Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
si impone al Collegio di verificare d’ufficio la sussistenza dell’interesse a proporre il ricorso qui in esame, già sotto il profilo della ammissibilità dell’istanza cautelare proposta, in particolare con riguardo alla sussistenza o meno del periculum in mora;
Considerato che il presente contenzioso ha ad oggetto l’impugnazione, per asserita illegittimità, di due provvedimenti (meglio descritti in epigrafe) con i quali l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all’un tempo:
A) comunica alla Società ricorrente l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, (si veda, in particolare, la seconda pagina di ciascuno dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non solo, esplicitamente, viene richiamata la ridetta disposizione legislativa, ma viene altresì specificato che "entro trenta giorni, potranno essere depositate presso questo Ufficio deduzioni difensive" con allegata documentazione), volto a disporre l’obbligo di versamento della somma dovuta a titolo di penale ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. d), della convenzione di concessione (per sospensione non autorizzata del servizio);
B) diffida l’odierna società ricorrente, sul presupposto che dall’istruttoria svolta risulterebbero alcuni giorni di chiusura non autorizzati, a versare la somma indicata in ciascun atto come penale ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. d), della convenzione di concessione "entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto" (così nella prima pagina di ciascuno degli atti qui gravati);
Tenuto conto che tali atti, seppur dal contenuto palesemente contraddittorio per quanto si è sopra riferito, si compendiano entrambi in una mera comunicazione di avvio del procedimento, rispetto alla quale il ricorso proposto ai fini dell’annullamento dell’atto si manifesta affetto da carente interesse all’impugnazione, obbligando il giudice adito a dichiarare l’inammissibilità del gravame proprio per tale ragione;
Rilevato, nello stesso tempo e per completezza, che gli atti impugnati, per la valenza meramente endoprocedimentale che li contraddistinge, non possono costituire titolo per esercitare alcun potere di obbligare la società a pagare somme a titolo di penale, tenuto anche conto della circostanza che espressamente l’art. 20, comma 1, della convenzione di concessione, prescrive che solo "dopo la formale contestazione al concessionario (l’Amministrazione concedente, n.d.r.) applica le penali stabilite dal comma 2", atteso che l’attivazione delle conseguenze per il "mancato pagamento", sintetizzate nella escussione della cauzione e nell’avvio del procedimento di decadenza (per come indicato nella seconda pagina di ciascun atto oggi impugnato), posta in essere prima dell’adozione del provvedimento finale sull’obbligo di versare le somme imposte a titolo di penale, determinerebbe un comportamento antigiuridico da parte dell’Amministrazione procedente, tenuto conto d’altronde che l’atto conclusivo di tale tipologia di procedimento (repressivo e dispositivo di un obbligo coattivo di facere) deve essere adottato secondo i criteri e con i contenuti descritti dall’art. 21ter della legge n. 241 del 1990;
Stimato che, nonostante la soccombenza che colpisce la posizione processuale della parte ricorrente, il Collegio osserva che la proposizione del gravame è stata indotta dal contenuto contraddittorio del provvedimento notificato alla parte ricorrente, di talché appare equo, tenuto conto dell’art. 92 c.p.c. per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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