Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-12-2010) 16-03-2011, n. 10738

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 04.07.2005 il Tribunale di Trieste assolveva B.C. dal reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna convivente M.L. (ivi assorbito il contestato reato di minaccia) perchè il fatto non sussiste, ritenendo che vi fosse fra il prevenuto e la donna un rapporto dialettico, pur non privo di episodi di violenza, ma non una abituale e sistematica condotta di sopraffazione. A seguito di gravame del P.M., con sentenza in data 25.11.2008 la Corte di Appello di Trieste, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l’imputato colpevole del reato ex art. 572 c.p. e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Il prevenuto, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando il vizio della motivazione, per avere il giudice d’appello omesso di considerare le ragioni di inattendibilità della persona offesa ed elencato acriticamente le presunte deposizioni di riscontro alle accuse della medesima, senza tener conto del loro reale tenore e dei rilievi fatti del primo giudice, e rivalutando addirittura episodi già coperti da giudicato favorevole al prevenuto.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Come è noto, il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall’art. 572 c.p., consiste, dal punto di vista materiale, nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita (Cass. Sez. 6, 19-2-2004 n. 7192); e, dal punto di vista soggettivo, richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che avviliscono la personalità della vittima (Cass. Sez. 6, 22-9-2005 n. 39927).

Nell’impugnata sentenza la Corte di Appello ha ritenuto certo, sulla base del materiale istruttorio acquisito (al di là del contestato ripescaggio di qualche marginale e irrilevante aspetto di un episodio coperto da giudicato assolutorio), che il prevenuto ha sottoposto la propria convivente a un clima oppressivo, umiliante, vessatorio e di sistematica sopraffazione, insultandola continuamente, minacciandola gravemente, facendole dispetti odiosi, usandole violenza fisica, boicottandone i rapporti con le figlie avute da precedente matrimonio. Il grave quadro probatorio emergente dagli atti a carico del prevenuto, secondo i giudici di appello, non è riducibile a una mera dialettica di un problematico rapporto di convivenza.

Il giudice distrettuale ha fornito ampio conto delle ragioni per cui ha dissentito dal primo giudice e ha ritenuto fondata l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli in danno della compagna, offrendo un percorso argomentativo privo di manifeste incongruenze logiche, a fronte del quale le doglianze mosse dal ricorrente, dense di riferimenti a dati istruttori, attraverso l’apparente deduzione del vizio di motivazione, mirano, in realtà, ad ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito. Si richiama, al riguardo, il principio enunciato da questa Corte, secondo cui l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), pur dopo la novellazione che consente la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato", anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità. Ai fini della disposizione in esame, pertanto, non è sufficiente che gli atti del processo indicati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con diversi accertamenti e specifiche valutazioni del giudice di merito, o con la sua ricostruzione complessiva e conclusiva dei fatti e delle responsabilità dell’imputato, nè che siano astrattamente idonei a fornire un apprezzamento diverso e, in tesi, più persuasivo di quello fatto proprio dal giudice. Occorre, invece, che il contenuto degli atti del processo cui fa riferimento il ricorrente, sia di per sè idoneo a determinare una insanabile "disarticolazione" dell’intero ragionamento giustificativo esplicitato, nell’intero contesto motivazionale di quest’ultimo, compito del giudice di legittimità rimanendo la valutazione unitaria sulla effettiva esistenza di una motivazione e sulla complessiva, conclusiva, logicità della sentenza (Cass. Sez. 4, 19-6-2006 n. 30057; Cass. Sez. 6, 26-9-2006 n. 38968; Cass. Sez. 6, 17-10-2006 n. 37270; Cass. sez. 6, 18-12-2006 n. 752; Cass. Sez. 4, 3-5-2007 n. 22500). Nel caso di specie, gli atti del processo richiamati dal ricorrente non appaiono dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale da comportare la disarticolazione del percorso argomentativo, coerente e logico, seguito dai giudici di appello, i quali sono pervenuti all’affermazione della responsabilità dell’imputato sulla base di una ricostruzione complessiva e non frammentaria della vicenda, quale potrebbe evincersi prendendo in considerazione singoli atti, avulsi dall’intero contesto probatorio. Le doglianze mosse col motivo di ricorso in esame, al contrario, attengono solo formalmente a pretesi vizi di motivazione, risolvendosi sostanzialmente in censure di fatto in ordine alla ricostruzione della vicenda operata dal giudice di appello. Ma, come è noto, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di procedere a una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. Un. 30-4-1997 n. 6402).
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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