T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 01-07-2010, n. 2696 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Prefetto della Provincia di Milano ha disposto la revoca della sua patente di guida ai sensi dell’art. 120 codice della strada, essendo egli stato sottoposto ai vincoli della misura di sicurezza della libertà vigilata.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 1874 del 18 dicembre 2008 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito il Ministero dell’Interno ha depositato memoria.

Tenutasi la pubblica udienza in data 6 maggio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con un unico mezzo di gravame, il ricorrente lamenta l’illegittimità costituzionale dell’art. 120 del codice della strada, per contrasto con gli art. 3, 4 e 76 della Costituzione, nella parte in cui dispone la revoca della patente di guida per coloro che sono stati sottoposti ad una misura di sicurezza, invocando a proprio suffragio i precedenti della Corte Costituzionale.

Sul punto il Collegio osserva quanto segue.

Stabilisce l’art. 120, comma 1, del codice della strada che "non possono conseguire la patente di guida (…) coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423…".

A sua volta, il secondo comma del medesimo articolo prevede che "…se le condizioni soggettive indicate al comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida…".

La Corte Costituzionale, con sentenze 1421 ottobre 1998, n. 354 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale) e 517 luglio 2001, n. 251 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29 – Serie speciale) ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità dell’art. 120, comma 1, in relazione all’art. 130, comma 1, lettera b), nella parte in cui stabiliva la revoca della patente di guida nei confronti delle persone che erano state sottoposte a misura di sicurezza personale e nella parte in cui prevedeva la revoca della patente nei confronti di coloro che fossero stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, trattandosi di previsioni che non trovavano riscontro nella legislazione preesistente.

L’art. 82, primo comma, e l’art. 91, tredicesimo comma, del D.P.R. n. 393 del 1959, infatti, prevedevano la revoca della patente nei confronti di coloro che fossero – in atto – ma non che fossero stati – in precedenza – sottoposti a misura di sicurezza; pertanto si è ritenuto profilarsi la violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega posto che il legislatore, nel delegare al governo la riforma del codice della strada, aveva autorizzato quest’ultimo ad effettuare una mera operazione di riordino e non già di innovazione dell’ordinamento.

Nei precedenti invocati dal ricorrente la Corte Costituzionale è quindi intervenuta censurando quella parte della disposizione in esame che estende la previsione della revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti in passato a misure di prevenzione o a misure di sicurezza, e che non lo sono più al momento in cui viene emesso il provvedimento amministrativo.

Nel caso concreto, al contrario, il provvedimento di revoca della patente è stato emesso durante il periodo di vigenza della misura della libertà vigilata (quest’ultima è stata applicata a decorrere dal 14 luglio 2008 per il periodo di un anno, e il provvedimento di revoca della patente di guida è stato emesso in data 12 settembre 2008).

Ne discende che la questione di illegittimità costituzionale sollevata dall’interessato è irrilevante per la duplice ragione che, innanzitutto, per come è stata formulata, essa censura una parte della disposizione che già è stata oggetto di intervento da parte della Corte Costituzione, e quindi non più in vigore e non applicabile nella presente controversia; in secondo luogo perché la parte censurata della norma, come visto, non sarebbe stata comunque applicabile al caso concreto, posto che la revoca della patente è intervenuta nel periodo di vigenza della misura della libertà vigilata.

In conclusione il ricorso va respinto.

Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dell’Amministrazione intimata, che vengono quantificate in euro 1.000,00 oltre IVA e c.p.a. se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 06/05/2010 con l’intervento dei Magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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