Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Ric. 186:
A sostegno dei provvedimenti impugnati con questo gravame, meglio precisati in epigrafe, vengono dedotti i seguenti motivi:
1) "Illegittimitá, in via derivata e riflessa, per illegittimitá costituzionale dell’art. 12ter L.P. di Bolzano 12 dicembre 1996, n. 24, in relazione al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1, e 3 della Costituzione";
2) "Illegittimitá, in via derivata e riflessa, per illegittimitá costituzionale dell’art. 12ter L.P. di Bolzano 12 dicembre 1996, n. 24, in relazione al combinato disposto degli artt. 3, 4 e 120 della Costituzione";
3) "Illegittimitá, in via derivata e riflessa, per illegittimitá costituzionale dell’art. 12ter L.P. di Bolzano 12 dicembre 1996, n. 24, in relazione al combinato disposto degli artt. 3, 4 e 120 della Costituzione";
4) "Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicitá manifesta e della disparitá di trattamento".
Nei due atti contenenti motivi aggiunti proposti da M.E., P.F., S.G.B. e V.M., depositati, rispettivamente, il 4 settembre – 9 ottobre 2009, meglio precisati in epigrafe, mentre con riferimento alla presunta illegittimità dell’"inserimento in coda dei docenti trasferiti da altra provincia" si ritiene che le graduatorie siano da annullarsi, in via derivata, per gli stessi motivi fatti valere nel ricorso ("con riguardo all’art. 12ter L.P. di Bolzano 12 dicembre 1996, n. 24 e all’art. 6, comma 2, della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano n. 916/2009"), con riferimento all’illegittimità della "mancata inclusione in graduatoria" degli stessi proponenti i motivi aggiunti, le censure che si deducono, da quanto scritto a tale proposito, sono riconducibili a difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21septies 1. n.241/1990, relativamente alla nota della Intendenza scolastica della Provincia di Bolzano del 30 aprile 2009, e con riferimento alla nota della stessa Intendenza scolastica del 19 maggio 2009, per presunta contrarietà "ai principi di cui al combinato disposto degli artt. 21 nonies, 21 bis, 7 e ss. della legge n. 241/1990".
I due atti contenenti motivi aggiunti proposti da A.M.V., L.A. e L.M., depositati, rispettivamente, il 4 settembre – 9 ottobre 2009, meglio precisati in epigrafe, vengono supportati dagli stessi motivi fatti valere nel ricorso, "con riguardo all’art. 12ter L.P. di Bolzano 12 dicembre 1996, n. 24 e all’art. 6, comma 2, della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano n. 916/2009", con conseguente richiamo alle argomentazioni già esposte nel ricorso, con l’integrazione, inoltre, di un ulteriore vizio relativo ad una "manifesta irragionevolezza, illogicità se non addirittura l’assurdità di un sistema che prevede la collocazione in coda dei docenti trasferiti dalle graduatorie di altra provincia".
In data 4 settembre – 9 ottobre 2009 A.D.V. ha depositato due atti di intervento ad adiuvandum ed un altro intervento ad adiuvandum è stato depositato da E.A. in data 9 ottobre 2009.
Ric. 187:
La censura dei provvedimenti impugnati con questo ricorso, meglio precisati in epigrafe, è affidata ad un unico complesso motivo relativo a: "Violazione e falsa applicazione dell’art. 12ter, comma 5 della l.p. 12 dicembre 1996, 24 (introdotto dalla l.p. n. 2/2008); violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 6ter della legge 306 del 2000, dell’art. 3 d.m. 24 novembre 1998, dell’art. 8 d.i.m. 4 giugno 2001, n. 268; dell’art. 2, comma 2; della legge n. 333/2001 e dell’art. 4, comma 3, del d.m. n. 123/2000; eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicitá manifesta".
A sostegno dei due atti contenenti motivi aggiunti proposti da A.M.V. e P.A. depositati, rispettivamente, il 4 settembre – 9 ottobre 2009, meglio precisati in epigrafe, vengono dedotti gli stessi motivi fatti valere nel ricorso, con riguardo all’art. 4.1. della tabella di valutazione titoli per la graduatoria provinciale e per le graduatorie d’istituto, allegata alla deliberazione della Giunta provinciale 9 marzo 2009, n. 916; con conseguente richiamo alle argomentazioni già esposte nel ricorso.
