Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
B.I. e P.R., S., D. e F. convenivano davanti al Tribunale di Grosseto P. G. e la SAI s.p.a. perchè fossero condannati a risarcire i danni subiti a seguito della morte di P.E., deceduto nell’incidente occorsogli mentre procedeva sulla (OMISSIS) a bordo della propria auto che, bloccatasi all’improvviso e ferma sulla carreggiata di marcia, veniva violentemente urtata dall’auto condotta da Pa.Gi. che procedeva nella stessa direzione a velocità sostenuta, e proiettata quindi fuori strada.
Il Tribunale di Grosseto accoglieva la domanda riconoscendo la responsabilità esclusiva di Pa.Gi.. A seguito dell’appello proposto da Pa.Gi. e dalla Sai s.p.a..
La Corte di Appello di Firenze con sentenza depositata il 17-10-2005 riformava la sentenza di primo grado, ritenendo che la responsabilità dell’incidente fosse da attribuire nella misura del 40% a Pa.Gi. e per il 60% a P.E., con conseguente condanna al risarcimento dei danni secondo la misura di responsabilità accertata.
Avverso detta sentenza P.R. propone ricorso per cassazione con un unico motivo , illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso la Fondiaria Sai s.p.a.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo la ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia ex art 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla accertata prevalenza della responsabilità di P.E. nella produzione del sinistro rispetto a quella di Pa.Gi..
Il motivo è infondato.
Infatti la Corte di appello ha considerato che l’aver lasciato un’auto ferma in un’ora notturna, priva di luci e senza alcuna segnalazione, su una strada priva di illuminazione pubblica, costituiva una situazione di pericolo assai grave, addebitabile alla condotta del conducente P.E.; ha ravvisato altresì concorrente efficacia causale nella produzione dell’incidente della condotta di guida di Pa.Gi., per non aver tenuto una velocità tale da consentirgli l’arresto in presenza dell’autovettura ferma sulla carreggiata; ha ritenuto, ai fini della valutazione dell’incidenza causale della due condotte, che la condotta del P., che aveva posto in essere una situazione di pericolo di tale gravità incidesse per il 60% nella produzione dell’incidente, e che il non aver tenuto il Pa. una velocità di guida prudenziale avesse inciso nella misura ridotta del 40%. La sentenza è sorretta da adeguata motivazione in ordine alla ritenuta prevalenza della condotta del P., in ragione della situazione di grave pericolo che aveva determinato, costituita da un’autovettura ferma al centro della carreggiata senza alcuna segnalazione, su una strada pubblica priva di illuminazione. Quanto al rilievo secondo cui, una volta accertata la violazione del limite di velocità da parte del Pa., la Corte avrebbe dovuto ritenere l’efficacia esclusiva di tale condotta, deve essere ribadito il principio secondo il quale, in caso di scontro di veicoli, il giudice, che abbia accertato la violazione di una norma di guida da parte di uno dei conducenti, non è dispensato dal verificare il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se il medesimo abbia osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, potendo l’inosservanza comportarne l’affermazione della colpa concorrente.
Principio al quale sì è attenuta la Corte di Appello che, non avendo accertato la efficacia causale esclusiva della condotta del Pa. nella produzione dell’incidente, era tenuta a valutare anche la condotta del P. ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità su di lui gravante ai sensi dell’art. 2054 c.c..
Il ricorso è rigettato.
Giusti motivi impongono la compensazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del grado.
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