Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-05-2011, n. 12004 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso della contribuente concernente una controversia relativa all’impugnazione di avvisi di rettifica ai fini IVA emessi a seguito di verifica della Guardia di Finanza;

Rilevato che il ricorso, dichiaratamente proposto ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2, si fonda su un unico motivo, con il quale la contribuente lamenta la nullità dell’atto di appello in quanto non notificatole nè direttamente, nè nel domicilio eletto;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto risulta che l’appello sia stato notificato ad A.C. ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e la stessa ha sottoscritto l’avviso di ricevimento: sicchè nella migliore delle ipotesi ci si potrebbe trovare di fronte ad una nullità della notifica in quanto eseguita direttamente alla contribuente (non a mani proprie) e non nel domicilio eletto presso il proprio difensore, nullità che comporta la presunzione iuris tantum della conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell’atto, per legittimare la proposizione del ricorso oltre i limiti temporali stabiliti dall’art. 327 c.p.c.. Questa prova non risulta essere in alcun modo fornita dalla ricorrente (ed anzi la notifica ex art. 140 c.p.c. e la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento evidenziano una ben diversa situazione);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e che spese seguano la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2,500,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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