Nei due atti contenenti motivi aggiunti proposti da M.E. depositati, rispettivamente, il 4 settembre – 9 ottobre 2009, meglio precisati in epigrafe, mentre con riferimento alla illegittimità del "mancato riconoscimento del bonus di 6 punti aggiuntivi" si ritiene che le graduatorie siano da annullarsi, in via derivata, per gli stessi motivi fatti valere nel ricorso (con riguardo all’art. 4.1. della tabella di valutazione titoli per la graduatoria provinciale e per le graduatorie d’istituto, allegata alla deliberazione della Giunta provinciale 9 marzo 2009, n. 916), con riferimento alla illegittimità della "mancata inclusione in graduatoria" dello stesso M., le censure – che si deducono da quanto scritto a tale proposito – sono riconducibili a difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21septies 1. n.241/1990, relativamente alla nota della Intendenza scolastica della Provincia di Bolzano del 30 aprile 2009, e per contrarietà "ai principi di cui al combinato disposto degli artt. 21 nonies, 21 bis, 7 e ss. della legge n. 241/1990", con riguardo alla nota della stessa Intendenza scolastica del 19 maggio 2009.
Resiste ai ricorsi l’intimata Amministrazione provinciale, eccependo pregiudizialmente la loro inammissibilità per difetto di giurisdizione, carente costituzione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, difetto di interesse, e, nel merito, contestando diffusamente la fondatezza dei gravami.
Alla pubblica udienza del 9 giugno 2010, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione, per la prima volta.
Il Collegio, con ordinanza n. 52/2010, depositata in data 11 giugno 2010, dopo aver disposto la riunione dei ricorsi, riteneva necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, risultanti dalle graduatorie indicate nell’ordinanza medesima, mediante notifica agli stessi dei ricorsi e degli atti recanti motivi aggiunti, autorizzando, stante il numero rilevante dei controinteressati, la notifica agli stessi per pubblici proclami, fissando, per l’adempimento del predetto incombente, il termine perentorio di giorni sessanta, decorrente dalla data di comunicazione o di notificazione, se anteriore, della precitata ordinanza, assegnando ai ricorrenti l’ulteriore termine di giorni trenta per il deposito della prova delle eseguite pubblicazioni e stabilendo, infine, l’udienza del 12 gennaio 2011, per la successiva trattazione del ricorso.
Con istanza depositata il 17 giugno 2010, i ricorrenti chiedevano, in modifica dell’ordinanza de qua, di poter effettuare la notifica per pubblici proclami "mediante pubblicazione di un sunto del ricorso e relative conclusioni, sul sito internet dell’intendenza scolastica di Bolzano".
La domanda veniva respinta con ordinanza collegiale depositata in data 22 luglio 2010, poiché, a parere del Collegio, la notificazione mediante pubblici proclami doveva seguire le formalità previste dalla normativa, in quanto solamente queste ultime potevano offrire la garanzia giuridica della tutela nei confronti dei controinteressati.
Con quest’ultima ordinanza, inoltre, i ricorrenti – pur in assenza di una specifica richiesta in tal senso – venivano rimessi in termine in ordine all’effettuazione degli adempimenti stabiliti nella precedente ordinanza collegiale n. 52/2010 e veniva fissata nuova udienza per la successiva trattazione del ricorso per il giorno del 9 febbraio 2011, al posto di quella già stabilita per il 12 gennaio 2011.
Peraltro, i ricorrenti non hanno provveduto all’integrazione del contraddittorio, agli stessi ordinata.
Alla precitata udienza del 9 febbraio 2011 i ricorsi riuniti venivano trattenuti in decisione, per la seconda volta.
Motivi della decisione
In via preliminare l’Amministrazione eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, sostenendo che a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs.165/2001, sia attribuita la giurisdizione dell’intera materia del pubblico impiego comprensiva, quindi, anche della materia delle assunzioni.
Il rilievo non coglie nel segno.
Invero, il comma 4 dell’art. 63 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 stabilisce che: "Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi."
