Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
M.A., tramite difensore, e D.M., tramite la madre esercente la patria potestà, hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 11.10.2010, con cui il Tribunale per i Minorenni di Taranto rigettava l’istanza di riesame relativa all’ordinanza 21.9.2010 del GIP presso il medesimo Tribunale che aveva applicato ai ricorrenti la misura del collocamento in comunità, per i reati di cui all’art. 110 c.p. e art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e art. 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 12 e 14 e art. 61 c.p., n. 2.
Il M. chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata deducendo:
1) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. B), C) ed E) in relazione all’art. 292 c.p.p., per mancata valutazione delle risultanze difensive, depositate ai sensi dell’art. 327 c.p.p.; il GIP, a seguito dell’annullamento, da parte del Tribunale della Libertà, dell’ordinanza di custodia cautelare, emessa in precedenza per violazione del diritto di difesa, aveva emesso una nuova ordinanza integrando illegittimamente la motivazione del GIP, posto che nella specie, non si trattava di completare le argomentazioni fornite in precedenza dal GIP, ma di integrare un presupposto ex art. 292 c.p.p., a fronte di una completa mancanza di motivazione;
2) difetto di motivazione in merito alla eccezione difensiva concernente la valutazione delle conversazioni intercettate, da intendersi in tono "di scherzo ed ilarità" ed inidonee, quindi, ad integrare i gravi indizi di colpevolezza per i fatti contestati;
3) violazione dell’art. 125 c.p.p. e art. 297 c.p.p., comma 3 e art. 303 c.p.p. per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare, tenuto conto che i fatti contestati con l’ordinanza impugnata erano connessi, ai sensi dell’art. 12 c.p.p., lett. b) e c), con i fatti-reato oggetto dell’ordinanza cautelare emessa, nel medesimo procedimento penale, in data 12.3.2010, da cui dovevano farsi decorrere detti termini; illegittimamente il Tribunale aveva ritenuto che l’eccezione sul punto non fosse deducibile innanzi al Tribunale della Libertà.
Il D. lamentava:
1) carenza e contraddittorietà di motivazione sul tenore delle intercettazioni ambientali in quanto difformi dal contenuto dei brogliacci ed, in particolare, al significato della conversazione 27.3.2010, ove era riportata la frase "… quel poco che guadagno lo do agli altri, io con che mangio"; peraltro il Tribunale del riesame aveva dato atto del rinvenimento nell’abitazione del D. di una tutta blu corrispondente a quella indicata dal denunciante, F.A., mentre lo stesso aveva dichiarato che la rapina era stata commessa da due soggetti che indossavano "una tuta di colore celeste tipo meccanico";
2) identico a quello formulato sub 1);
3) difetto di motivazione in relazione al pericolo di reiterazione del reato, non risultando elementi utili da cui desumere la necessità della misura adottata, potendo l’indagato essere ristretto presso la propria abitazione sotto la vigilanza della madre;
4) nullità del decreto di intercettazione di conversazioni del P.M. e del relativo decreto di convalida del GIP in ordine alla "assenza di idonee apparecchiature tecniche" presso la Procura della Repubblica del Tribunale Minorenni, stante, inoltre la mancata indicazione della data e del protocollo dell’attestazione del dirigente sulla indisponibilità presso la Procura stessa di una sala di ascolto.
I ricorsi sono manifestamente infondati. Le doglianze proposte dai ricorrenti sono state già esaminate dal Tribunale del riesame che le ha respinte con corretta e logica motivazione. In particolare, il Tribunale ha rilevato, in aderenza alla giurisprudenza alla citata giurisprudenza della S.C. (Cass. n. 4587/2004), che ben poteva integrare la motivazione del provvedimento impugnato, viziato da carenza di motivazione ed ha dato conto, in base al tenore delle intercettazioni ambientali, che gli indagati avevano riferito circostanze della rapina contestata che solo gli autori della stessa potevano conoscere; ha esaminato, peraltro, gli elementi probatori difensivi, escludendo, in relazione ai fatti accertati, che le testimonianze addotte dalla difesa potessero escludere la responsabilità degli indagati; al riguardo, in difetto di una motivazione manifestamente illogica, è preclusa, in sede di legittimità, una valutazione alternativa delle risultanze probatorie.
Va ribadita la non deducibilità, in sede di riesame, della questione relativa alla sopravvenuta inefficacia della misura cautelare, posto che il giudizio di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti che legittimano l’adozione del provvedimento cautelare e non anche della efficacia della misura, profilo che non incide sull’intrinseca legittimità della misura stessa (Cass. n. 35113/07).
Quanto alla censura sub 1) proposta dal D.A., si osserva che la interpretazione del tenore delle intercettazioni è riservata al giudice di merito ove congruamente motivata, come nella specie, e che quanto dedotto in merito al colore della tuta indossata dai rapinatori concerne una censura in fatto, come tale inammissibile. Il decreto di convalida delle intercettazioni ambientali risulta congruamente motivato con riferimento alla inesistenza di una sala di ascolto nè è richiesta una "specifica certificazione da parte del direttore di cancelleria", come già evidenziato dal Tribunale.
Il collocamento dei due minori in comunità risulta, infine, sorretto da adeguata motivazione in relazione alla loro pericolosità sociale, desunta, fra l’altro, dagli intenti ritorsivi che i minori stessi avevano manifestato, durante le telefonate intercettate, nei confronti del personale del Commissariato di Grottaglie.
Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi.
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