Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con decreto 1 marzo 2007 del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali preposto alla Direzione Generale per gli Affari Generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione, è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a 9 posti di dirigente, professionalità Archivista di Stato, nel ruolo dei Dirigenti di seconda fascia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Con successivo decreto 18 maggio 2007 del medesimo Dirigente sono state apportate alcune integrazioni al bando del suddetto concorso (i posti sono stati diminuiti ad 8) e sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande. In particolare, con l’art. 1, punto d) è stato provveduto alla sostituzione dell’art. 2 del precedente decreto, articolo rubricato "requisiti di ammissione". Nella versione così sostituita, il comma 2 così stabilisce il requisito attinente al servizio ritenuto necessario: "Avere compiuto almento cinque anni di servizio effettivo in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio effettivo nelle stesse posizioni funzionali. Per il computo dell’effettivo servizio non possono essere presi in considerazione periodi derivanti da retrodatazioni fittizie, o da attribuzione di anzianità convenzionale. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corsoconcorso, il periodo di servizio effettivo è ridotto a quattro anni".
I ricorrenti, avendo presentato domanda di partecipazione ed essendo stati ammessi alla procedura in questione, hanno svolto, nel corso del 2008, le due prove scritte previste dal bando e, avendole superate, sono stati ammessi alla prova orale, anch’essa ugualmente superata.
Successivamente, a seguito di un accesso agli atti, i ricorrenti hanno ottenuto la copia del decreto dirigenziale approvativo della graduatoria, nonché la copia del decreto dirigenziale datato 27 luglio 2007 con il quale sono stati individuati i candidati esclusi dal concorso.
Nella stessa occasione, i ricorrenti hanno potuto prendere visione, seppure non in modo integrale, degli atti del procedimento concorsuale; in particolare, anche delle domande di ammissione di alcuni candidati.
Proprio dall’esame di una di queste ultime, i ricorrenti hanno appreso che la candidata M.G., ai fini del requisito di ammissione previsto dall’art. 2, comma 2, del bando di concorso, ha dichiarato di avere svolto per alcuni distinti periodi temporali il servizio di professore a contratto presso l’Università di Urbino e di essere stata altresì destinataria, per più volte, di assegni di ricerca della durata di 12 mesi, per lo svolgimento di attività di collaborazione alla ricerca presso la medesima Università.
Non essendo stata, la suddetta candidata, ricompressa fra i candidati esclusi dal concorso è risultato evidente ai ricorrenti che il Ministero ha considerato l’attività svolta dalla candidata M.G. idonea ad integrare il requisito di ammissione.
Deducono i ricorrenti la illegittimità degli atti del concorso per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente e la controinteressata che ha dedotto, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse alla impugnazione e, nel merito, la infondatezza dello stesso.
Alla udienza del 10 febbraio 2011 il ricorso era trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente il Collegio ritiene di potere prescindere dalla eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla controinteressata in considerazione della infondatezza nel merito dello stesso.
Con un primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo della violazione ed erronea applicazione dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, nonché dell’art. 2, comma 2, del bando di concorso approvato con D.D. 1 marzo 2007 ed integrato con D.D. 18 maggio 2007.
In particolare, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la candidata M.G. non era in possesso del requisito prescritto dall’art. 2 del bando di concorso ("avere compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea") in considerazione del fatto che la stessa, ai fini del prescritto requisito ha fatto valere l’attività svolta quale professore a contratto presso l’Università degli Studi di Urbino e l’attività di collaborazione alla ricerca svolta presso lo stesso Ateneo quale titolare di assegno di ricerca ex art. 51 L. n. 449/1997.
Entrambe tali attività, secondo la tesi dei ricorrenti, non identificherebbero in alcun modo un servizio svolto nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato di natura pubblica.
La censura è infondata.