Il giudice amministrativo è, quindi, titolare di giurisdizione di legittimità sulle controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti, e la presente controversia ha per oggetto una procedura concorsuale per l’accesso all’insegnamento.
A tale proposito il Consiglio di stato, Sezione sesta, in una recente decisione (n. 7617/2009 del 14 luglio – 4 dicembre 2009), ha stabilito che si deve ritenere ormai consolidato – dopo alcune originarie oscillazioni della giurisprudenza – "l’indirizzo secondo cui le vicende, inerenti la formazione delle graduatorie degli insegnanti, sono identificabili come fasi di una procedura selettiva, finalizzata all’instaurarsi del rapporto di lavoro, con conseguente applicabilità dell’art. 63, comma 4, del citato D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale restano devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali, per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (cfr. in tal senso, anche, Cons. St., sez. VI, 23.11.2004, n. 7691, 22.6.2004, n. 4447 e 21.7.2003, n. 4207)". Conclude il Supremo consesso che tale indirizzo debba essere condiviso, "essendo l’ingresso nei ruoli degli insegnanti affidato talvolta a procedure concorsuali per esami vere e proprie, ma con ampia frequenza anche a scorrimento di graduatorie, nell’ambito delle quali la corretta assegnazione dei punteggi e il riconoscimento dei titoli costituiscono momenti autoritativi di una procedura selettiva, finalizzata al reclutamento, a cui corrispondono interessi legittimi al rispetto dei parametri di legalità, imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione: principi – quelli appena indicati – ordinariamente rimessi alla cognizione del Giudice Amministrativo e che hanno indotto il legislatore a sottrarre la fase del reclutamento alla giurisdizione del Giudice Ordinario, al quale restano affidate solo le controversie successive alla instaurazione del rapporto di lavoro tra amministrazione e dipendenti, il cui rapporto di lavoro sia stato privatizzato".
Va, quindi, affermata la giurisdizione di questo giudice a decidere le controversie all’esame.
Non vengono esaminate le successive eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso, per carente costituzione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e per difetto di interesse dei ricorrenti, essendo i ricorsi e gli atti recanti motivi aggiunti, in parte improcedibili ed in parte, inammissibili, come appresso precisato.
Il ricorso n. 186/2009, i relativi atti contenenti motivi aggiunti, nonché gli interventi ad adiuvandum, sono improcedibili a causa della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, ai sensi del primo comma, lett. c) dell’art. 35 del cod. proc. amm.
I ricorrenti, a tale proposito, nella memoria conclusiva del 30 dicembre 2010, sostengono che, "in tema di procedure concorsuali, non sono configurabili controinteressati rispetto ai bandi di concorso o di gara", riconoscendo, peraltro, che sono stati impugnati "gli atti consequenziali, tra cui le graduatorie" (pag. 6).
Invero, dal ricorso e relativi motivi aggiunti risulta che i ricorrenti azionano l’impugnativa della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, n. 916/2009 di data 30 marzo 2009, (relativa alla "Assunzione del personale docente delle scuole a carattere statale della Provincia autonoma di Bolzano") – nella parte in cui, all’art. 6, comma 2, prevede che: "I docenti provenienti da altre province, che chiedono il trasferimento alle graduatorie della Provincia di Bolzano, vengono inseriti "in coda" alle stesse e vengono, quindi, costituite, "in coda" alla III fascia, tre nuove fasce corrispondenti a quelle di appartenenza, in cui sono inseriti i docenti trasferiti" – viene effettuata al fine di ottenere una collocazione nelle graduatorie migliore a quella "in coda" alle stesse; e che, conseguentemente, l’impugnativa è diretta all’annullamento di dette graduatorie.
Quanto sopra è confermato, anche, dai ricorrenti stessi, che, nel ricorso, precisano che il loro interesse è quello di "trasferirsi nelle graduatorie provinciali di Bolzano" (pag. 5).
