Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 24-03-2011, n. 11719 Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza limitatamente alla parte impugnata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ordinanza resa il 2 aprile 2010, depositata il successivo 6 aprile, il Tribunale di Firenze in funzione di giudice dell’esecuzione, su istanza presentata dal Procuratore della Repubblica tendente ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a D.C.D. dal pretore di Firenze con le sentenze 7.3.1995 e 26.8.1995, nonchè l’applicazione, nei confronti del medesimo, del beneficio dell’indulto L. n. 241 del 2006, ex art. 2 in relazione alle pene inflitte con i provvedimenti di condanna menzionati ai numeri da 1) a 6) della richiesta, accoglieva l’istanza in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena e respingeva quella di applicazione dell’indulto. Motivava il rigetto per avere il D.C. commesso dopo la l’entrata in vigore della L. n. 241 del 2006 più reati per i quali con sentenza 10.12.2008 del Tribunale di Firenze era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, per delitto commesso dal (OMISSIS), e con sentenza 12.10.2009 dello stesso tribunale era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione per reato commesso il (OMISSIS). Riteneva, quindi, che essendo la pena complessivamente inflitta al D.C. non inferiore ad anni 2 il beneficio dell’indulto non fosse concedibile a ciò ostando il disposto della L. n. 241 del 2006, art. 1. 2.- Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze adducendo l’erronea interpretazione da parte del giudice dell’esecuzione della L. n. 241 del 2006, art. 2 che prevede che la revoca dell’indulto, e quindi la non concedibilità in ipotesi che tale evenienza si sia verificata prima dell’applicazione del beneficio, qualora sia commesso nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della legge un delitto non colposo per il quale sia pronunciata condanna a pena non inferire ad anni 2; vertendosi, inoltre, in materia di dritto penale sostanziale, non è ammessa interpretazione analogica in senso sfavorevole al condannato.

3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte, con atto del 16.6.2010, chiede che l’ordinanza sia annullata limitatamente alla parte impugnata con rinvio alo steso giudice per nuovo esame.

4.- Osserva in via preliminare il collegio che l’ordinanza impugnata, è stata pronunziata dal Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 672, comma 1, in relazione all’art. 667 c.p.p., comma 4, e che avverso detto provvedimento, preso de plano, è dunque proponibile soltanto l’opposizione prevista dal medesimo art. 667, comma 4 non essendo specificamente previsto il ricorso per saltum e riferendosi l’art. 569 c.p.p. solo alle sentenze. Poichè nulla osta, tuttavia, a qualificare il ricorso come opposizione, ex art. 568 c.p.p., comma 5, che costituisce espressione del più generale principio della conversione dell’atto invalido in quello valido del quale ha i contenuti, secondo il principio più volte ribadito sul punto da questa Corte, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Firenze perchè giudichi ai sensi dell’art. 666 c.p.p. della opposizione.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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