Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-02-2011) 23-03-2011, n. 11577 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

statuizioni consequenziali.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- con provvedimento del 12.12.08 il GIP presso il Tribunale di Rimini dichiarava inammissibile l’opposizione ex art. 410 c.p.p. proposta da C.D. e T.R. nel procedimento a carico di N.E. per il reato p. e p. ex art. 640 c.p. e art. 61 c.p., n. 7 e, contestualmente, disponeva archiviarsi la notitia criminis.

Contro detto provvedimento – di cui chiedono l’annullamento – ricorrono il C. e il T., lamentando violazione degli artt. 408 e 409 c.p.p. in quanto la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione e la contestuale archiviazione erano state emesse senza previa fissazione dell’udienza camerale nonostante che le parti offese avessero indicato l’oggetto di investigazioni suppletive e relativi elementi di prova.

2- Il ricorso è fondato.

Premesso che, compulsando gli atti al fine del mero accertamento del fatto processuale, non risulta che l’impugnato decreto fosse stato notificato alla parte offesa, si ricordi che, alla stregua di diffuso orientamento giurisprudenziale di questa S.C., in presenza di opposizione il GIP può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano solo ricorrendo due condizioni e cioè l’infondatezza della notizia di reato e l’inammissibilità dell’opposizione medesima dovuta o alla mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova (cfr., ad es., Cass. n. 11524 dell’8.2.2007, dep. 16.3.2007; Cass. n. 16505 del 21.4.2006, dep. 15.5.2006; Cass. n. 47980 del 1. 10.2004, dep. 10.12.2004; Cass. n. 23624 del 1.4.04, dep. 20.5.04; Cass. n. 10682 del 5.2.2003, dep. 7.3.2003; Cass. S.U. n. 2 del 14.2.96, dep. il 15.3.96) o al fatto che i nuovi atti di indagine, pur sollecitati, tuttavia non hanno pertinenza e specificità ai fini dell’accertamento penale.

Altro è – invece – la ritenuta superfluità delle ulteriori indagini, di per sè inidonea a negare il contraddittorio mediante fissazione dell’udienza camerale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3^ n. 9184 del 14.1.09, dep. 2.3.09).

Nel caso di specie, l’impugnato provvedimento opera una valutazione negativa sulla potenziale incidenza concreta delle nuove investigazioni sulle risultanze dell’attività già compiuta, nel senso che, ove pure sortissero l’esito auspicato dagli odierni ricorrenti, del pari resterebbe non configurabile la truffa de qua per motivi di diritto, insensibili ad ulteriori approfondimenti su una vicenda in punto di fatto già ricostruita anche alla stregua delle esaustive descrizioni contenute nell’atto di querela.

In tal modo il decreto non nega la pertinenza delle nuove investigazioni, ma ne esclude – pur sempre in via prognostica – la rilevanza ai fini del decidere.

Ma è proprio ciò che al GIP non è consentito affermare de plano, come asserito dalla ricordata giurisprudenza, secondo cui tale valutazione prognostica va effettuata in sede di udienza camerale (cfr., ancora, Cass. Sez. 4^ n. 34676 del 22.6.2010, dep. 24.9.2010).

D’altronde, proprio perchè la decisione de plano presuppone l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, inammissibilità che l’art. 410 c.p.p., comma 1 ricollega unicamente alla mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova (non anche ad un’eventuale sua manifesta infondatezza), l’opposizione provvista di tali requisiti non può considerarsi inammissibile sol perchè il GIP ritenga (a torto o a ragione) che in punto di diritto il reato non sia configurabile: al più, detta opposizione potrà – in ipotesi – risultare infondata (o, persino, manifestamente infondata) per ragioni giuridiche, ma una statuizione del genere, giova ribadire, non può adottarsi se non all’esito di udienza camerale.

Le considerazioni di cui sopra importano l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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