Orbene, risulta evidente che l’annullamento di queste, conseguente a quello della citata deliberazione giuntale n. 916/2009, verrebbe ad incidere pregiudizievolmente sulla sfera giuridica degli altri candidati risultanti inseriti nelle predette graduatorie, in quanto, l’accoglimento delle pretese dei ricorrenti potrebbe determinare la modifica dell’ordine conseguito da ciascun candidato in dette graduatorie, potendo far conseguire agli altri concorrenti una collocazione deteriore nelle stesse; con la conseguenza che tutti i candidati risultanti da dette graduatorie sono da considerarsi controinteressati.
L’improcedibilità va dichiarata, anche, nei confronti degli interventi ad adiuvandum, in quanto questi seguono la sorte del ricorso principale.
Per le stesse ragioni (impugnazione delle graduatorie ed omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati), anche il ricorso n. 187/2009 ed i relativi atti recanti motivi aggiunti sono improcedibili, con l’eccezione dei motivi aggiunti proposti dal ricorrente M.E., con atto depositato in data 9 ottobre 2009, limitatamente alla graduatoria n. 77/A, relativa all’insegnamento "Strumento musicale nella scuola media: Flauto Suppl.", per quanto sotto meglio chiarito.
Infatti, anche in queste impugnazioni la richiesta di annullamento della tabella di valutazione titoli per la graduatoria provinciale (Legge Provinciale 14 marzo 2008, n. 2) e per le graduatorie d’istituto allegate alla deliberazione della Giunta provinciale 9 marzo 2009, n. 916 (nella parte in cui, al punto A.4.1.1, stabilisce che "per l’abilitazione conseguita presso le Scuole di Specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.) a seguito di un corso di durata biennale, sono attribuiti ulteriori punti 24 equiparati a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione" e non prevede l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di ulteriori 6 punti) è intesa, unicamente, a far conseguire ai ricorrenti una collocazione più favorevole nelle stesse; o, nei casi, di mancata inclusione nelle graduatorie un inserimento nelle medesime in una posizione che tenga conto di detto ulteriore punteggio.
Quanto all’atto depositato in data 9 ottobre 2009, recante motivi aggiunti proposti dal ricorrente M.E., risulta che detto atto è stato notificato (solamente) alla signora Guerzoni Marchesi Barbara, che è l’unica concorrente risultante inserita nella precitata graduatoria e, quindi, l’unica controinteressata ad ottenere il relativo posto di insegnamento in detta graduatoria; per cui questi motivi aggiunti, essendo stati notificati all’unica controinteressata, non soffrono del vizio di cui sopra che determina l’improcedibilità e vanno, conseguentemente, esaminati, limitatamente a quella parte afferente l’impugnativa di cui sopra (graduatoria n. 77/A), pur avendo il M. chiesto l’inserimento in altre graduatorie, nelle quali, però, sono inseriti altri controinteressati, ai quali i motivi aggiunti non sono stati notificati.
I motivi aggiunti de quibus hanno come oggetto, innanzitutto, l’illegittimità della mancata inclusione in graduatoria del M. ed, anche, il mancato riconoscimento allo stesso del "bonus" di sei punti aggiuntivi.
Peraltro, quest’ultima richiesta (di illegittimità del mancato riconoscimento del bonus di sei punti aggiuntivi), deve essere respinta, in quanto non vengono dedotte specifiche censure al riguardo, non potendo il semplice richiamo, "in via derivata", ai "medesimi motivi sollevati nell’atto introduttivo del giudizio", consentire, comunque, l’esame di questi, atteso che il ricorso principale è improcedibile.
L’esame dei questi motivi aggiunti con riferimento alla richiesta afferente l’illegittimità della mancata inclusione in graduatoria del M., deve, innanzitutto, essere preceduto da quanto segue.
Con circolare del 30 aprile 2009, l’Intendenza scolastica italiana, al fine di creare omogeneitá con il resto del territorio nazionale, dopo aver premesso che il D.M. n. 42/2009 del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della ricerca prevedeva su tutto il territorio nazionale – relativamente alle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 20092011 – la possibilità dei candidati di indicare – nella relativa istanza di iscrizione, permanenza, conferma, aggiornamento in dette graduatorie – ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il precitato biennio, precisava la previsione della collocazione in coda prevedendo due distinti modelli di domanda, a seconda che i docenti interessati fossero inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia e che intendessero chiedere Bolzano come una delle tre province in coda, ovvero che si trattasse di docenti giá inclusi nelle graduatorie della provincia di Bolzano che volessero richiedere l’inclusione in coda in altre tre province, confermando, in entrambi i casi, la data del giorno 11 maggio quale termine per la presentazione delle relative domande.
