Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 22-03-2011, n. 11492

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7 Gennaio 2010 il Tribunale di Catanzaro ha condannato il Sig. B. per avere immesso senza autorizzazione nella fognatura i reflui industriali costituiti dall’acqua di lavaggio della pavimentazione dell’esercizio dedito alla lavorazione e commercializzazione di prodotti ittici gestito dalla "Società Nuova Ittica di Benincasa S.r.l." di cui egli è rappresentante legale.

Avverso tale decisione il Sig. B. tramite il Difensore ha proposto dichiarazione di appello che la Corte di Appello con ordinanza 5 Maggio 2010 ha convertito in ricorso per cassazione. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto erroneamente che l’azienda proceda alla lavorazione dei prodotti poi commercializzati; dagli atti emergerebbe, invece, in modo pacifico che l’unica attività è quella di commercializzazione di prodotto già lavorato, così che non si è in presenza di scarico industriale, come emerge dalla stessa autorizzazione che il Comune ha rilasciato a seguito della istanza che prudenzialmente il ricorrente ha inoltrato dopo la denuncia penale (autorizzazione 5 Luglio 2006, in cui si parla di scarico "domestico" e non industriale).

Inoltre, il capo di imputazione non comprende alcuna attività di lavorazione dei prodotti, ma solo "movimentazione" e "commercializzazione", con la conseguenza che la motivazione della sentenza opera un inammissibile riferimento a fatti e condotte non contestate.
Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento, apparendo evidente la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e l’errore in cui i giudici di merito sono incorsi.

Lo stesso capo di imputazione, infatti, addebita al ricorrente lo scarico di acque provenienti dalle attività di "movimentazione" e di "commercializzazione" di prodotti ittici, ed in tal modo esclude in modo espresso che si sia in presenza di attività industriale di lavorazione del prodotto e che le acque di scarico contengano residui di tale lavorazione.

Tuttavia, in assenza di specifica motivazione il giudice di merito ha introdotto nella ricostruzione del fatto anche l’esistenza della diversa condotta di "lavorazione", condotta che, da un lato, esula dalla contestazione e per la quale non viene prospettata alcuna prova.

La Corte rileva che dalla stessa motivazione della sentenza, posta in relazione al capo di imputazione, emerge l’assoluta carenza di prova circa lo svolgimento di attività di lavorazione industriale dei prodotti ittici commercializzati, con la conseguenza che si versa in ipotesi in cui è accertato che le acque riversate in fognatura provenivano esclusivamente dalle attività di lavaggio dei pavimenti e delle attrezzature commerciali, ipotesi alla quale è applicabile la diversa disciplina concernente gli scarichi urbani.

Sotto questo profilo il ricorso appare accoglibile e la Corte deve concludere per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto "il fatto non sussiste".
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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