Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
PG Dott. De Santis Fausto che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza in data 13 agosto 2010 il Tribunale del riesame di Roma, confermando il provvedimento del locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto che S.G., S. I. e G.M. rimanessero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, quali indagati il primo per ricettazione, la seconda e il terzo per furto pluriaggravato in abitazione ai danni dei coniugi T. e D.S..
Quali elementi costitutivi della gravità indiziaria sono stati considerati: l’inattendibilità della denuncia di rapina formalizzata da S.I., governante nella abitazione dei coniugi vittime del furto; le dichiarazioni degli informatori sul mutamento del tenore di vita degli indagati e, in particolare, quelle rese da Ga.To., figliastro di S.I.;
l’individuazione fotografica di alcuni preziosi sottratti alla famiglia T., notati nella disponibilità di S. G.; alcune frasi estrapolate da una conversazione in carcere fra S.G. e il di lui fratello E..
Ha proposto personalmente ricorso per cassazione G.M., affidandolo a un solo motivo. Con esso rinnova l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese a suo carico da Ga.To., per essere stato omesso l’avviso a costui della facoltà di astenersi quale prossimo congiunto dell’indagato, ai sensi dell’art. 199 c.p.p.. Precisa al riguardo che il rapporto di affinità tra il G. e il Ga. discende dal fatto che il primo è figlio di S.I. e il secondo è il figlio del marito di costei, a nulla rilevando il successivo divorzio dei coniugi.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
In base all’inequivocabile disposto dell’art. 78 c.c., in conseguenza del matrimonio il rapporto di affinità viene a instaurarsi soltanto fra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Ne consegue che nessun rapporto di affinità può considerarsi esistente tra due fratellastri, per effetto del matrimonio fra i rispettivi genitori.
Correttamente, pertanto, nel procedimento a carico del G. si è omesso di rivolgere a Ga.To. l’avviso della facoltà di astenersi, essendo egli estraneo al novero dei soggetti definiti "prossimi congiunti" dall’art. 307 c.p., comma 4.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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