Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Savona dichiarava non luogo a procedere nei confronti di G.V. e D. P.M., chiamati a rispondere dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 323 (capo a sub 2, 12 e 14) e 479 (capo b) c.p., consistiti nell’avere, quali, rispettivamente, Dirigente del Settore Ambiente e Direttore amministrativo responsabile del contenzioso sanzionatorio della Provincia di Savona, intenzionalmente procurato a vari soggetti, con violazione di legge e attestazioni mendaci, l’ingiusto vantaggio patrimoniale derivante dall’archiviazione di contestazioni di violazioni amministrative. La decisione era motivata, per un episodio, con l’intervenuta prescrizione del reato e, per il resto, col rilievo che gli atti posti in essere non recavano alcun falso e derivavano da interpretazioni plausibili delle norme coinvolte, onde esulava dalle condotte ascritte ogni profilo di illiceità.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Genova, deducendo che l’attribuzione del comportamento contestato a scelte interpretative non poteva giustificare l’esclusione di un adeguato sviluppo probatorio nella dialettica del contraddittorio dibattimentale.
Resiste con memoria la difesa.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Con esso, infatti, si censura la sentenza del GUP sulla base di prospettazioni inerenti alla possibilità di rinvenire in dibattimento i presupposti fattuali per ricondurre quella che in sentenza è stata considerata una lecita attività interpretativa a un intento di specifico favoritismo personale. Tale possibilità, però, non viene ancorata ad alcuna indicazione concreta di elementi utili all’auspicato sviluppo processuale, e resta quindi a livello di mera e irrilevante ipotesi.
P.Q.M.
Visto l’art. 615 c.p.p., rigetta il ricorso.
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