T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22070 IMPIEGO PUBBLICO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

il dott. S.C. assume d’esser dipendente (IX liv. retr.) in servizio del Ministero delle finanze (ora, dell’economia e delle finanze), svolgendo, al momento dei fatti di causa, attività presso il SIC dell’allora Dipartimento delle entrate;

Rilevato che il dott. C. dichiara di non aver potuto godere integralmente, per l’anno 1996, del periodo di congedo ordinario, a causa del suo spostamento, nel breve volgere di pochi mesi, da una sezione all’altra del predetto SIC;

Rilevato altresì che il dott. C. rende noto di non aver potuto fruire di diciannove giorni di congedo per il 1996, né d’averne avuto la possibilità neppure l’anno successivo per ragioni di servizio, sicché egli ha più volte diffidato a tal riguardo la P.A. datrice di lavoro, ma senza esito;

Rilevato allora che il dott. C. adisce questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, chiedendo l’accertamento del suo diritto al pagamento dell’indennità compensativa per il periodo di congedo ordinario non goduto per fatto imputabile alla P.A. stessa, con la rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo;

Considerato in diritto che, ferma la giurisdizione di questo Giudice sulla res controversa -relativa a vicende ben anteriori al 30 giugno 1998 e, come tali, non soggette alla disciplina dell’art. 45, c. 18 del Dlg 31 marzo 1998 n. 80, il ricorso in epigrafe s’appalesa meritevole d’accoglimento;

Considerato al riguardo che, fermo il diritto anche per il lavoratore subordinato pubblico a fruire delle ferie annuali (i.e., dell’intero periodo di congedo ordinario), questo è ex lege indisponibile ed irrinunciabile, sicché alla P.A. datrice di lavoro incombe l’onere di collocare il dipendente in congedo, anche d’ufficio;

Considerato di conseguenza che da siffatte irrinunciabilità ed indisponibilità ex art. 32 Cost. del congedo ordinario, nonché dalla relativa maturazione anche nei periodi di malattia, discende il diritto al compenso sostitutivo, ogni qual volta la fruibilità del congedo stesso sia oggettivamente esclusa per causa indipendente dalla volontà del lavoratore o per fatto specifico della P.A. datrice di lavoro (arg. ex Cons. St., VI, 1° luglio 2009 n. 4263);

Considerato infatti che il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, principio, questo, che si fonda su prevalenti valori anche di rango costituzionale e che deve orientare l’interpretazione in soggetta materia (cfr. Cons. St., VI, 24 febbraio 2009 n. 1084);

Considerato inoltre che la P.A. non solo non ha mai confutato l’assunto attoreo -tant’è, anzi, che essa non ha disatteso la richiesta del ricorrente, limitandosi solo ad assumere una statuizione interlocutoria, ma neppure ha smentito i fatti de quibus nel presente giudizio, su cui il medesimo dott. C. ha offerto un serio principio di prova;

Considerato pure che, quanto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dei crediti retributivi, a’sensi dell’art. 429 c.p.c. essi costituiscono strumenti di determinazione del petitum originario, trattandosi di accessori che afferiscono alla somma capitale e ne costituiscono un naturale elemento (cfr. Cons. St., VI, 23 febbraio 2010 n. 1075), fermo, però, restando che, in base alla stessa norma, essi vanno calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, per cui sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati interessi o rivalutazione ulteriore, mentre sulla somma dovuta a titolo di interessi non spettano ancora interessi e rivalutazione (cfr., da ultimo, Cons. St., VI, 7 aprile 2010 n. 1980);

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie il ricorso n. 13163/2000 RG in epigrafe e per l’effetto condanna il Ministero intimato, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, a corrispondere al dott. S.C. l’indennità compensativa per il periodo di congedo ordinario, pari a diciannove giorni, non goduto per l’anno 1996, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

Condanna altresì il Ministero intimato al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che sono liquidate nel complesso in Euro 2.000,00 (Euro duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 aprile 2010, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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