Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il 18 maggio 2010 il Magistrato di sorveglianza di Sassari rigettava la domanda di remissione del debito avanzata da F. V. in relazione alla somma di Euro 157.562,87 (oltre Euro 13874,16 per interessi), sottolineando l’insussistenza del requisito delle disagiate condizioni economiche alla luce degli accertamenti svolti, che avevano evidenziato la titolarità di due unità immobiliari.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, F.V., la quale lamenta erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza delle disagiate condizioni economiche, tenuto conto della recente condizione di disoccupazione della donna, delle condizioni e del reale valore dei due immobili e delle garanzie prestate dalla donna in favore del marito.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il gravame prospetta una non consentita alternativa selezione e valutazione degli elementi di fatto apprezzati dal giudice a quo, senza evidenziare alcun aspetto di illogicità o violazione dei parametri normativi nel discorso giustificativo della decisione. Il requisito delle "disagiate condizioni economiche", richiesto ai fini della remissione del debito sia dall’abrogata L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 56 sia dal vigente D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6, è integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l’adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere quindi il recupero e il reinserimento sociale (cfr.
Sez. 1, 14 maggio 2003, Chiscoci).
L’ordinanza impugnata ha correttamente utilizzato plurime fonti informative e ragionevolmente valutato significativi e convergenti indici di agiatezza che escludono situazioni di disagio economico apprezzabili sotto il profilo richiesto dalla legge: proprietà di due unità immobiliari, di cui una gravata da ipoteca, pregressi redditi da lavoro dipendente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prove circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
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