Peraltro, il Ministero dell’Istruzione, dell’Universitá e della Ricerca, con nota del 7 maggio 2009, non condividendo le possibilitá esposte nella precitata circolare del 30 aprile 2009, affermava che l’art. 1, comma 11, del D.M. 42/2009, sopra ricordato, non consentiva ai candidati di scegliere le province di Trento e Bolzano quali province opzionali.
Conseguentemente, con nota del 19 maggio 2009, il Sovrintendente scolastico stabiliva che in provincia di Bolzano non era consentita l’iscrizione nelle graduatorie di altre province, fino ad un massimo di tre, ma solo il trasferimento di graduatoria con contestuale cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento di altra provincia e fissava per tale opzione la data del 30 maggio 2009; veniva, contestualmente, precisato che le "domande presentate in tal senso da candidati inseriti in graduatorie ad esaurimento di altra provincia sono prive di effetto".
A giustificazione e motivazione di tale determinazione, in detta nota del 19 maggio 2009, veniva, espressamente, citato il D.M. 42/2009 e la previsione in esso contenuta di non permettere ai candidati di scegliere la provincia di Bolzano quali provincia opzionale.
Orbene, dai motivi aggiunti de quibus, non si capisce se il M. appartenga a quei candidati che erano inseriti nella graduatorie ad esaurimento di altra provincia o se era un docente incluso nelle graduatorie provinciali ("Va evidenziato sin d’ora che la nota ultima citata di data 30 aprile 2009 ha ingenerato notevole confusione ed ha messo in difficoltà i docenti che – come il signor M. – provenivano dalle graduatorie di altre province oppure provenivano dalle graduatorie di Bolzano e intendevano indicare altre tre province aggiuntive"; pag. 4 dei motivi aggiunti); quello che è certo è che lo stesso non è stato incluso in graduatoria – per non aver presentato la relativa domanda entro il termine fissato del 30 maggio 2009, come previsto dalla precitata nota del 19 maggio 2009 del Sovrintendente scolastico – e che detta esclusione viene ritenuta illegittima, nel mentre si evidenzia la pretesa nullitá della nota del 30 aprile 2009 per difetto assoluto di attribuzione, nonché la contrarietá della nota del 19 maggio 2009 – entrambi relativi all’iscrizione nella graduatorie dei docenti di altre province -.
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità dell’impugnativa delle due note, rispettivamente del 30 aprile 2009 e del 19 maggio 2009, sollevate dall’Amministrazione, in quanto il relativo gravame è infondato.
Deduce, innanzitutto, il ricorrente che la nota del 30 aprile 2009 dell’Intendenza scolastica italiana sarebbe nulla, per difetto assoluto di attribuzione, in quanto, con detto provvedimento, la Provincia autonoma di Bolzano ha modificato il D.M. 42/2009 del Ministero dell’Istruzione, dell’Universitá e della Ricerca, "laddove non consentiva l’indicazione della Provincia di Bolzano tra le tre province aggiuntive".
La censura è priva di pregio.
Infatti, l’art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 ("Norme di attuazione dello statuto speciale per il TrentinoAlto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestá statale di indirizzo e coordinamento") prevede l’adeguamento della legislazione provinciale ai principi e norme limitativi (ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale), introdotti esclusivamente da un atto legislativo dello Stato, entro il termine di sei mesi successivi alla pubblicazione dell’atto nella Gazzetta Ufficiale o nel piú ampio termine da essa stabilito, restando nel frattempo applicabili le disposizioni provinciali preesistenti.
Pertanto non sussiste alcun obbligo di adeguamento ad una disposizione, quale quella determinativa del punteggio, contenuta in un regolamento e quindi in un atto non qualificabile come atto legislativo.
Per maggior precisione, in relazione agli atti amministrativi statali di indirizzo e di coordinamento, la norma di attuazione prevede che essi vincolano la Provincia solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti e che l’emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l’attuazione degli atti predetti è riservata alle province autonome.
