T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 15-03-2011, n. 2348 impresa agricola

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza parziale del 14 gennaio 2011, n. 330, la Sezione, dopo aver ricostruito in punto di fatto la controversia, ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio mentre, con riferimento alle restanti censure, ha chiesto al Comune di Longone Sabino di depositare le relazioni redatte in esecuzione delle ordinanze collegiali n. 1501 del 19 novembre 2009 e n. 649 del 16 aprile 2010, perché risultate non integre dopo il passaggio in decisione della causa alla precedente udienza pubblica del 7 dicembre 2010.

Il Comune resistente ha adempiuto all’incombente istruttorio in data 8 febbraio 2011 e, pertanto, la causa può essere definita nel merito.

2. Prima, tuttavia, di procedere all’esame delle restanti censure, è opportuno ribadire i tratti salienti della vicenda. In particolare:

– la ricorrente, nel luglio del 2006, si è attivata per ottenere il titolo (dapprima con la presentazione della D.I.A., poi con la richiesta di autorizzazione) idoneo a procedere all’ampliamento dell’attività agrituristica già autorizzata nel 2001, con l’avvio cioè dell’ulteriore attività di ricettività ed ospitalità con ristorazione (per un numero non inferiore a 300 posti al giorno);

– il Comune di Longone Sabino, con il provvedimento impugnato (n. 3545 del 19 ottobre 2006), ha sospeso, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 96 del 2006, l’attività agrituristica svolta dalla ricorrente. In particolare, la sospensione è stata disposta in ragione delle irregolarità, ritenute gravi dal Comune resistente, riscontrate nell’attività svolta dalla ricorrente, con particolare riferimento alla composizione della stalla ed alle colture presenti in azienda, risultate difformi rispetto a quanto indicato nel Piano di utilizzazione aziendale del 1° dicembre 2005;

– altresì, la sospensione di cui al provvedimento impugnato, secondo quanto si desume per relationem dal richiamato verbale dei NAS di Viterbo del 27 luglio 2006, è stata disposta anche in ragione della difformità riscontrata tra gli interventi edilizi (in particolare, gli impianti igienici) realizzati presso l’Azienda ricorrente rispetto a quelli risultanti dall’allegato alla D.I.A. presentata il 15 luglio 2006.

3. Passando alle restanti doglianze non esaminate con la sentenza parziale del 14 gennaio 2011, n. 330, va in via preliminare osservato che il secondo, terzo e quarto motivo (ovvero quelli ancora da esaminare) possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono a profili diversi di un’unica censura (ovvero l’errata valutazione da parte del Comune resistente in ordine alle presunte difformità – gravi – rilevate nell’ambito dell’Azienda ricorrente tali da far dubitare della sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività agrituristica).

3.1 Sul punto, va evidenziato che le gravi irregolarità riscontrate dal Comune resistente hanno riguardato, in particolare, due aspetti:

– il primo relativo alla situazione delle colture e del bestiame presenti in azienda ed, in particolare, alla difformità tra la situazione riscontata alla data di adozione del provvedimento impugnato e quella derivante dal Piano di utilizzazione aziendale del 2005 (desumibile anche dall’istanza del 25 luglio 2006);

– il secondo riguardante la difformità edilizia riscontrata con riferimento all’immobile della ricorrente dove viene svolta l’attività agrituristica.

Deve darsi atto, altresì, della circostanza che, successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, la ASL di Rieti, con nota del 27 novembre 2006, ha segnalato al Comune resistente alcune difformità dell’immobile con le prescrizioni igienico – sanitarie (anche in relazione al profilo strutturale dei locali) tali da inibire il prosieguo dell’attività (rilevando, in particolare, la mancata installazione di idonei dispositivi antimosche nella cucina e di armadietti individuali per il personale, nonché la mancata realizzazione di un servizio igienico al piano seminterrato per i dipendenti).

3.2 Ora, posto che non è revocabile in dubbio che le difformità rilevate e sintetizzate nel provvedimento impugnato giustifichino l’adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 96 del 2006, va, tuttavia, rilevato che, come emerge anche dalle risultanze depositate in giudizio in seguito alle ordinanze istruttorie della Sezione, almeno le difformità di carattere igienico – sanitario risultano superate.

Ed invero, la ASL di Rieti, anche durante l’ultimo sopralluogo del 28 maggio 2010, ha dato atto che la ricorrente si è adeguata alle prescrizioni igienico – sanitarie dettate nel novembre 2006 procedendo all’installazione dei dispositivi antimosche nella cucina, degli armadietti per il personale ed alla realizzazione di un servizio igienico al piano seminterrato per i dipendenti.

