Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2010) 24-03-2011, n. 11964 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 18 febbraio 2010 il GIP del Tribunale di Brescia ha applicato nei confronti di B.E., imputato di due distinti delitti di cessione di sostanze stupefacenti del tipo "cocaina" D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 1 (Fatti rispettivamente accertati in (OMISSIS) – capo a) – ed in epoca successiva a tale data -capo b)), la pena concordata di anno uno e mesi dieci di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa (condizionalmente sospesa) previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonchè della attenuante speciale D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5 prevalenti sulla recidiva e ritenuta la continuazione, disponendo anche la confisca del denaro in sequestro e la restituzione di quant’altro in sequestro all’avente diritto.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo con un primo motivo, vizio di motivazione per avere il giudice omesso di motivare sull’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. avendo semplicemente richiamato gli atti sulla base dei quali aveva ritenuto di escludere eventuali ipotesi di proscioglimento.

Con un secondo motivo il difensore ha dedotto analogo vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca del denaro, statuita senza alcuna argomentazione a sostegno.

Osserva la Corte che il ricorso è fondato quanto al secondo motivo, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile nel resto.

Richiamati – quanto al profilo concernente la statuizione della confisca del denaro in caso di reato concernente il delitto di cessione illecita di sostanza stupefacente – i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di obbligo di motivazione delle ragioni per le quali venga disposta la confisca del denaro (o altro bene mobile) trovato nella disponibilità del soggetto condannato, nel caso di patteggiamento della pena c.d.

"allargato" ex L. n. 134 del 2003 (vds. tra le tante, Cass. Sez. 6, 16.4.2010 n. 17266; Cass. Sez. 5, 3.11.2009 n. 47179; Cass. Sez. 6, 21.2.2007 n. 10531), deve ribadirsi in questa sede che anche nelle ipotesi della confisca facoltativa grava sul giudice lo specifico obbligo di motivare le ragioni per le quali ritiene di dover disporre la confisca ovvero le ragioni in base alle quali ritiene di dover disattendere le eventuali giustificazioni prospettate dalla parte (Cass. Sez. 6, 17266/10 cit).

Incorre, quindi in vizio di motivazione il giudice che disattenda tali prescrizioni, nella specie non osservate essendosi il giudice limitato a disporre la confisca del denaro, inteso quale "profitto del reato", senza alcuna motivazione sul punto.

Si impone, quindi, l’annullamento senza rinvio sul punto relativo alla disposta confisca del denaro la quale va eliminata, disponendosi la restituzione della somma all’avente diritto.

Appare, per contro, inammissibile il primo motivo con il quale la difesa ha denunciato vizio di motivazione essendosi il Giudice limitato ad una mera e formale enunciazione della insussistenza dei presupposti di cui all’art. 129 c.p.p., senza alcuna argomentazione in proposito.

Si osserva, al riguardo, che in tema di patteggiamento, non vi è alcun obbligo per il giudice di motivare in dettaglio il percorso argomentativo della sua decisione in quanto la sentenza recepisce un accordo intervenuto tra le parti ed implica che la sua motivazione sia esente da vizi laddove esista una succinta descrizione del fatto, ricavabile anche dal capo di imputazione, una indicazione in ordine alla esatta qualificazione giuridica del fatto con richiamo, anche in modo succinto all’art. 129 c.p.p. ed una verifica – anch’essa succinta – in ordine alla congruità della pena ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (in questo senso Cass. Sez. 4, 13.7.2006 n. 34494).

Peraltro è principio altrettanto pacifico quello secondo cui il giudice, in tema di patteggiamento della pena – anche "allargato" – è tenuto esclusivamente alla verifica in negativo della presenza di cause di non punibilità, esigendosi una motivazione più penetrante nella sola ipotesi in cui il giudice intenda procedere al rigetto della richiesta di applicazione della pena e non invece quando presti adesione all’accordo intervenuto tra le parti, così dando una implicita dimostrazione che il controllo demandatogli dalla legge ha avuto un esito per lui positivo (in termini Cass. Sez. Feriale 19.9.1990 n. 2645; Cass. Sez. 5, ord. 27.10.1992 n. 1777).

Nel caso in esame, con specifico riferimento alla ritenuta assenza dei presupposti di cui all’art. 129 c.p.p., non solo il giudice ha escluso che nel caso concreto potesse ravvisarsi una delle ipotesi di proscioglimento contemplate dall’art. 129 c.p.p., ma ha richiamato elementi specifici ostativi quali il contenuto della comunicazione notizia di reato con i relativi allegati e le intercettazioni telefoniche, con ciò mostrando di aver compiuto una valutazione – ovviamente negativa – circa la possibilità di addivenire ad un proscioglimento immediato.

Trattandosi di motivo ad evidenza infondato, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso su tale specifico punto della sentenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro che elimina, con restituzione del bene all’avente diritto. Inammissibile nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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