Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
Con ricorso del 15.11.2002 C.M., nata il (OMISSIS), conveniva in giudizio l’INPS e premesso che l’Istituto aveva respinto la domanda da lei presentata in data 23.3.2001 per ottenere la trasformazione della pensione di invalidità di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, ancora in godimento, in pensione di vecchiaia, chiedeva la condanna dell’ente convenuto alla trasformazione della pensione dal 23.10.1991, data del raggiungimento dell’anzianità pensionabile, ed al pagamento dei ratei maturati con detrazione di quanto già percepito.
L’Inps si costituiva e deduceva di aver provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta con decorrenza 1 aprile 2001, ossia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 7.12.2005, accoglieva la domanda. L’appello dell’Inps veniva respinto dalla Corte di Appello di Cagliari.
Per la cassazione di quest’ultima sentenza l’Inps ha proposto ricorso con un motivo. L’intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso l’Inps ha denunciato violazione della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, comma 10, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60 e di altre disposizioni di legge ed ha sostenuto che la trasformazione automatica della prestazione di invalidità in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia è stabilita dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10 per l’assegno ordinario di invalidità disciplinato dalla medesima L. n. 222 del 1984, mentre, per le pensioni di invalidità ante L. n. 222 del 1984 la trasformazione non si realizza automaticamente al perfezionarsi dei requisiti per la pensione di vecchiaia, ma solo a seguito di specifica domanda dell’interessato.
Il ricorso è fondato.
La questione della trasformazione della pensione di invalidità ante L. n. 222 del 1984 in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile dell’assicurato in possesso dei necessari requisiti contributivi è stata già esaminata da questa Corte e risolta con l’affermazione del seguente principio di diritto: la trasformazione della pensione di invalidità di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in L. 6 luglio 1939, n. 1272, in pensione di vecchiaia, quando l’assicurato sia in possesso dei relativi requisiti anagrafici e contributivi, in mancanza di qualsiasi previsione espressa nella L. del 1939, non può operare automaticamente, non trovando applicazione il disposto della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, comma 10 che prevede l’automatica trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, ma è subordinata ad apposita domanda dell’interessato e la pensione di vecchiaia inizierà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (cfr. tra le tante Cass. n. 855/2006, n. 4392/2007, n. 2875/2008 e numerose altre conformi).
A questo principio, pienamente condiviso dal Collegio, non si è attenuta la sentenza impugnata, avendo il giudice di appello erroneamente ritenuto che la pensione di invalidità ante L. n. 222 del 1984 si trasformi automaticamente in pensione di vecchiaia al momento del perfezionamento dei requisiti anagrafici e assicurativi, senza necessità di domanda dell’interessato.
Di conseguenza il ricorso dell’Inps deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da C.M..
Nulla per le spese dell’intero processo a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003, art. 42.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da C.M.. Nulla per le spese dell’intero processo.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.