3.3 Ciò nonostante permangono gli ulteriori elementi di difformità evidenziati nella motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alle colture esistenti in azienda e alla composizione della stalla, in relazione alle quali non risultano rispettate le previsioni contenute nel Piano di utilizzazione aziendale del 1° dicembre 2005 e nemmeno il rapporto di connessione tra attività agricola ed agrituristica di cui all’art. 2 della L.R. n. 36 del 1997 e all’art. 4 della legge n. 96 del 2006 (secondo cui i pasti e le bevande devono essere costituiti per almeno il 35% di prodotti e materie prime ricavate in azienda e le ore dedicate all’attività agrituristica non devono superare quelle impiegate per lo svolgimento dell’attività agricola).

Con riferimento alla composizione della stalla, è risultato, invero, da sopralluoghi del Comune del 10 ottobre 2006 e – da ultimo – del 26 aprile 2010, che il numero e la tipologia di animali presenti in azienda, oltre a non coincidere con quanto indicato nel Piano di utilizzazione aziendale del 2005 e nella stessa istanza della ricorrente del 25 luglio 2006, non rispettano la percentuale prevista dalla citata L.R. n. 36 del 1997 e dalla legge n. 96 del 2006 che regolano, come detto, il rapporto di connessione tra attività agricola ed agrituristica.

È stato, in particolare, riscontrato che, a fronte di una dichiarazione iniziale di 22 bovini, 6 ovini e un equino (di cui al Piano di utilizzazione aziendale del 2005), poi rettificata in difetto con l’istanza del 25 luglio 2006 (secondo cui, in azienda, erano mediamente presenti 16 bovini, 2 suini ed 1 equino), il sopralluogo del 10 ottobre 2006 (effettuato quindi circa due mesi e mezzo dopo) ha rilevato la presenza di 2 polli, 2 conigli, un cavallo, 6 bovini a stabulazione fissa e 2 a stabulazione libera.

Se si considera, poi, che il cavallo è adibito alla attività strumentale delle passeggiate all’esterno dell’azienda, riesce difficile immaginare che la predetta composizione della stalla possa contribuire a rispettare la percentuale fissata dalla legge, peraltro per un’azienda che, nel luglio 2006, ha avviato la procedura (di cui al contenzioso in esame) per estendere l’attività recettiva e di ospitalità con ristorazione (per un numero non inferiore a 300 posti al giorno).

Tale difformità, peraltro, non risulta ancora colmata se si considera che, durante il sopralluogo del 26 aprile 2010 da parte dei tecnici comunali (come disposto con ordinanza della Sezione n. 649 del 16 aprile 2010), il bestiame presente in azienda era composto da soli 14 bovini da carne, di cui 11 allo stato brado e 3 a stabulazione fissa.

Lo stesso vale con riferimento alle colture presenti nell’azienda della ricorrente.

Ed invero, i rilievi (non smentiti) effettuati dal Comune nell’ottobre 2006 (20,63 ettari di pascolo, 1,7 ettari di bosco ceduo, 0,3 ettari di castagneto, 0,07 di orto tradizionale, 0,08 di frutteto, 0,2 di seminativo) hanno riscontrato la diversità rispetto a quanto indicato dalla ricorrente nel Piano di utilizzazione del 2005 e nella stessa istanza del 25 luglio 2006 di autorizzazione all’estensione dell’attività agrituristica.

Anche in questo caso, la ricorrente non ha dato prova della rispondenza delle colture presenti in azienda alle predette previsioni legislative che regolano l’attività agrituristica.

Né la situazione risulta mutata alla stregua della documentazione depositata in giudizio in esito alle ordinanze istruttorie della Sezione.

Ed invero, per quanto riguarda le colture presenti in azienda, la stessa ricorrente dà atto che, solo nel mese di maggio 2010, è stato piantato un orto. Tale dato, peraltro, conferma quanto è emerso dalla relazione del tecnico agronomo Laudati (depositata in giudizio il 2 febbraio 2010) dalla quale si ricava che, alla data del sopralluogo dell’aprile 2010, non è stata rilevata, in nessuno dei terreni dell’azienda, alcuna attività di lavorazione dei campi.

