Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il ricorso qui proposto si impugna l’ordinanza di sospensione dei lavori e ingiunzione alla demolizione n. 613 del 13.12.2001 per lavori abusivi realizzati nel 1993, con i quali è stato costruito un manufatto destinato a civile abitazione.
Con ordinanza collegiale R.O. 271/02 veniva accolta la domanda cautelare di sospensiva.
Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con il provvedimento qui impugnato il Comune resistente ordina la sospensione dei lavori e ingiunge la demolizione del manufatto destinato a civile abitazione realizzato abusivamente nel 1993.
Relativamente a detto manufatto, venivano presentate in data 01.03.1995, due istanze di rilascio di concessione in sanatoria.
Con memoria depositata il 25.01.2011, il ricorrente riferisce che in data 26 maggio 2006 è stata rilasciata concessione in sanatoria n. 151/2006, con riguardo alla domanda di sanatoria n. 9243. Per tale motivo il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Per quanto riguarda l’altra domanda di sanatoria (n. 9242), essendo la stessa stata presentata prima dell’adozione del provvedimento di demolizione qui impugnato, il ricorso va accolto con riguardo alla censura di violazione di legge (artt. 4 e 38 L. 47/85) in quanto l’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi, prima di disporre di provvedimenti sanzionatori, sulle domande di condono presentate dagli interessati. Il ricorso va, pertanto, in parte accolto.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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