Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
E.B.S., soggetto agli arresti domiciliari per il reato di detenzione di stupefacenti ha ottenuto, a seguito di appello proposto avverso provvedimento di rigetto del GIP, la revoca del provvedimento cautelare, avendo rilevato il Tribunale della Libertà di Palermo con ordinanza del 7 settembre 2010, facendo puntuale applicazione della regola di giudizio dettata da questa Corte al giudice del rinvio con la sentenza n. 602 del 22 aprile 2010 emessa su ricorso del coindagato I.V., che le intercettazioni telefoniche che avevano fornito la base indiziaria per l’emissione del provvedimento cautelare, erano inutilizzabili perchè non risultava con chiarezza dove fossero state effettuate, se cioè presso la Procura della Repubblica con gli impianti ivi installati, o presso i Carabinieri.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo – deducendone l’erroneità, atteso che a suo avviso il Tribunale del Riesame era incorso in errore, perchè contrariamente a quanto aveva ritenuto questa Corte con la sentenza 602/010, seguita dai giudici del rinvio, la documentazione in atti avrebbe dovuto consentire di rilevare come le registrazioni fossero state effettuate presso i locali della Procura, mentre solo l’ascolto successivo e la trascrizione erano avvenuti presso gli uffici dei carabinieri, e ciò a suo avviso risultava chiaramente dai decreti pronunciati di urgenza dal P.M., dai verbali di trascrizione integrale delle conversazioni, dai verbali di inizio e fine delle operazioni, nei quali tutti si dava atto della correttezza e ritualità delle operazioni di intercettazione avvenute con il sistema del riascolto remotizzato.
Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che lo stesso suo testo conferma che agli atti non era allegato il verbale di "inizio operazioni", al quale non può ritenersi equivalente, come aveva correttamente osservato l’ordinanza impugnata, la "comunicazione di inizio del servizio" effettivamente prodotta dall’ufficio requirente, perchè si riferiva ad attività da porre in essere e non già in atto, di modo che, come aveva osservato questa Corte con la sentenza 602/010, restava impregiudicata la questione relativa al luogo della registrazione, e permaneva l’incertezza costituita dalla contraddizione tra le risultanze dei verbali di chiusura delle operazioni e le note dei carabinieri e della ditta "Area", successive di due anni, con le quali veniva precisato che presso la caserma erano state effettuate le sole operazioni di ascolto.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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