Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-12-2010) 16-03-2011, n. 10743

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 15 gennaio 2009, P.V. fu condannato dal Tribunale di Napoli alla pena di quattordici anni e otto mesi di reclusione per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73. Fu addebitato al P. di avere, con T.A. e T.P., "promosso, organizzato e diretto … una associazione criminosa, avendo la disponibilità in (OMISSIS) di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente che, di volta in volta, cedevano al gruppo italiano interessato stabilmente all’acquisto e il P. e il T., in particolare, con il compito di intermediari tra il colombiano e gli italiani (capo B: "in (OMISSIS) e altre località del territorio nazionale a decorrere dall'(OMISSIS)"), nonchè di avere, con il T. "in qualità di acquirenti e importatori, detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina per un quantitativo non accertatale" (capo B10: "in (OMISSIS) e altre località del territorio nazionale, episodio accertato e contestualizzato il (OMISSIS) e consumato in data successiva e prossima").

2. Su impugnazione dell’imputato, la Corte d’appello di Napoli, in data 19 gennaio 2010, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al capo B10 perchè l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di estradizione, confermando la condanna per il delitto associativo, con rideterminazione della pena in tredici anni e quattro mesi di reclusione.

3. Ricorre per cassazione il P., deducendo vizio di motivazione e violazione della legge penale ( art. 649 c.p.p.), con riferimento a condanna per delitto associativo riportata in (OMISSIS), per avere la sentenza rigettato l’analogo motivo d’appello, affermando che "il compendio probatorio" evidenziava "l’esistenza di una compagine che per modalità operative appare diversa da quella oggetto del giudizio olandese poichè ritaglia al P., in un ambito territoriale diverso, il ruolo di procacciatore ed importatore di sostanza in un ambito operativo che vede soggetti diversi….. La condotta ora trascritta non è affatto sovrapponibile a quella oggetto di contestazione nel giudizio olandese posto che non vi è coincidenza di condotte e diversi appaiono i soggetti partecipi nè può concludersi per l’identità della contestazione per la sola circostanza che anche nell’incolpazione olandese è fatto riferimento alla partecipazione ad un’associazione finalizzata al commercio di stupefacenti in ambito transazionale". 4. Il ricorso è fondato. Rileva il Collegio che la motivazione sopra trascritta – mancando di specifici riferimenti temporali, spaziali e nominativi, di indicazioni organizzative e di descrizione delle connessioni tra venditori, acquirenti, intermediari e importatori – si esaurisce (pure in considerazione dell’ampiezza geografica della contestazione, che fa riferimento anche a imprecisate località del territorio nazionale) in una serie di espressioni apodittiche e prive di contenuto fattuale e, perciò, inidonee a rendere conto delle ragioni del rigetto del motivo d’appello e a consentire un controllo di legittimità del discorso giustificativo.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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