Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
B.C., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in data 10.7.2009, confermativa della sentenza 27.1.2005 del Tribunale di Roma che lo aveva condannato, per il delitto di ricettazione di assegno bancario, alla pena di un anno di reclusione ed Euro 300,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:
a) erronea applicazione degli artt. 43 e 648 c.p., nonchè illogicità della motivazione, non avendo la Corte territoriale tenuto conto, al fine di escludere il dolo della ricettazione, che l’imputato aveva versato l’assegno in questione, di provenienza furtiva, sul proprio conto corrente a lui riconducibile, circostanza che avrebbe consentito la configurabilità dell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p.;
b) carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’art. 648 c.p., comma 2, e dell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 4, considerato il valore meramente cartolare dell’assegno;
c) illogicità della motivazione sulla mancata attenuazione del trattamento sanzionatorio.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Le doglianze dedotte attengono a questioni già esaminate dalla Corte territoriale e disattese con corretta e logica motivazione, come tale, incensurabile in cassazione. In particolare è stato dato conto della sussistenza del reato di ricettazione, considerata la mancanza di qualunque spiegazione, da parte dell’imputato, in merito allo svolgimento dei fatti; la esclusione delle attenuanti ex art. 648 cpv. c.p., e art. 62 c.p., n. 4, risulta adeguatamente motivata, in aderenza alla giurisprudenza in materia della S.C., come citata nella sentenza impugnata, con riferimento, quanto alla ipotesi lieve della ricettazione, alla personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali, al valore economico della res ricettata, alle modalità dell’azione e, quanto all’attenuante del danno di particolare tenuità, alla commisurazione del danno al momento della consumazione del reato, (avendo l’imputato girato per l’incasso il titolo per l’importo di L. 58.700.000, apponendovi la propria firma).
Del tutto generica è, infine la terza doglianza, posto che il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto congruo dalla Corte di merito in relazione ai precedenti penali dell’imputato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
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