Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
Con atto ritualmente notificato in data 19.3.1986 G.D. e M.T. convenivano in giudizio avanti al tribunale di Brindisi S.R. e, premesso di aver acquistato da quest’ultimo, con atto notaio Zurlo del (OMISSIS) un fabbricato di mq 950 sottostante le palazzine della lottizzazione (OMISSIS), e che di recente erano venuti a conoscenza da parte dello stesso venditore, che l’immobile era abusivo ma che poteva essere condonato per effetto della L. n. 47 del 1985, chiedevano la condanna del venditore al pagamento della somma occorrente per la sanatoria dell’opera abusiva ai sensi della L. n. 47 del 1985, oltre al risarcimento del danno, derivante anche dalla denunciata presenza di infiltrazioni idriche nei locali. Si costituiva il convenuto, contestando la domanda attrice, di cui chiedeva il rigetto. L’adito tribunale con sentenza in data 8.10.2002 accoglieva in parte la domanda e condannava il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 15.835,20 oltre interessi e con rivalutazione monetaria. Secondo il giudicante il venditore non aveva informato gli acquirenti del carattere abusivo del cespite per cui il trasferimento dello stesso integrava un grave inadempimento contrattuale.
La sentenza era appellata dal S. il quale sottolineava come gli acquirenti in realtà erano al corrente del carattere abusivo del fabbricato ad essi trasferito, tant’è che il prezzo corrisposto era inferiore a quello di mercato. Gli appellati resistevano chiedendo il rigetto del gravame. L’adita Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 130/04 in data 10.03.04 rigettava l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. Secondo la Corte, il S. non aveva provato, come era suo onere, che i compratori al momento dell’acquisto erano stati informati del carattere abusivo del fabbricato; anzi tale circostanza era stata esclusa proprio dalla prova testimoniale espletata.
Avverso la suddetta decisione il S. propone ricorso per Cassazione articolato sulla base di 2 mezzi; i D. – M. resistono con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Deve in premessa rilevarsi che non è fondata l’eccezione d’improcedibilità del ricorso in quanto lo stesso non sarebbe stato depositato in cancelleria entro 20 giorni dalla sua notifica. L’atto risulta infatti notificato al procuratore dei controricorrenti in data 21 marzo 2005 e depositato il 12 aprile, oltre il termine di 20 giorni di cui all’art. 369 c.p.c..
Osserva invece il Collegio che non si è verificato alcun ritardo nel deposito del ricorso se si considera che esso è stato spedito per posta ed il relativo plico risulta consegnato per la notifica in data 10.4.2005, cioè l’ultimo giorno utile per il deposito.
Passando all’esame del i primo motivo del ricorso, con esso l’esponente eccepisce la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1265 del 1934 T.U. leggi sanitarie e L. n. 1150 del 1942, L. n. 10 del 1977 e L. n. 47 del 1985.
Il ricorrente insiste sul fatto che gli acquirenti erano stati informati del carattere abusivo dell’immobile acquistato e che comunque erano in grado di "scoprilo" facilmente per vari motivi, sia perchè la zona ove era situato l’immobile era connotata da intenso abusivismo edilizio, sia in ragione del prezzo pagato notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato. Il giudice d’appello poi "aveva confuso" diverse norme, quali quelle edilizie, sul condono, sull’agibilità degli edifici di cui al T.U. n. 1265 de 1934 delle leggi sanitarie.
La doglianza presenta indubbi profili d’inammissibilità in quanto le violazioni di legge denunciate sono inconferenti e non hanno alcun rapporto con il thema decidendum. Si tratta in realtà di apprezzamenti di merito che erano censurabili solo mediante vizi di motivazione che nella fattispecie non sono stati dedotti.
Con il 2 motivo del ricorso l’esponente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli art. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.. Secondo il ricorrente la domanda di danno ( intesa come liquidazione della somma necessaria per la sanatoria) non poteva essere accolta in quanto gli attori in effetti non avevano mai versato alcun somma per il condono, mentre la rivalutazione della somma stessa non era stata neppure richiesta dai medesimi ed era comunque infondata, trattandosi di debito di valuta e non di valore. Gli interessi inoltre dovevano decorrere non dalla domanda, ma dall’effettivo versamento degli esborsi da parte dei coniugi a favore del comune, pagamenti che non risultano mai effettuati, per cui il tribunale avrebbe dovuto limitarsi ad emettere solo una sentenza dichiarativa "e giammai costitutiva in relazione a tale diritto degli attori".
Le doglianze sono del tutto infondate. Invero la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla domanda erano stati riconosciuti dalla sentenza di primo grado ma non risulta che il relativo capo fosse stato impugnato in appello dall’esponente. D’altra parte la sentenza ha qualificato tale domanda di risarcimento danni e ha ritenuto irrilevante che mancasse la prova dell’avvenuto versamento del condono. Infatti … "ciò che conta – ha puntualmente osservato la Corte di merito – è la perdita patrimoniale subita dagli acquirenti, corrispondente al minor valore del bene acquistato, pari alla somma necessaria per la regolarizzazione urbanistica".
Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.