T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 01-07-2010, n. 2414 EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame parte ricorrente espone di aver richiesto, in data 19 gennaio 1995, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria relativamente agli abusi realizzati sull’unità immobiliare sita in Cellatica, via Magenta n. 17 e più precisamente in relazione all’ampliamento della serra esistente, per mq 60 di superficie, in assenza di concessione edilizia.

In tale domanda il ricorrente precisava che gli interventi erano stati effettuati prima del 31 dicembre 1993.

Contestando quest’ultimo assunto, il Comune rigettava la domanda, adottando il provvedimento di diniego oggetto di censura, impugnato in quanto ritenuto affetto da eccesso di potere per errore nella formazione della volontà, difetto di motivazione e travisamento dei fatti.

Il Comune avrebbe tratto la propria conclusione circa il momento della realizzazione degli interventi dalla circostanza per cui il ricorrente avrebbe presentato, il 2 giugno 1994, una pratica edilizia nella quale avrebbe dichiarato dimensioni completamente differenti ed inferiori. Il fatto che le opere oggetto di condono non fossero realizzate prima del 31.12.1993 si desumerebbe, inoltre, dal certificato di collaudo delle opere in cemento armato depositato nella pratica edilizia n. 98/92, relativa alla realizzazione della rimessa interrata, nonché dalla data di inizio lavori ivi dichiarata.

Tale convincimento deriverebbe, secondo parte ricorrente, dalla mancata considerazione della circostanza per cui la domanda di concessione edilizia del 1994 aveva ad oggetto la copertura di un altro corpo di fabbrica.

Risulterebbe intuitivo poi, come, all’atto della richiesta di concessione edilizia del 1994, relativa alla manutenzione straordinaria di un diverso corpo di fabbrica, il proprietario non avesse correttamente rappresentato la consistenza della serra, in quanto ciò avrebbe avuto l’effetto di un’autodenuncia.

Non sarebbe dato comprendere, infine, come la data di inizio lavori e il collaudo delle opere relative all’autorimessa interrata potrebbero in qualche modo essere rilevanti ai fini di dimostrare la data in cui è intervenuto l’ampliamento della serra in questione.

In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha ulteriormente ribadito che dallo stesso certificato di collaudo era possibile desumere come in data 1 marzo 1994 già esistessero i locali interrati oggetto di altra domanda di condono.

Il Comune, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza dell’assunto di parte ricorrente in ordine alla data di ultimazione dei lavori e la presenza di uno specifico onere di prova, rispetto a tale profilo, gravante in capo al proprietario.

Alla pubblica udienza del 10 giugno 2010 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

Invero appare condivisibile la tesi di parte ricorrente, secondo cui la data di collaudo dei lavori relativi alla realizzazione dell’autorimessa non appare, almeno direttamente, collegabile alla data di completamento (nelle sue strutture essenziali) della serra in questione.

È pur vero, infatti, che per i lavori dell’autorimessa è stata indicata quale data di inizio degli stessi il 26 novembre 1993. Ciò però non esclude che sia plausibile che i lavori che hanno portato alla modifica della struttura della serra siano stati terminati prima del 31 dicembre 1993, posto che quest’ultima non insiste sul terreno interessato dalla realizzazione del garage interrato, ma su terreno adiacente alla rampa di accesso a quest’ultimo, senza però sovrapporsi al medesimo.

Non vi è, quindi, tra realizzazione del garage e della nuova serra, quella interferenza nell’esecuzione dei lavori per cui i tempi di esecuzione della prima opera potrebbero influire su quelli della seconda.

Irrilevante appare, inoltre, la descrizione dello "stato attuale" operata nella richiesta di concessione edilizia inoltrata nel 1994, essendo evidente che dare conto della reale situazione dei luoghi sarebbe equivalso ad un’autodenuncia dell’abuso edilizio commesso.

La rappresentazione grafica della serra nella sua conformazione originale come accessorio dell’immobile principale di cui con la richiesta di concessione si prevedeva il rifacimento della copertura, non può, quindi, aver alcun effetto probante della circostanza per cui quella fosse, all’epoca, la reale consistenza del manufatto.

Sia il preteso collegamento tra l’autorimessa regolarmente autorizzata e le opere abusive in questione, che la descrizione degli immobili rinvenibile nell’istanza di concessione edilizia del 1994 non possono, quindi, costituire un’adeguata motivazione del provvedimento di diniego impugnato, non costituendo nemmeno un principio di prova del fatto che la realizzazione dell’intervento oggetto di condono non fosse intervenuta entro il 31 dicembre 1993.

Il Collegio, quindi, pur non ignorando né contraddicendo i precedenti di questo Tribunale secondo cui "l’onere di provare l’esistenza del manufatto oggetto di abuso alla data ultima per beneficiare del condono spetti al privato che chiede di condonarlo, privato che riesce a far transitare tale onere in capo all’amministrazione soltanto se fornisce elementi concreti in ordine all’esistenza dello stesso" (T.A.R. Brescia, sez. I, 8 aprile 2010, n. 1506), ritiene che, nel caso di specie, l’Amministrazione non abbia adeguatamente motivato il proprio provvedimento di diniego del condono edilizio, avendo dedotto degli argomenti, a sostegno dello stesso, non idonei a mettere in dubbio le asserzioni di parte ricorrente circa il periodo di realizzazione degli interventi privi di idonea autorizzazione e, quindi, a far scattare l’ulteriore obbligo di provare la data di completamento dei lavori.

Data la particolarità della fattispecie, che ha portato all’accoglimento del ricorso in ragione di un vizio meramente formale e non anche dell’intervenuta prova di quanto asserito da parte del ricorrente, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione seconda di Brescia, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla l’atto con esso impugnato.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *