Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-03-2011, n. 1684 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento:

– del D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3271 del 15 aprile 2009, pubblicato in G.U.R.I. 30 maggio 2009 n.124, avente a oggetto "Aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli per l’anno 2008, ai sensi del Regolamento;

– della Determinazione n. 5598 del 19 giugno 2009 della Regione Emilia Romagna – Servizio Produzioni Vegetali, a firma del Responsabile del Servizio Dott. Franco Foschi, inviata alla ricorrente con nota P.G. 2009 0143030 del 25 giugno 2009, nella parte in cui, in applicazione del decreto del MIPAF, ammette l’AOP G.M. all’aiuto finanziario nazionale per soli euro 159.884,57 e limitatamente agli interventi relativi alla OP CODMA con sede nella Regione Marche.

Il TAR – premesso che l’Associazione di organizzazioni di produttori ricorrente aveva ricevuto il finanziamento di cui si tratta solo per una delle OP ad essa aderenti, la CODMA, in quanto avente sede legale nella regione Marche, rientrante nei parametri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, mentre non era stato concesso l’aiuto per un’altra delle sue socie – Apofruit – che, pur avendo sede legale nella Regione Emilia Romagna, svolgeva la sua attività di produzione e commercializzazione anche in altre Regioni (Campania, Sicilia, Puglia) espressamente individuate nell’impugnato decreto ministeriale – ha respinto il ricorso avendo ritenuto corretta l’interpretazione, da parte del Ministero, dei regolamenti comunitari (nn. 1234/2007, art. 103 sexies, del Consiglio e 1580/2007, art. 93, della Commissione) regolanti la materia, avendo anche rilevato che, in base alle disposizioni di cui al d.lgs. n.102 del 27 maggio 2005 sulla regolazione dei mercati agroalimentari, doveva ritenersi che ogni O.P. fosse dotata di personalità giuridica e costituisse un soggetto autonomo e distinto da ciascuno degli associati, e che ai fini di causa non poteva rilevare altro che la sede legale dell’Organizzazione, necessariamente coincidente con il luogo di produzione e di commercializzazione del prodotto.

Quanto, poi, al regolamento della Commissione n. 441/2009 (che avrebbe avuto un contenuto ritenuto, dalla ricorrente, conforme alle sue aspettative), esso, non avendo, per il TAR, carattere interpretativo, ma espressamente innovativo, non poteva valere a regolare situazioni pregresse, disciplinate dal citato art. 93 nel suo dettato originale.

Al riguardo, i primi giudici hanno anche rilevato, ad ogni buon conto, che l’articolo 93 citato, anche nel testo modificato (soltanto i prodotti del settore ortofrutticolo ottenuti in regioni in cui il livello di organizzazione dei produttori di tale settore sia particolarmente scarso possono beneficiare dell’aiuto finanziario nazionale) non contrastava con la qui contestata scelta del Ministero di erogare – a mezzo della regione Emilia Romagna – l’aiuto nazionale a favore di quelle Organizzazioni di Produttori aventi sede legale nella Regione stessa, atteso che la scelta di considerare beneficiario dell’aiuto finanziario il prodotto piuttosto che il produttore organizzato non poteva prescindere dallo scarso livello di organizzazione dei coltivatori di quel prodotto.

2) – Per l’originaria ricorrente e odierna appellante la sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata sia nella parte in cui ritiene corretto l’operato del Ministero e della Regione intimati, sia nella parte in cui ritiene che il regolamento (CE) n. 441/2009 non contrasterebbe, comunque, con la qui contestata scelta del Ministero di erogare l’aiuto nazionale a favore di quelle Organizzazioni di Produttori aventi sede legale nella Regione.

Resistono le Amministrazioni appellate insistendo, nelle proprie memorie, per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, insistendo, ad ogni buon conto, sul carattere innovativo e non interpretativo del reg. (CE) n. 441/2009.

3) – L’appello è infondato.

A norma dell’art. 93 del Regolamento CE della Commissione n. 1580/2007, "ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, "il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20% del valore della produzione ortofrutticola in ciascuno degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati".

In base all’art. 11 – ora detto – del reg. (CE) n. 1182/2007, "per quanto concerne le regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all’80 % dei contributi finanziari di cui all’articolo….".

Prima ancora dell’emanazione del citato regolamento (CE) n. 1580/2007 (in data 21 dicembre 2007), è stato emanato il regolamento (CE) n. 1234 del 22 ottobre 2007 che, all’art. 103 sexies, prevede, con specifico riferimento, in questo caso (a differenza del citato art. 11), alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, che: "per quanto concerne le regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale……….".

Detta ultima norma è stata richiamata dal regolamento (CE) n. 441 del 2009, sostitutivo dell’art. 93 del reg. (CE) n. 1580/2007; oltre a modificare il riferimento normativo ora detto, il reg. (CE) n. 441/2009 ha anche apportato, al citato art. 93, una integrazione, consistente nell’aggiunta di un secondo paragrafo, per cui, nell’attuale formulazione (avente, peraltro, uno specifico ambito di efficacia successivo rispetto alla data di adozione degli atti impugnati), lo stesso art. 93 è nei seguenti termini: "ai fini dell’articolo 103 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20% del valore della produzione ortofrutticola durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati.

Soltanto la produzione di ortofrutticoli ottenuta nella regione di cui al primo paragrafo può beneficiare di un aiuto finanziario nazionale."

Secondo l’Associazione appellante (che associa due organizzazioni di produttori – CODMA e Apofruit – che, a loro volta associano una pluralità di produttori ortofrutticoli operanti in regioni differenti da quelle in cui ha sede legale l’appellante medesima) l’organizzazione di produttori Apofruit ad essa associata, che opera in più regioni beneficiarie di detta disciplina di aiuto, avrebbe titolo a fruire di questa, commercializzando, essa, nell’interesse dei produttori presenti in quelle regioni, prodotti ortofrutticoli in esse coltivati, pur avendo la stessa Apofruit sede legale nella regione Emilia Romagna che, viceversa, non è tra quelle beneficiarie del regime di aiuto in questione (mentre, per ciò che riguarda CODMA, avendo sede legale nella Regione Marche, l’aiuto è stato accordato).

L’assunto non può essere condiviso.

Lo Stato italiano ha sottoposto, alla Commissione, l’elenco delle associazioni e organizzazioni fruenti del beneficio (nota 27 giugno 2008, n. 0001453); con successiva nota è stato comunicato, alla Commissione, l’importo presuntivo dei contributi da erogarsi; con nota AGRI D/29366 del 5 dicembre 2008 la Commissione europea ha comunicato di non aver più osservazioni sulla richiesta avanzata dall’Italia; con decreto del 26 febbraio 2009 l’Ispettore Generale Capo per i rapporti con l’U.E. del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha posto il cofinanziamento a favore delle O.P. a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e la quota da pagare è stata trasferita agli Organismi pagatori.

Su sollecitazione della stessa Regione Emilia Romagna, il Ministero delle Politiche Agricole ha anche sottoposto alla Commissione medesima un quesito relativo alla estensibilità o meno del contributo 2008 a favore anche di produttori operanti nelle regioni destinatarie dello stesso, ma associate in organismi (quale, per ciò che attiene al caso in esame, Apofruit), aventi sede legale in regioni non destinatarie; ciò tenuto conto dei nuovi orientamenti emersi in ambito comunitario circa la possibilità di erogare la contribuzione a beneficio di tutta la produzione ottenuta nella regione destinataria dell’aiuto nazionale; in caso di positiva risposta al quesito, veniva chiesto anche quali fossero i conseguenti adempimenti da porre in essere (nota 4 febbraio 2009, n. 844).

