Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1Dall’esame degli atti della causa risulta che l’Autorità intimata, nonostante sia stato notificato un regolare atto di diffida, non ha ottemperato al decreto ingiuntivo in epigrafe e dichiarato esecutorio (cfr. la certificazione in atti).
Ciò conduce a ritenere che il ricorso in esame è ammissibile e procedibile.
Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, colui che vanta una pretesa patrimoniale nei confronti della Pubblica Amministrazione in dipendenza di un giudicato, può scegliere tra l’esecuzione forzata secondo le norme del Codice di procedura Civile e l’esecuzione in sede amministrativa, mediante il ricorso per l’ottemperanza di cui all’art. 27, n. 4 del T.U. 26 giugno 1924 n. 1054.
Risultano, inoltre, osservate dalla parte ricorrente le formalità procedurali della notificazione della diffida ad adempiere.
Come già evidenziato, infine, l”inottemperanza parziale non è stata smentita dalla stessa Amministrazione intimata.
2Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di portare a termine l’esecuzione del giudicato.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire integralmente il giudicato va affermata ovviamente con riferimento "a tutto quanto indicato nel dispositivo della sentenza da eseguire", sia per quanto concerne la sorte capitale sia con riferimento agli interessi ed agli oneri accessori.
Viceversa, debbono essere considerate inammissibili le eventuali richieste ulteriori rispetto all’oggetto del giudicato formatosi in relazione alla pronuncia del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione (cfr. T.A.R. Puglia I Bari, 12 ottobre 1989 n. 1298; T.A.R. Campania Napoli, 14 luglio 1982 n. 389; Cons. Stato IV Sez. 7 ottobre 1997 n. 1099).
Tanto perché il giudice amministrativo non può esercitare il potere di integrare, in sede di ottemperanza, il precetto racchiuso nella decisione da eseguire, nel caso in cui questa sia stata emessa da un giudice appartenente ad un diverso Ordine giurisdizionale (Cfr, Cons. Stato, Ap. 17 gennaio 1997 n. 1, TAR Campania V Sezione 23 luglio 2001 n. 3512,).
In via ancora più generale, deve essere ribadito, infatti, che non è consentito, nell’ambito di un giudizio di ottemperanza, dilatare il contenuto della sentenza fino a comprendervi nuovi vincoli per la successiva azione amministrativa che non siano esplicitati nella statuizione del giudice o quantomeno non siano di questa un effetto diretto ed immediato; pertanto, non può essere esaminata, in sede di esecuzione del giudicato, una pretesa il cui accertamento presuppone la soluzione di questioni di fatto e di diritto nuove e diverse rispetto a quelle agitate nel giudizio conclusosi con la sentenza della quale s’invoca l’esecuzione (Cfr. Cons. Stato VI Sez. 29 gennaio 2001 n. 49).
3Tanto premesso, il Collegio, in accoglimento della domanda, deve ordinare all’ Amministrazione intimata di completare l’esecuzione entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione della presente a cura della parte ricorrente.
Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, il Commissario "ad acta", il quale provvederà innanzitutto alla determinazione del quanto ancora dovuto sulla base della documentazione disponibile e di quella che le parti eventualmente riterranno di fornirgli.
Successivamente, lo stesso Commissario provvederà per il pagamento, anche mediante l’adozione di variazioni di bilancio, stipulazione di atti di mutuo, alienazioni di beni, o quant’altro necessario per l’assolvimento del mandato, in deroga a qualsiasi normativa di settore, ma con l’osservanza, in ogni caso, delle disposizioni di legge.
Le spese di giudizio ed il compenso per il Commissario sono a carico dell’Amministrazione inadempiente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando:
a)accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza descritta in epigrafe entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza;
b)affida sin da ora al Prefetto di Salerno il compito di vigilare sulla puntuale esecuzione e, in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, di nominare un Commissario ad acta scegliendolo tra i funzionari addetti al suo Ufficio, il quale – previa la determinazione del quantum ancora dovuto – provveda all’ erogazione in favore dei ricorrenti delle somme loro spettanti.
c)determina sin da ora in Euro 1.000,00 il compenso che l’Amministrazione dovrà corrispondere al predetto funzionario.
d)Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese relative al presente; tali spese, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi Euro 600,00.
e)pone a carico del predetto Ente intimato il contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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