Conseguentemente, non sussiste Il lamentato difetto assoluto di attribuzione e l’assoluta carenza di potere da parte dell’Amministrazione; e ciò, a prescindere dalla circostanza che la nota del 19 maggio 2009, anch’essa aggredita, ha annullato la nota dell’Intendenza scolastica di Bolzano di data 30 aprile 2009; come, del resto, sostenuto dallo stesso M. a pag. 5 dei motivi aggiunti, ove si legge che la nota in questione è stata "poi ritirata in autotutela".
Riguardo all’impugnazione della successiva nota del 19 maggio 2009, con riferimento al potere della Provincia di emanare detto provvedimento, si richiamano, innanzitutto, le considerazioni sopra svolte a proposito dell’impugnativa della nota di data 30 aprile 2009.
Il M. sostiene che la richiamata nota del 19 maggio 2009 non gli sia stata comunicata, pur stabilendo detta nota che le domande presentate ai sensi della precedente nota del 30 aprile 2009, rimangono prive di effetti. Rileva che tale comportamento dell’Amministrazione sia lesivo dei "principi di cui al combinato disposto degli artt. 21nonies, 21bis, 7 e ss. della legge n. 241/90". Ritiene che ciò determini l’illegittimità delle graduatorie impugnate, nella parte in cui non lo inseriscono. Chiede, inoltre, la condanna della Provincia alla modifica delle stesse ed al suo inserimento in esse.
La doglianza è meritevole di positiva considerazione, nei limiti di cui appresso.
La Provincia deduce di aver provveduto alla pubblicazione in internet della notizia della disapplicazione della nota del 30 aprile 2009, "comunicando anche per lettera, a tutti coloro che avevano presentato domanda ai sensi della circolare dd. 30.4.2009, la possibilitá di trasferirsi nella graduatoria provinciale entro il termine del 30 maggio 2009"; peraltro non ha fornito la prova dell’avvenuta notificazione di detta lettera al M.; mentre, ai fini della comunicazione de qua, non può ritenersi sufficiente la pubblicazione in internet.
Per queste ragioni è illegittima l’esclusione del M. dalla graduatoria n. 77/A – relativa all’insegnamento "Strumento musicale nella scuola media: Flauto Suppl.".
All’annullamento del mancato inserimento del ricorrente nella suddetta graduatoria, non consegue l’annullamento della stessa, neppure nella parte in cui non viene inserito il M., in mancanza di una specifica domanda – neppure tardiva – da parte dello stesso in tal senso, come, invece, espressamente richiesto dalla nota del 19 maggio 2009.
In conclusione il ricorso n. 186/2009, i relativi atti contenenti motivi aggiunti, nonché gli interventi ad adiuvandum, sono improcedibili a causa della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, ai sensi del primo comma, lett. c) dell’art. 35 del cod. proc. amm. Improcedibili, per le stesse ragioni, sono anche il ricorso n. 187/2009 ed i relativi atti recanti motivi aggiunti, con l’eccezione dei motivi aggiunti proposti dal ricorrente M.E., con atto depositato il 9 ottobre 2009, limitatamente alla graduatoria n. 77/A – relativa all’insegnamento "Strumento musicale nella scuola media: Flauto Suppl." – che va, parzialmente accolto, nei limiti sopra esposti.
La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra la Provincia autonoma di Bolzano ed i ricorrenti, tra cui anche il M.E., atteso che solamente una delle varie pretese di quest’ultimo è stata accolta.
Il contributo unificato rimane a carico dei ricorrenti, soccombenti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, sugli atti di intervento ad adiuvandum e sui relativi atti recanti motivi aggiunti, dichiara gli stessi improcedibili, salvo l’atto contenente motivi aggiunti proposti dal ricorrente M.E. e depositato il 9 ottobre 2009, limitatamente alla graduatoria n. 77/A – relativa all’insegnamento "Strumento musicale nella scuola media: Flauto Suppl.", che viene, parzialmente, accolto in parte qua e respinto per il resto.
Dichiara illegittima l’esclusione di M.E. da detta graduatoria.
Spese di lite compensate.
Il contributo unificato rimane a carico dei ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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