Peraltro, non può non rilevarsi come, con riferimento alla sussistenza di superficie coltivata, l’affermazione della ricorrente (secondo cui a fine maggio sarebbe stato piantato un orto) si basa, in via esclusiva, sulla produzione fotografica di parte dalla quale non emerge l’estensione (che la ricorrente afferma corrispondere a circa 1.000 mq.), né la tipologia delle colture ivi presenti.

Al riguardo, non può quindi essere smentito che, fino ad ora, non risultano ancora rimosse quelle gravi carenze e irregolarità che avevano portato all’adozione del provvedimento di sospensione impugnato e che, in applicazione dell’art. 6, comma 2, della legge n. 96 del 2006, giustificano la permanenza dell’atto inibitorio fino alla loro rimozione da parte dell’azienda interessata, previa verifica da parte del Comune resistente.

In altre parole, può affermarsi che, allo stato attuale, l’attività agrituristica non si pone in termini di necessaria complementarietà con quella agricola e ciò risulta ancora più evidente in ragione dell’incremento che la ricorrente vuole attuare con l’estensione dell’attività di cui alla richiesta del luglio 2006.

Lo stesso calcolo delle ore di lavoro svolte all’interno dell’azienda effettuato dalla ricorrente non è in grado di smentire le predette risultanze non conformi alla normativa vigente.

Ed invero, la ricorrente, a fronte delle analitiche osservazioni contenute nella relazione del 26 maggio 2010 del Dott. Laudati relativamente al rapporto di connessione tra le ore lavorate con riferimento all’attività agricola e quelle riferite all’attività agrituristica (per le quali, secondo il tecnico, non sussiste il rapporto di connessione imposto dall’art. 2 della L.R. n. 36/1997), si è limitata ad osservare che il periodo di utilizzo delle camere da letto (connesse all’attività agrituristica) non sarebbe stato costante e che parte dei posti letto (8) era da inquadrare nella categoria "ospitalità in appartamenti" e quindi sottoposta ad un impegno lavorativo minore rispetto alla c.d. "ospitalità in camera".

Le controdeduzioni della ricorrente non risultano convincenti rispetto ai calcoli analitici contenuti nella predetta relazione anche perché, pur accedendo alla tesi della ricorrente (secondo cui il periodo di lavoro per l’attività agrituristica ammonterebbe a circa 253 gg. giornate lavorative annue invece delle 299,99 calcolate dal tecnico comunale), il tempo dedicato all’attività agrituristica sarebbe comunque superiore a quello dell’attività agricola (gg. 185,7), in contrasto con l’allora vigente art. 2, comma 2, della citata L.R. n. 36/97.

3.4 Ciò posto, diventa superfluo indagare sulla conformità edilizia del complesso immobiliare dell’azienda (secondo elemento di difformità che ha portato all’adozione del provvedimento impugnato), anche se non può essere sottaciuto che il Comune resistente, in data 29 maggio 2009, ha comunque rilasciato alla ricorrente il permesso di costruire in sanatoria n. 2/2009.

Vero è che, nonostante il rilascio di tale titolo, l’amministrazione comunale afferma che le superfici ivi indicate non sono riferibili alle strutture oggetto della richiesta di sanatoria.

Al riguardo, va però rilevato che, a fronte dell’esistenza del predetto permesso di costruire in sanatoria, eventuali difformità ora riscontrate dal Comune resistente (anche con riferimento alla necessità per la ricorrente di dotarsi del nulla osta sismico e di un nuovo parere igienico sanitario della ASL per la stalla che non rispetterebbe le norme per lo smaltimento delle acque reflue) possono essere fatte valere attraverso l’attivazione dei poteri di autotutela e di vigilanza che, fino ad ora, non risultano esercitati dall’amministrazione né cristallizzati in uno specifico provvedimento.

3.5 In ogni caso, ciò non smentisce il permanere, nella attività condotta dalla ricorrente, di gravi difformità che giustificano, allo stato, l’adozione del provvedimento impugnato e non consentono di ritenere cessata la materia del contendere (come vorrebbe la ricorrente).

In ragione di ciò, il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio risultano infondati.

4. Allo stesso modo, vanno respinte le censure contenute nei motivi aggiunti essendo sufficiente, al riguardo, richiamare quanto già esposto al precedente punto 3..

5. In conclusione, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti vanno respinti.

6. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in ragione dell’evoluzione della vicenda e di quanto emerso nell’accertamento della situazione di fatto (in parte, come detto, anche favorevole alla ricorrente).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *