Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-12-2010) 16-03-2011, n. 10784 Dichiarazione di impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha confermato il decreto datato 19 ottobre 2009, con cui il locale Tribunale aveva applicato a T.M.G. la misura della prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di quattro anni.

2. Avverso il provvedimento della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione personalmente il T., senza indicare alcun motivo a sostegno della dichiarazione. Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p..

3. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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