Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 4-6/05/2005 il Tribunale di Torre Annunziata in composizione collegiale assolveva, fra l’altro, C.V., D.G.E., E.A. ed E.N. dall’imputazione di cui all’art. 110 c.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies, aggravata D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, per avere il (OMISSIS) fittiziamente intestato a terzi le loro quote nella Beton Immobiliare SpA, ritenendo il difetto dell’elemento psicologico sul rilievo che la predetta intestazione fosse stata effettuata solo per ottenere finanziamenti dalle banche.
Su appello del P.M. con sentenza del 10/03/2008 la Corte di appello di Napoli dichiarava i predetti imputati colpevoli, rilevando che, oltre allo scopo di ottenere finanziamenti dalle banche, l’intestazione fittizia perseguiva anche quello di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Contro questa pronuncia propongono ricorso i prevenuti.
E.A. deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli estremi del reato contestato, con riferimento in particolare all’elemento del perseguimento della finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, del tutto indimostrato e smentito, oltre che dalla comprovata finalizzazione dell’intestazione fittizia al conseguimento di finanziamenti dalle banche, anche dalla conservata titolarità di altri beni aggredibili.
Del tutto indimostrata sarebbe anche la ritenuta sussistenza dell’aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7.
C.V. deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza degli estremi del reato contestato, con riferimento sia ai presupposti dell’interposizione e dell’interesse a eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, sia al concreto perseguimento di tale finalità, smentito dalla comprovata finalizzazione dell’intestazione fittizia al conseguimento di finanziamenti dalle banche, e della finalità di agevolazione integrativa dell’aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7.
D.G.E. deduce vizio di motivazione, con riferimento sia ai presupposti dell’interesse a eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, sia al concreto perseguimento di tale finalità.
E.N. deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del perseguimento dello scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, apoditticamente desunto dalla mera ricorrenza dei relativi presupposti e smentito in fatto dalla comprovata finalizzazione dell’intestazione fittizia al conseguimento di finanziamenti dalle banche. Con motivi nuovi E.N. denuncia la mancanza di una compiuta confutazione delle contrarie conclusioni assunte dal primo giudice, con riferimento in particolare alla ricorrenza dei presupposti per l’applicazione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, e richiama i non valutati elementi comprovanti la finalizzazione dell’intestazione fittizia al conseguimento di finanziamenti dalle banche.
Motivi della decisione
Non c’è dubbio in generale che il delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che la relativa procedura sia intrapresa, potendo bastare, per la configurabilità del dolo specifico previsto da tale norma, la semplice previsione, da parte dell’interessato, del suo possibile avvio (cfr. al riguardo Cass. 25/5/99, Russo, rv. 214.094).
Oltre a tale presupposto, occorre però, per ravvisare la sussistenza in concreto della fattispecie criminosa "de qua", la prova dello specifico e deliberato collegamento con esso della manovra interpositiva posta in essere.
Su tale punto, a fronte dell’articolata motivazione con cui il Tribunale aveva evidenziato sia elementi (intercettazioni) atti a individuare concretamente la presenza, a base della manovra interpositiva, di finalità diverse (facilitazione dei finanziamenti bancari) da quelle previste dalla L. n. 356 del 1992, art. 12- quinquies, sia elementi (mancata dismissione di altre risorse in capo ai prevenuti) che inducevano a escludere queste ultime, il giudice di secondo grado ha ritenuto di desumere dal dato oggettivo e comprovato della interposizione e dalla mera ravvisabilità di un interesse (puramente affermato peraltro, e privo di riscontri nella sentenza di primo grado, nei confronti del D.G. e di E.N.) alla elusione delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, il perseguimento della relativa finalità, omettendo in particolare di confutare in maniera logica e compiuta il pregnante contrario argomento della mancata dismissione di altre risorse parimenti aggredibili dalle misure preventive "de quibus".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
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