Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15801 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato i 24.5.1999 B.I. chiedeva al Tribunale di Brindisi la condanna dell’Inps alla iscrizione dell’istante negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 1990.

Si costituiva l’Inps eccependo preliminarmente la decadenza dall’azione giudiziaria.

Il Tribunale, con sentenza del 3 febbraio 2004, rigettava il ricorso.

Proponeva impugnazione la lavoratrice e la Corte di Appello di Lecce, con sentenza depositata il 15 marzo 2007, in riforma della decisione di primo grado, condannava l’Inps a reiscrivere l’appellante negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 1990.

Per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale osservava che nella specie la decadenza disposta dalla L. n. 83 del 1970, art. 22 non si era verificata in quanto non risultava notificato all’interessata alcun provvedimento formale di non inclusione dell’appellante negli elenchi anagrafici predetti, nè era stato altrimenti provato che la lavoratrice avesse avuto comunque conoscenza del provvedimento amministrativo.

Per la cassazione di tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso con un motivo. L’intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso l’Inps ha denunciato violazione del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22 convertito dalla L. 11 marzo 1970, n. 83, della L. 11 agosto 1973, n. 533, artt. 7, 8 e 9 nonchè del D.Lgs. 11 agosto 193, n. 375, art. 11 ed ha affermato che alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio (24.1.1999) erano già trascorsi 120 giorni dal momento in cui il provvedimento di cancellazione dagli elenchi era divenuto definitivo per compimento del silenzio rigetto, non avendo la Commissione provinciale provveduto sul ricorso proposto dall’interessata in data 22.5.1998.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 22 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi dei lavoratori agricoli, il termine di 120 giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 1970, n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso; definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall’interessato al verificarsi della descritta evenienza. La definizione del procedimento contenzioso nei sensi ora precisati segna la soglia altre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza; così come irrilevante agli stessi fini resta un’eventuale decisione tardiva del ricorso; diversamente verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello "status" di lavoratore agricolo (cfr. Cass. n. 2853/2006, n. 2375/2007, n. 813/2007, n. 4405/2009, n. 8650/2008 ed altre conformi).

A questa giurisprudenza il Collegio intende dare continuità, condividendone le argomentazioni che la sorreggono.

A questi principi non si è attenuta la sentenza impugnata, avendo il giudice di appello erroneamente affermato che la mancata notifica all’interessato del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo o la mancata prova della avvenuta conoscenza del provvedimento di rigetto non fa decorrere il termine di decadenza.

Il ricorso pertanto deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da B.I.. Nulla per le spese dell’intero processo a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da B.I.. Nulla per le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *