Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha decretato l’annullamento del permesso di soggiorno di cui egli era titolare, in quanto, secondo la ricostruzione dell’autorità, ottenuto mediante l’esibizione di documentazione falsa attestante l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in realtà insussistente.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, per opporsi all’accoglimento del gravame.
La Sezione, con ordinanza n. 227 del 31 gennaio 2008, ha respinto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.
Tenutasi la pubblica udienza in data 3 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Con il primo motivo di ricorso si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto l’autorità, nel corso dell’istruttoria procedimentale, non avrebbe inviato per tempo all’interessato l’avviso di avvio del procedimento, impedendogli in tal modo di dedurre, già in sede procedimentale, tutti gli elementi che, a suo dire, si opponevano all’adozione dell’atto impugnato.
Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, nonché degli artt. 24 e 97 della Costituzione, per difetto di motivazione e per violazione del principio del contraddittorio, posto che egli non sarebbe stato messo nella condizione di dimostrare la veridicità della documentazione lavorativa a suo tempo prodotta all’amministrazione per ottenere il rilascio del titolo di soggiorno.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.
Il primo motivo non può essere accolto in quanto, come affermato dallo stesso ricorrente, l’avviso di avvio del procedimento gli è stato notificato in data 30 agosto 2007.
Non conta che la comunicazione sia avvenuta a notevole distanza di tempo dal momento di inizio del procedimento stesso, giacché ciò che unicamente rileva è che la comunicazione sia stata effettuata con congruo anticipo rispetto al momento di adozione del provvedimento finale, in modo da lasciare all’interessato un adeguato lasso di tempo che gli consentisse di interloquire in fase procedimentale con l’Amministrazione.
Nel caso concreto il provvedimento impugnato è stato adottato in data 11 ottobre 2007, più di un mese dopo l’avvenuta notifica della comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento all’interessato. Quest’ultimo dunque ha avuto a disposizione un congruo lasso di tempo per poter attivamente interloquire con l’Amministrazione procedente.
Ne consegue che il motivo in esame non merita accoglimento.
Per ciò che concerne il secondo motivo, va osservato in base all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che il permesso di soggiorno è revocato "…quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (…) sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio..".
Pertanto, se si accerta che lo straniero – al fine di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – ha prodotto, in sede procedimentale, documentazione falsa, attestante un rapporto di lavoro in realtà insussistente, il titolo, erroneamente rilasciato, può essere revocato.
Secondo una condivisibile opinione giurisprudenziale, affinché possa essere disposta la revoca non è necessario che la falsità degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l’autorità amministrativa procedere ad una autonoma valutazione che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato del giudice amministrativo (cfr TAR Lombardia Milano, sez. IV, 20/07/2009 n. 4386; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 11/03/2009, n. 1400).
Ciò premesso, deve rilevarsi come nel caso concreto l’amministrazione abbia effettuato una valutazione del tutto condivisibile.
Invero, come anticipato, il giudizio di falsità della documentazione prodotta dalla ricorrente, è stato formulato in quanto il presunto datore di lavoro del medesimo risulta coinvolto in un traffico di illecita produzione di falsi contratti di lavoro e documentazione correlata, al fine di favorire l’immigrazione clandestina.
A ciò si aggiunge la circostanza che, in prossimità dell’udienza di discussione del merito, l’amministrazione resistente ha depositato in giudizio documentazione dalla quale emerge che anche il ricorrente è stato sottoposto a procedimento penale per i fatti di cui sopra.
A fronte di tali concreti elementi, l’interessato si limita ad affermare genericamente, nel ricorso introduttivo, di avere effettivamente prestato attività di lavoro subordinato in favore del suindicato datore di lavoro, senza però suffragare tale allegazione con alcun elemento di riscontro.
Per la verità parte ricorrente deposita copia di due buste paga che, tuttavia, in considerazione del loro numero e dell’esiguità degli importi ivi riportati, non appaiono indicative di uno stabile rapporto di lavoro che possa assicurare all’interessato un reddito sufficiente ai fini del soggiorno.
In tale quadro, non può non ritenersi plausibile ed adeguatamente motivato il giudizio di falsità formulato dall’amministrazione, la quale ha quindi correttamente disposto l’annullamento del permesso di soggiorno di cui il ricorrente era titolare.
In contario non può esser invocata la circostanza che l’interessato risieda in Italia da un notevole numero di anni.
Invero la carenza dei requisiti richiesti dalla legge per soggiornare nel territorio nazionale, da un lato, e la mancanza di un meritevole affidamento da tutelare dall’altro (il ricorrente come detto è egli stesso indagato per i reati di falsità) inducono a ritenere che l’Amministrazione non doveva tenere conto di circostanze diverse da quelle prese in considerazione nel provvedimento impugnato.
Per completezza va infine osservato che, come già sottolineato nell’ordinanza cautelare, l’interessato, pur allegando di svolgere attività di lavoro autonomo, non ha offerto adeguata dimostrazione del concreto esercizio di tale attività, non consentendo neanche con tale deduzione di far apprezzare il grado di inserimento lavorativo e di autonomia reddituale necessari per la conservazione del titolo di soggiorno.
Anche questo motivo è quindi infondato.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, che si liquidano in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che vengono quantificate in euro 500,00 oltre IVA e c.p.a. se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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