Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15659 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso, ritualmente depositato, C.T. conveniva in giudizio l’INPS per sentir ripristinare l’assegno ordinario di invalidità previsto dalla L. n. 222 del 1984, che l’ente previdenziale aveva revocato con lettera del 16.05.2003.

All’esito il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 126 del 2005 dopo l’espletamento di consulenza tecnica di ufficio accoglieva il ricorso.

Tale decisione, appellata dall’INPS, è stata riformata, a seguito del rinnovo della consulenza tecnica, dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 60 del 2006, che ha rigettato la domanda originaria della C., ritenendo che le infermità riscontrate dal consulente tecnico non determinassero una riduzione della capacità lavorativa dell’appellata in occupazioni confacenti alle sue attitudini nei limiti posti dalla L. n. 222 del 1984 (meno di un terzo).

La C. ricorre per Cassazione con un motivo.

L’INPS resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

La C. in particolare sostiene che la Corte territoriale ha prima disposto una consulenza tecnica e poi, acriticamente, sulla scorta delle risultanze della stessa, ha riformato la decisione di primo grado, senza tenere in alcuna considerazione tutte le altre risoluzioni peritali, che anch’essa aveva letto.

Orbene, aggiunge la ricorrente, una accurata valutazione di tutte le risultanze mediche avrebbe potuto far evidenziare le sue condizioni psico – fisiche conseguenti alla malattia neoplastica sofferta, che erano tali da menomare grandemente e permanentemente le capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie abitudini.

Le esposte doglianze sono prive di pregio e vanno disattese.

L’impugnata decisione non si è limitata a riportare puramente e semplicemente le risultanze peritali del secondo consulente, ma ha proceduto – in modo puntuale – all’esame delle patologie descritte nella relazione di consulenza, escludendo la loro incidenza sull’attività lavorativa di artigiana – puliziera. La C. da parte sua ha mosso critiche del tutto generiche a tale consulenza, non contrastando gli accurati accertamenti contenuti in essa con precisi elementi probatori in ordine a carenze o deficienze diagnostiche e limitandosi ad opporre un diverso apprezzamento.

Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i lamentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esame unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell’impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142). In questo quadro la denuncia dell’erroneità delle valutazioni del quadro anamnestico e della natura delle affezioni si risolve in una censura non ammissibile in sede di legittimità, e ciò alla stregua del richiamato indirizzo giurisprudenziale in ordine alla necessità di indicazione di precise carenze e deficienze diagnostiche, il che non è dato riscontrare, come già si è detto, nel caso di specie, in cui si prospetta un diverso apprezzamento del requisito sanitario e della sua incidenza sulla capacità lavorativa.

2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione, in considerazione della particolarità della fattispecie, cha ha comportato il rinnovo di indagini peritali.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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