Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo e motivi della decisione
le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Osservato in premessa come l’impugnazione abbia ad oggetto il provvedimento con il quale l’amministrazione comunale ha cancellato dalla graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica l’odierna ricorrente;
come, a fondamento del gravame, parte ricorrente deduca l’illegittimità del provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente inammissibile per omessa notifica ad almeno uno dei contro interessati;
che infatti, per giurisprudenza consolidata, impugnandosi la cancellazione dalla graduatoria, è evidente come l’eventuale accoglimento del gravame comporterebbe effetti negativi nei confronti dei concorrenti che attualmente sono collocati nella stessa in posizione posteriore rispetto a quella che la ricorrente ricopriva, essendo quindi gli stessi titolari di un interesse, speculare ed opposto, alla conservazione del provvedimento e come tali legittimati a contraddire nel presente giudizio;
che, tanto premesso sotto il profilo sostanziale, quanto al dato formale l’identità e le generalità dei contro interessati potevano agevolmente ricavarsi dall’esame della graduatoria;
ritenuto che, pertanto, il ricorso sia inammissibile;
che le spese di lite possono essere compensate, in ragione della decisione in rito e della peculiarità del caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, prima sezione, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Elena Quadri, Presidente FF, Estensore
Hadrian Simonetti, Referendario
Marco Poppi, Referendario
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.