T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2495

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il Maresciallo Capo M.C. ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento – assunto il 17.12.2010 – con cui le competenti Autorità militari lo hanno sospeso disciplinarmente dal servizio per la durata di mesi tre.

Stante la manifesta fondatezza delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 2.3.2011: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Va, al riguardo, tenuto presente

che, se è vero che – in assenza (come nella circostanza) di una tipizzazione legale dei comportamenti presi in esame – il giudizio sulla rilevanza disciplinare dei fatti sanzionati è completamente rimesso alla p.a. (cfr.,sul punto, Tar Lazio, II, n.516/95);

che (detto in altri, e più chiari, termini) esula, infatti, dal sindacato del giudice della legittimità ogni valutazione sulla gravità dei fatti e degli atti compiuti dall’inquisito: in quanto, nel procedimento instaurato nei confronti dei pubblici dipendenti, il giudizio si svolge con una larga discrezionalità in ordine al convincimento dell’organo agente sulla gravità delle infrazioni addebitate (e sulla conseguente sanzione da irrogare),

è altresì vero che ciò vale solo nei limiti in cui un tale convincimento non risulti essersi formato sulla base di un processo mentale illogico od incoerente; o (a maggior ragione) per effetto di un sostanziale travisamento di fatti.

In quest’ottica, non si può (allora) non convenire con quanto sostenuto dal ricorrente: che ha giustamente evidenziato come, secondo l’attuale coscienza collettiva, il comportamento oggetto della sanzione disciplinare di cui è causa non possa certo considerarsi (com’è detto, in buona sostanza, nel provvedimento impugnato) "contrario ai doveri attinenti al giuramento prestato"; e lesivo, addirittura, "del prestigio dell’Istituzione".

E’ opportuno, in proposito, aver presente che di null’altro – il C. – può esser ritenuto responsabile se non di esser stato coinvolto (10 anni prima della adozione di tale provvedimento !) in un sinistro che ha avuto (purtroppo) conseguenze letali per un utente della strada: il quale, peraltro (lo si è potuto accertare in sede penale), aveva effettuato un sorpasso in modo tanto azzardato da non consentire al C. stesso (sobrio; e non sotto l’influsso di sostanze stupefacenti) di evitare la collusione col motociclo – condotto dalla vittima – che proveniva in senso contrario.

Per le suesposte (assorbenti) considerazioni, il ricorso in esame deve ritenersi (appunto) fondato: e, per ciò stesso (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), meritevole di accoglimento.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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