Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del Tribunale di Arezzo dell’8 gennaio 2009, L. M. imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma 1 e art. 256, comma 1, lett. a) (abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi) (fatto commesso in (OMISSIS)), veniva ritenuto colpevole del detto reato e condannato, con la diminuzione per il rito abbreviato prescelto, alla pena di Euro 1.400 di ammenda oltre spese processuali.
Avverso la detta sentenza il difensore dell’imputato ha proposto appello (poi convertito in ricorso) dinnanzi la Corte di Appello di Firenze, articolando due distinti motivi a sostegno. Con il primo motivo ha denunciato violazione della legge penale rilevando come nella specie la norma violata non sarebbe quella – ritenuta in sentenza – di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, bensì quella – sanzionata solo in via amministrativa – di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255 essendosi l’imputato limitato ad un abbandono di rifiuti non pericolosi e non ad una illegittima gestione dei rifiuti medesimi.
Con il secondo motivo ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche desumibili dalla modesta entità del fatto.
Ha, conseguentemente richiesto l’assoluzione dell’imputato e in subordine la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo – afferente ad una diversa qualificazione giuridica della condotta rispetto a quella ritenuta in sentenza – è manifestamente infondato vuoi perchè costituisce mera riproposizione di analoga questione già prospettata nel corso del giudizio di primo grado ed alla quale il Tribunale ha dato risposta esaustiva sia sul piano fattuale che sul piano più strettamente giuridico, vuoi perchè la nozione di abbandono indiscriminato di rifiuti provenienti da attività di impresa (cui pacificamente appartengono i materiali depositati dall’imputato costituiti da tubi in ferro ed in polietilene provenienti da attività edilizia) presuppone una responsabilità diretta del titolare dell’impresa nella attività di discarica.
Infatti come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte rispetto ad una generale precisione di illiceità amministrativa della condotta come disciplina dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 1, oggi trasfuso nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ricorre quando a commetterlo sial il titolare di una impresa o il responsabile di un ente, dovendo a tale elemento attribuirsi un valore specializzante (in questo senso Cass. Sez. 3, 10.5.2007 n. 33766; Cass. 3, 27.3.2008 n. 19207).
Quanto al secondo motivo di ricorso riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, a prescindere dalla sostanziale genericità del motivo, va osservato che il Tribunale ha dato contezza del diniego facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato e dunque formulando un giudizio di tipo negativo sulla sua personalità che esclude qualsiasi vizio o illogicità di motivazione sul punto.
Segue alla pronuncia di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all’ulteriore pagamento della somma – determinata in via equitativa – di Euro 1.000,00 da versarsi alla Cassa delle ammende, trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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