Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-02-2011) 23-03-2011, n. 11518

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.A., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, in data 4.7.2009, confermativa della sentenza 8.11.2005 del Tribunale di Lecce, sez. dist. di Casarano, che lo aveva condannato, per i reati di ricettazione (per avere ricevuto o comunque detenuto n. 53 volumi, provento di furto, facenti parte di una collezione di libri antichi risalente al 1700) e di estorsione (per aver costretto S.L., mediante minaccia implicita di perdita definitiva di detti beni, a consegnargli, in cambio della loro restituzione, un assegno bancario di Euro 3.400,00, titolo poi distrutto alla presenza dello S., allorchè costui lo aveva informato di aver registrato i colloqui tra loro intercorsi, riguardanti le trattative avviate per la restituzione della collezione di libri antichi), unificati dalla continuazione, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed Euro 900,00 di multa, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della costituita parte civile.

Il ricorrente deduceva:

1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione; la prova della responsabilità dell’imputato era stata fondata esclusivamente su quanto riferito dalla parte offesa, S.L. e sulla registrazione dei presunti colloqui con il M., senza che questi avesse potuto partecipare alla convocazione per la perizia fonica, non avendone avuto tempestiva conoscenza; 2) mancata assunzione di prova decisiva relativa alla "corrispondenza fonica dei partecipanti ai dialoghi della cassetta di registrazione" fornita dalla parte lesa.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha ribadito che il M. si è sempre sottratto all’effettuazione di perizia fonica, precisando, fra l’altro, in relazione a quanto eccepito dalla difesa, che il perito nominato, "prima di procedere e malgrado la prima convocazione fosse rimasta inevasa, ne effettuò una seconda, essa pure rimasta senza esito, pur essendo regolarmente giunta a destinazione". La sentenza impugnata ha, quindi, correttamente desunto la prova dei fatti contestati dal tenore dell’elaborato peritale relativo alle due conversazioni registrate, evidenziando come l’assunto difensivo fosse smentito dalle stesse e suffragasse, invece, la versione dei fatti dalla parte offesa e la correttezza del giudizio cui era pervenuto il primo giudice. Va rammentato, al riguardo, che la motivazione della sentenza di primo grado si integra con quella di appello nè può, nel caso di cosiddetta " doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dai probatori non esaminati dal primo giudice, ipotesi non ricorrente nella specie (Cass. n. 19710/2009; n. 38788/2006).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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