La Commissione, peraltro, non ha aderito (nota 9 marzo 2009 della Direzione Generale dell’Agricoltura) avendo anche precisato che, per i programmi operativi attuati nel 2008, si applicavano le disposizioni vigenti e che non erano accettabili modifiche alla richiesta originaria di autorizzazione al pagamento dell’aiuto finanziario nazionale per i programmi già conclusi.

Ebbene, in disparte quanto potrebbe osservarsi in merito alla circostanza che l’estensione, in via giurisdizionale, della contribuzione di cui si tratta nei termini postulati dall’appellante, si connoterebbe, in effetti, come una sorta di aiuto di Stato non autorizzato e contrastante con l’orientamento al riguardo formalmente espresso dagli stessi organi comunitari, può osservarsi, invero, come l’interpretazione della disciplina di settore relativa alla erogazione dell’aiuto in questione per l’anno 2008 offerta dal Ministero e condivisa dal TAR appare pienamente conforme con la disciplina regolamentare comunitaria di settore.

L’art. 11 del regolamento (CE) n. 1187/2007 prevede, invero, che, "per quanto concerne le regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all’80 % dei contributi finanziari di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a)".

Il concatenamento logico previsto dalla norma correla, quindi, l’erogazione del contributo direttamente a favore delle organizzazioni di produttori presenti in regioni caratterizzate da un "livello di organizzazione dei produttori…. particolarmente scarso"; e, in tale situazione, non versava la regione Emilia Romagna.

E, a sua volta, l’art. 93 del regolamento n. 1580/2007 prevede che, "ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20% del valore della produzione ortofrutticola in ciascuno degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati"; anche in tal caso, quindi, il legislatore comunitario correla direttamente le organizzazioni dei produttori beneficiarie finali del contributo alla presenza delle stesse nell’ambito territoriale della regione in cui detta carenza si è verificata nell’ultimo triennio.

Correttamente, quindi, è stata esclusa l’erogabilità del contributo di cui si tratta, tanto più che l’odierna appellante è un’associazione di grado ulteriore, presente in una regione non beneficiaria, che associa due associazioni di O.P. di cui una (che non ha proposto ricorso) essa pure operante nella stessa regione non beneficiaria.

Solo con il regolamento (CE) n. 441/2009, del resto, è stato aggiunto un secondo paragrafo all’art. 93 sexies anzidetto, con il quale è stato previsto che "soltanto la produzione di ortofrutticoli ottenuta nella regione di cui al primo paragrafo può beneficiare di un aiuto finanziario nazionale"; norma, questa, avente carattere innovativo e non meramente interpretativo, come emerge, invero:

– dal settimo considerato, in cui viene precisato che "occorre modificare il regolamento (CE) n. 1580/2007";

– dal punto 2 dell’art. 1, che è norma sostitutiva e non meramente interpretativa dell’art. 3 del reg. n. 1580/2007,;

– dal fatto che detto punto 2 si applica ai programmi operativi messi in atto dal 1° gennaio 2010".

Quanto allo specifico riferimento fatto dal TAR alla modifica del regolamento ora detta, per cui l’articolo 93 citato, anche nel testo modificato, non contrastava con la qui contestata scelta del Ministero, si tratta di un obiter dictum con il quale i primi giudici hanno offerto una interpretazione della norma modificativa stessa non in grado di incidere sul provvedimento impugnato, afferendo questo solo alla campagna di produzione 2008, mentre la novella normativa regolamentare vale solo a partire dalla campagna 2010, estranea, come tale, alla definizione del presente giudizio; con la conseguenza che la pronuncia, sul punto, resa dai primi giudici presenta carattere meramente argomentativo e non è in grado, come tale, di vincolare l’interprete, né i soggetti destinatari della norma e, in particolare, il Ministero qui appellato al quale è rimessa l’applicazione della stessa in conformità con gli orientamenti comunitari al riguardo; con la conseguenza che difetta l’interesse dell’appellante alla definizione della seconda censura dell’appello.

4) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e va respinto.

In considerazione della novità delle questioni trattate le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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