Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
con lodo n. 38/09 pronunciato in data 3 marzo 2009, il Collegio arbitrale istituito presso la Camera Arbitrale per i Contratti pubblici in Roma ha ingiunto al Comune di TURSI di pagare alla ricorrente la somma di euro 214.987,20 oltre IVA al 10% (o difforme aliquota di legge) dalla data della decisione (3 marzo 2009) a quella di effettivo soddisfo;
– che, allo stesso modo, il predetto Collegio arbitrale ha posto le spese di funzionamento, il compenso degli arbitri, il rimborso delle spese e le competenze del Segretario, per 2/3 a carico del Comune di Tursi ed per 1/3 a carico della ricorrente, pur con vincolo di solidarietà;
– la stessa percentuale di imposizione è stata disposta con riferimento alle spese difensive ed al compenso del CTU (Ing. Bentivoglio);
– che, per quanto riguarda il compenso del CTU, la società T.T. ha già provveduto a liquidare l’intero importo liquidato dal Collegio arbitrale di euro 8.480,13 (comprensivo degli oneri), i cui 2/3 a carico del Comune di Tursi ammontano quindi a euro 5.653,52;
– che, con riferimento al compenso degli arbitri, la ricorrente aveva già provveduto a versare un acconto di euro 15.000,00 quando la parte di sua spettanza, come previsto nel lodo arbitrale n. 33/09, ammonta ad euro 14.083,29 (residuando, quindi, un credito nei confronti del Comune di euro 916,71);
– che, in merito alle spese di registrazione del lodo, la società istante ha versato l’intero importo di euro 1.916,00, la cui percentuale dei 2/3 a carico del Comune di Tursi ammonta a euro 1.277,33 (di cui è quindi creditrice la ricorrente, sulla base del dispositivo del lodo);
– che il predetto lodo, non opposto nei termini di legge come confermato dalla Corte di Appello di Roma, è stato munito di formula esecutiva dal Presidente del Tribunale di Roma in data 7 dicembre 2009;
– che il lodo arbitrale non opposto nei termini di legge ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. e) del D.lgs n. 104/2010;
– che, pertanto, non risultando eseguito il lodo arbitrale n. 33/2009, il ricorso (notificato in data 7 dicembre 2010 e depositato il 20 dicembre 2010) deve essere accolto nella parte in cui chiede il pagamento della somma di euro 214.987,20 oltre IVA al 10% (o difforme aliquota di legge) dalla data della decisione (3 marzo 2009) a quella di effettivo soddisfo e di quelle già versate in favore del CTU e degli arbitri a titolo di compensi, mentre deve essere respinto nella parte in cui chiede di ordinare al Comune di Tursi di pagare le somme non ancora corrisposte in favore della Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Camera Arbitrale), non essendo la ricorrente legittimata ad avanzare tale richiesta;
– che, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo del Comune di Tursi di dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale versando al ricorrente la somma sopra specificata, oltre agli accessori, previa emanazione degli atti a tal fine necessari entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta;
– che se l’Amministrazione comunale di Tursi non darà tempestiva esecuzione a quanto sopra ordinato entro il predetto termine di 60 giorni, si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta il Prefetto di Matera ovvero un funzionario dallo stesso delegato il quale, in sostituzione del Comune inadempiente e con spese a carico di quest’ultimo, provvederà ad emanare – nel rispetto del disposto di cui all’art. 159 del D.lgs n. 267 del 2000 – gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione alla sentenza medesima;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a. ordina al Comune di Tursi, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notificazione o di comunicazione della presente decisione, di dare esecuzione al lodo arbitrale n. 33/2009 nei sensi e limiti di cui in motivazione, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 214.987,20 oltre IVA al 10% (o difforme aliquota di legge), dalla data della decisione (3 marzo 2009) a quella di effettivo soddisfo, e delle spese già sostenute dalla società istante relativa alla procedura di che trattasi (ovvero euro 5.653,52 quale quota parte spettante al Comune di Tursi per il compenso del CTU, euro 916,71 per la parte di onorari degli arbitri già corrisposti a titolo di acconto dalla ricorrente ed euro 1.277,33 quale quota parte spettante all’amministrazione intimata relativa alle spese di registrazione del lodo);
b. nomina commissario ad acta il Prefetto di Matera ovvero un funzionario dallo stesso delegato affinché, in caso di ulteriore inottemperanza, provveda in funzione sostitutoria a quanto disposto sub a.;
c. fissa per l’eventuale attività del commissario ad acta il compenso di euro 1.000,00 (mille /00), da porsi a carico del Comune di Tursi;
d. condanna il Comune intimato al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A.
Contributo unificato di euro 250,00 a carico del Comune di Tursi, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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