Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 9.2.2010, la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 9.4.08 del tribunale di Monza, sezione di Desio, nei confronti di N.C. e S.A., ha dichiarato l’estinzione per prescrizione dei reati rispettivamente contestati.
Ha confermato le statuizioni civili e ha condannato gli appellanti al pagamento,in favore della parte civile delle spese sostenute nel giudizio.
Il difensore del S. ha presentato ricorso per violazione di legge in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile: la prescrizione è maturata tra il giudizio di primo grado e quello di secondo grado e la condanna alle spese è in spregio del divieto di riformatio in peius; il giudizio di secondo grado è stato celebrato nonostante la maturazione della prescrizione avvenuta prima dell’instaurazione dello stesso e nonostante la possibilità della dichiarazione dell’estinzione dei reati in camera di consiglio, de plano, senza ulteriori costi per gli imputati.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto a seguito delle censure formulate nei motivi di appello e della incidenza delle decisioni sulla responsabilità penale degli imputati, la corte ha ritualmente proceduto al giudizio e all’udienza 9.2.2010 ha rilevato che la prescrizione era maturata tra la data del deposito dell’impugnazione e la data dell’udienza di discussione.
Correttamente, nel rispetto del disposto dell’art. 578 c.p.p., la corte ha accertato la fondatezza delle statuizioni civili e ha condannato gli appellanti alla rifusione delle spese processuali, sostenute nel giudizio dalla parte civile. Sotto quest’ultimo profilo, la corte di merito, pur a seguito della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, ha rispettato l’obbligo di disporre la condanna alla rifusione delle spese della parte civile, in base al principio di soccombenza con riferimento all’esito del gravame relativo alle statuizioni emesse nell’azione civile, inserita nel processo penale. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
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