà del padre della B. non si trovava più nella disponibilità di quest’ultimo, ma di tale F.R., che era stato immesso nel relativo possesso il 27-11-2002, contestualmente alla stipula di contratto preliminare di compravendita. E’ ben evidente la rilevanza, ai fini della decisione, del tema d’indagine sollecitato dagli appellanti, atteso che l’eventuale accertamento della perdita della disponibilità del villino in questione da parte del padre della B. farebbe venir meno il presupposto stesso su cui poggia, in relazione a tale immobile, la contestazione mossa nei confronti dei prevenuti.

Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di mancanza di motivazione.

Tale vizio, infatti, ricorre non soltanto quando vi sia un difetto grafico della motivazione, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività; nè può ritenersi precluso al giudice di legittimità, ai sensi della disposizione suddetta, l’esame dei motivi di appello, al fine di accertare la congruità e la completezza dell’apparato argomentativo adottato dal giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l’atto di appello quale necessario presupposto dell’ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte (Cass. Sez. 6, 17-6-2009 n. 35918; Sez. 6, 9-5-2000 n. 6945; Sez. 2 Sez. 2^ 21-12-1994/2-5-1995 n. 4830).

Di conseguenza, nei confronti del P. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, la quale dovrà colmare le evidenziate lacune motivazioni, procedendo, in caso di accertamento della mancata disponibilità, da parte del prevenuto, dell’immobile intestato al padre della B., alla rideterminazione della pena, tenendo conto della sola condotta di favoreggiamento posta in essere in favore del latitante P.R. (al quale è stata data ospitalità nell’altro immobile indicato nel capo d’imputazione, sito all’interno del residence (OMISSIS)).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di B.C. e, limitatamente alla determinazione della pena, nei confronti di P.F., e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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