Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-12-2010) 16-03-2011, n. 10707 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 25.10.2009, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania dispose la custodia cautelare in carcere di B.C., indagata per il delitto di associazione a delinquere volta al narcotraffico.

Avverso tale provvedimento l’indagata propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Catania, con ordinanza del 17.12.2009, la respinse.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagata, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e deducendo:

– L’illogicità della motivazione in ordine alla imputazione del reato associativo perchè a carico dell’indagata, indiziata della partecipazione all’associazione di stampo mafioso di cui fa parte il marito, P.G.E. e della partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico, non emergono elementi di prova che ne attestino un ruolo attivo in seno al sodalizio criminale. A parere del ricorrente non è importante stabilire se la signora fosse a conoscenza dei traffici illeciti del marito quanto stabilire in cosa sia sostanziata la sua condotta partecipativa; nè può assumere rilevanza in tal senso, e qualificate un comportamento attivo, la circostanza di fatto che il marito destinava i proventi dell’illecita attività al sostentamento della famiglia.

– Con il secondo motivo, la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari perchè il giudice di merito si sarebbe limitato ad applicare la misura sul rilievo della presunzione insita nell’art. 275 c.p.p., comma 3 e avrebbe sottovalutato la distanza nel tempo dei fatti contestati.
Motivi della decisione

2. Entrambi i motivi sono infondati.

2.1 In motivazione si individuano precisi elementi di responsabilità a carico della B., che viene individuata come soggetto che si rende disponibile sia a custodire lo stupefacente sia a tenere i contatti con quanti cercavano il marito e a riferire allo stesso i messaggi dei compratori e dei venditori della sostanza stupefacente, sia ad accompagnare il marito nei viaggi di rifornimento dello stupefacente a favore dell’associazione. Nel provvedimento sono poi individuati anche una serie di episodi, enucleati dalle conversazioni intercettate, che attestano il ruolo attivo della donna nell’attività commerciale illecita del marito.

2.2. La motivazione è pertanto articolata esaustiva logica e non contraddittoria.

2.3 Di contro il ricorso è generico e pretestuoso tanto più che è noto che la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla correttezza della motivazione non va confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, nè con la possibilità di formulare un giudizio, diverso da quello espresso dai giudici di merito, sull’intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori o sull’attendibilità delle fonti di prova. Il controllo della Corte deve essere, invece, limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute, sicchè esse si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del convincimento del giudice non abbia subito il condizionamento negativo di un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero di un esame incompleto o impreciso. Rv. 205643. 2.4 E’ principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e con l’ulteriore specificazione che l’illogicità censurabile è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez. un., 29.9.2003, Petrella; conf. SU n. 6402/97 rv 207944; SU n. 24/99 rv 214794; SU n. 12/2000 rv 216260).

2.5 Quanto alla censura relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza – si osserva che la stessa è inammissibile perchè non tiene conto della non praticabilità di altre misure meno restrittive, ex lege , in forza del titolo del reato ascritto ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 3. Nulla a tale riguardo è stato prospettato dal ricorrente che sia idoneo a superare la presunzione di pericolosità sociale stabilita dalla normativa testè richiamata.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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