Rileva il Collegio come la disposizione del bando richiamata dai ricorrenti richiede, ai fini della ammissione al concorso in oggetto, il compimento di 5 anni "di servizio effettivo presso una pubblica Amministrazione", non specificando espressamente se tale servizio debba necessariamente essere instaurato a seguito di pubblico concorso ovvero se possa ritenersi sufficiente un qualsiasi tipo di servizio (anche di natura privatistica) espletato presso la stessa Amministrazione.
E’ ben vero che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 480/2002 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 2, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non contempla, tra i periodi di servizio riconoscibili ai fini della carriera in favore dei professori associati all’atto della conferma in ruolo, i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di professore a contratto, stipulato ai sensi degli art. 100 e 116 d.P.R. n. 382 del 1980, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost.
Tuttavia, la fattispecie sottoposta alla attenzione della Corte riguardava il riconoscimento diretto di benefici economici e di carriera in capo a soggetti estranei alla Amministrazione mentre nella odierna fattispecie, al contrario, il requisito è richiesto ai soli fini della ammissione a pubblico concorso nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 Cost. (si legge nella sentenza della Corte Costituzionale n. 480/2002 che "quanto alla dedotta violazione del principio di buon andamento dell’Amministrazione – censura argomentata dal rimettente essenziamente secondo le stesse osservazioni addotte per sostenere la violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza -, questa Corte deve ribadire, da un lato, che il principio di cui all’art. 97 della Costituzione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti economici di categoria (tra molte, ordinanza n. 94 del 2002; sentenze n. 273 del 1997, n. 15 del 1995), dall’altro che sarebbe proprio la piena equiparazione a tutti gli effetti di un servizio prestato in svolgimento di un rapporto diverso da quello di pubblico impiego a collidere con il principio costituzionale invocato, risolvendosi tale assimilazione in un ingiustificato privilegio dei soggetti titolari di contratto rispetto a chi sia stato assunto a seguito di procedure selettive pubbliche (sentenze n. 109 del 2000, n. 320 del 1997, n. 59 del 1996)").
L’interpretazione della clausola fornita dalla Amministrazione – relativa alla ricomprensione nella locuzione "servizio effettivo" anche dei servizi espletati in regime privatistico – dunque, lungi dal comportare una disparità di trattamento appare pienamente legittima ed applicativa del generale principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali.
Con una seconda censura i ricorrenti deducono la illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo della ulteriore violazione ed erronea applicazione dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, nonché dell’art. 2, comma 2, del bando di concorso approvato con D.D. 1 marzo 2007 ed integrato con D.D. 18 maggio 2007.
Sostengono i ricorrenti che la candidata M.G. avrebbe dovuto essere esclusa anche perché ai fini dell’accesso alla attività di professore a contratto non sarebbe necessario il possesso del diploma di laurea mentre il bando di concorso espressamente richiedeva, quale requisito di ammissione, lo svolgimento di servizio "in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea".
La censura è infondata.
Così come rilevato dagli stessi ricorrenti, la candidata M.G. è effettivamente in possesso del diploma di laurea con la conseguenza che la questione sollevata appare superata in concreto dalla sussistenza del requisito richiesto dal bando.
Non v’è dubbio, quindi, che il requisito sostanziale richiesto dal bando è posseduto dalla candidata in questione, con conseguente infondatezza della censura sollevata.
Sotto tale profilo, infatti, non può non rilevarsi che l’indicazione del bando di concorso è volta ad evitare che alla procedura concorsuale partecipino soggetti che, pur avendo il requisito dei 5 anni di servizio effettivo presso una Amministrazione, non siano in possesso dell’ulteriore requisito (diploma di laurea) richiesto ai fini dello svolgimento dello specifico posto messo a concorso.
La legittimità della intervenuta ammissione della ricorrente importa la correttezza della procedura concorsuale e la legittimità degli atti posti in essere dalla Commissione con conseguente infondatezza della terza censura avanzata dai ricorrenti in ordine alla illegittimità derivata di tutti gli atti di gara con particolare riferimento alla approvazione della graduatoria finale.
Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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