Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 23-03-2011, n. 11670 Violazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Procura della Repubblica di Lecce ha esercitato l’azione penale nei confronti di più imputati, tra cui gli odierni ricorrenti, perchè ritenuti responsabili di condotte di frode fiscale riconducigli alle modalità proprie delle cd. "frodi carosello".

A parere dell’accusa, infatti, alcune società che operano nel settore del commercio interno di auto avrebbero ottenuto vantaggi fiscali e tributari grazie ad un meccanismo di importazione di vetture da Paesi comunitari che prevede l’intervento di una società che agisce quale intermediario fittizio, importando formalmente le vetture destinate ai veri acquirenti e trattenendo su di sè un debito IVA che programmaticamente non viene poi assolto.

Gli odierni ricorrenti, quali titolari ciascuno di una delle società che risultano destinatario finali del meccanismo, sono stati ritenuti dalla pubblica accusa responsabili del reato di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, venendo contestate all’intermediario fittizio, il Sig. Z., il corrispondente reato previsto dal successivo art. 8 della medesima legge.

Con la sentenza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha disposto non doversi procedere nei confronti dei due ricorrenti. Afferma il Giudice che alla luce del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 6, 18 e 21 può parlarsi di fatturazione soggettivamente inesistente solo nell’ipotesi che la documentazione non corrisponda ai soggetti economici che effettivamente operarono la transazione commerciale, con la conseguenza che non possono essere considerate fittizie le fatture contestate ai due imputati che posero in essere realmente l’operazione commerciale con il Sig. Z., come risulta dalla documentazione contabile.

Avverso tale decisione ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

Afferma il ricorrente che la sentenza contiene l’errata applicazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 1, lett. a) e d), e art. 2.

Sussisterebbe, infatti, la prova che la ditta Zamparelli era del tutto priva di strutture e di mezzi idonei a sostenere il vasto commercio risultante dalla documentazione contabile e fiscale e che il suo compito era esclusivamente quello di effettuare le importazioni delle vetture e di provvedere quindi a trasferire le vetture al reale destinatario, facendo così sorgere a proprio carico il relativo debito IVA che non avrebbe invece soddisfatto. Tale meccanismo permetteva ai reali destinatari dell’importazione, cioè gli odierni ricorrenti, di ottenere dal venditore condizioni commerciali vantaggiose proprio grazie alla fittizia interposizione della ditta. Sussistono, dunque, proprio in relazione al regime IVA alle importazioni e alle modalità della frode gli estremi per il rinvio a giudizio degli imputati.

Con memoria difensiva datata 11 Gennaio 2011 la Difesa della Sig.ra G. prospetta ala inammissibilità del ricorso in relazione al vizio previsto dall’art. 606 c.p.p., lett. e), non essendo consentito sollecitare il giudice di legittimità ad una diversa lettura del materiale probatorio, con la conseguenza che non può essere messa in dubbio la ricostruzione dei fatti operata dal giudice e posta a fondamento della sentenza impugnata dalla Procura della Repubblica.

OSSERVA Ritiene la Corte che la Difesa della Sig.ra G. abbia correttamente richiamato i principi che presiedono al sindacato del giudice di legittimità e che impediscono in tale sede di riesaminare il materiale probatorio e giungere ad una diversa ricostruzione dei fatti. Il ricorso del Pubblico Ministero non può, dunque, essere preso in esame sotto il profilo della ricostruzione accolta dal Giudice dell’udienza preliminare.

Tuttavia, la Corte valuta che la sentenza impugnata sia viziata da errata applicazione delle disposizioni normative e contenga un non condivisibile principio di diritto.

Si legge in motivazione che la sentenza di non luogo a procedere trova un duplice fondamento: a) la disposizione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 9, che esclude l’ipotesi di concorso dell’utilizzatore delle fatture nella condotta illecita dell’emittente; b) le previsioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 16 e ss. che impongono ai contribuenti di emettere ed utilizzare fatture indicanti i soggetti che hanno dato corso all’operazione commerciale.

Osserva la Corte che l’impostazione accolta dal Giudice dell’udienza preliminare non si confronta con l’ipotesi formulata in contestazione, che concerne l’esistenza di un soggetto, la ditta Zamparelli, che non può essere considerata l’effettivo interlocutore commerciale dei venditori esteri in quanto difettava radicalmente delle strutture e dei mezzi necessari per attuare un’attività di commercio internazionale di un numero elevato di vetture. Si tratta infatti, di ipotesi che si fonda sul presupposto che l’intermediario rispondesse al compito, tipico delle cd. "frodi carosello", di interrompere la catena dei trasferimenti del debito dell’Iva e di sottrarre in tal modo l’imposta al versamento alla casse dello Stato con lo scopo di favorire economicamente i reali beneficiari dell’intera operazione.

La prospettiva accusatoria individua le operazioni commerciali tra la ditta Zamparelli e le ditte dei ricorrenti come strumento preordinato per evitare il rapporto diretto tra gli effettivi venditori delle auto (i soggetti esteri) e gli effettivi acquirenti (le ditte dei ricorrenti) e per introdurre nella catena commerciale un fattore illecito di vantaggio che consente di lucrare il risparmio di Iva (non versata all’Erario) e di permettere agli effettivi acquirenti condizioni vantaggiose di vendita ai privati.

Tale ricostruzione dei fatti, che la pubblica accusa ha sottoposto al vaglio del giudice, non può essere disattesa sul presupposto, in sè errato, che la coincidenza fra i soggetti indicati in fattura e i soggetti che hanno dato corso ai pagamenti escluda in radice l’esistenza dell’illecito di soggettiva falsità delle fatture. Tale ragionamento, adottato del giudice nella sentenza impugnata, escluderebbe in radice che la preordinata interposizione fittizia di persona possa costituire fatto penalmente rilevante per coloro che delle operazioni commerciali sono, secondo l’accusa, i promotori e gli effettivi beneficiari, arrestandosi la sfera di punibilità al solo intermediario di comodo e, per di più, esclusivamente per le violazioni connesse al mancato versamento dell’imposta.

La Corte ritiene che tale interpretazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 1, 2 e 8 sia errata e che le condotte riconducigli alle cd. "frodi carosello" possano in via di principio dare origine a responsabilità anche per le persone che ricevono ed utilizzano le fatture emesse dall’intermediario di comodo, ovviamente a condizione che sia fornita la prova della consapevole partecipazione di tali persone al meccanismo fraudolento.

Conclusivamente, ricostruite le operazioni commerciali nei termini esposti nella sentenza impugnata, la decisione di non doversi procedere nei confronti degli imputati risulta illogica e non conforme alla "ratio" del sistema normativo che mira a sanzionare tutte le condotte che in modo fraudolento non facciano corrispondere alla formazione di un credito IVA la formazione di un corrispondente debito d’imposta che venga poi onorato e, in tal modo, creino un danno o un pericolo per l’Erario.

Tale conclusione trova un proprio fondamento anche nell’esistenza di un generale obbligo degli Stati membri di evitare frodi in materia di IVA che abbiano riflessi anche sul bilancio comunitario (oggi dell’Unione Europea), obbligo che non troverebbe alcuna risposta nell’impostazione interpretativa delle norme adottata dalla sentenza impugnata.

Sulla base delle considerazioni che precedono la Corte annulla senza rinvio al sentenza impugnata e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Lecce per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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