Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Contesta parte ricorrente la legittimità dell’impugnata determinazione sulla base dei seguenti argomenti di doglianza:
1) Incostituzionalità dei principi di temporaneità degli incarichi contenuti negli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 160/2006, anche con riferimento al regime transitorio previsto dall’art. 5, comma 3, della legge 11172007, per evidente contrasto con l’art. 107 della Costituzione, nonché con l’art. 105 ed infine con gli artt. 3 e 97;
2) Erronea interpretazione dell’art. 5, comma 3, della legge 111/2007;
3) Violazione degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990.
Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.
La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 682, pronunziata nella Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2008.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 23 febbraio 2011.
Motivi della decisione
Con memoria depositata in giudizio il 17 giugno 2010 il procuratore in giudizio dell’odierno ricorrente ha esposto che il dott. B., a fronte dell’intervenuto collocamento a riposo, non ha più alcun interesse all’ulteriore prosecuzione del giudizio medesimo.
Di tale dichiarazione preso atto, non può esimersi la Sezione dal dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I – dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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