Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
p.1. Con decreto del 22 gennaio 2010, la Corte d’appello di Salerno, accogliendo l’impugnazione del pubblico ministero, in riforma della decisione di primo grado, ritenuto che D.F.A. era attinto da plurimi indizi di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, gli applicava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni e disponeva altresì la confisca dei beni intestati a lui, alla suocera V.C. e ai figli An. e Al..
Contro il decreto hanno presentato ricorso per cassazione il proposto e i suoi familiari. p.2. D.F.A. denuncia:
1. la nullità del giudizio di secondo grado e del susseguente decreto per mancata correlazione tra accusa e decisione, atteso che, mentre l’avviso di udienza gli contestava l’inserimento nel clan camorristico Grimaldi e nel traffico organizzato di t.l.e., la Corte d’appello lo ha ritenuto invece collegato al clan camorristico capeggiato da U.A., dedito ad attività estorsive e al traffico di cocaina;
2. motivazione mancante o meramente apparente atteso che la ritenuta appartenenza ad associazione di tipo mafioso sarebbe stata desunta da elementi privi di concludenza e sintomaticità;
3. motivazione mancante o meramente apparente in ordine alla confisca, perchè non sarebbe stata esaminata la documentazione contabile versata in atti per giustificare i redditi percepiti e la legittima modalità di acquisto dei beni immobili.
Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, la difesa sviluppa soprattutto il primo motivo di ricorso, deducendo la nullità del giudizio sotto il profilo che, avendo la Corte utilizzato i documenti trasmessi dal procuratore della Repubblica senza averne previamente disposta l’acquisizione, sarebbe mancato il contraddittorio con violazione del diritto di difesa. p.2.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.
E’ pacifico che, nel procedimento di prevenzione, l’avviso di udienza spedito ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 3, deve contenere non solo la vocatio in jus, ma anche la c.d. contestazione, ossia l’indicazione della misura proposta, della forma di pericolosità ascritta e degli elementi di fatto da cui di desume la pericolosità medesima. E’ altrettanto pacifico che il rispetto del principio di correlazione tra contestazione e decisione, mentre esige che non sia applicata una misura diversa da quella proposta, non richiede invece che rimangano immutati gli elementi di fatto dai quali si evince la pericolosità sociale. Sarebbe infatti irragionevole includere nel recinto di necessaria correlazione tra accusa e decisione anche il materiale indiziario, posto che l’ampiezza del potere di indagine attribuito tanto al pubblico ministero quanto al tribunale (v. L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 2) rende assai improbabile l’ipotesi di un quadro fattuale cristallizzato sugli elementi originariamente acquisiti, impermeabile alle nuove acquisizioni effettuate in corso di procedimento.
Nel caso concreto il principio di correlazione è stato rispettato, perchè la specie di pericolosità sociale accertata e di misura di prevenzione conseguentemente applicata corrisponde puntualmente alla proposta. Petitum (la misura di prevenzione personale e patrimoniale) e causa petendi (la pericolosità sociale qualificata dall’appartenenza ad associazione di tipo mafioso) enunciati nella proposta avanzata dal Procuratore della Repubblica sono stati recepiti senza mutazione nel decreto applicativo della misura e, quindi, la doglianza sulla mancata correlazione tra accusa e decisione è infondata.
E’ vero, invece, che il giudice d’appello, per riformare la decisione di primo grado, ha utilizzato elementi tratti dalla copiosa documentazione trasmessa a più riprese dalla Procura della Repubblica, ma tale documentazione – come risulta dai verbali di udienza – è stata regolarmente acquisita agli atti su disposizione della Corte e i rinvii chiesti dalla difesa per esaminare e controdedurre sono stati sempre accordati. Pertanto il diritto di difesa, avendo la parte potuto interloquire sui nuovi elementi acquisiti, è stato salvaguardato e l’eccezione di nullità va conseguentemente respinta. p.2.2 Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati.
Riguardo al vizio di motivazione, è opportuno rammentare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, richiamato dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell’obbligo – imposto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, – di provvedere con decreto motivato.
Precisati i limiti in subiecta materia del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, si osserva che il decreto impugnato contiene una succinta, ma pur sempre sufficiente giustificazione delle ragioni poste a base della decisione adottata. La Corte ha indicato gli indizi e relative fonti da cui ha desunto la probabile appartenenza del proposto a un’associazione di tipo mafioso e ha disposto la confisca dei beni sequestrati osservando che il proposto e i suoi familiari non avevano mai svolto una lecita e redditizia attività lavorativa, per cui i beni in discorso erano sicuramente provento dell’attività illecita del proposto, che li aveva fittiziamente intestati ai familiari. Ha escluso però dalla confisca la casa di abitazione, acquistata parte per successione ereditaria e parte per donazione, dimostrando di avere tenuto conto, seppure senza farne esplicita menzione, della documentazione contabile prodotta dalla difesa nel corso dell’ultima udienza, implicitamente disattendendola per il resto.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. p.3. V.C., De.Fi.An. e D.F. A. denunciano la nullità del decreto, nella parte in cui ha disposto la confisca dei beni a loro intestati, per la duplice ragione:
– che il pubblico ministero ha proposto appello soltanto nei confronti di D.F.A.;
– che essi ricorrenti, chiamati a intervenire nel procedimento, pur avendo partecipato al giudizio di primo grado, non avevano ricevuto avviso per il giudizio d’appello. p.3.1 La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare:
– che l’omessa citazione del terzo, riguardi essa l’intero procedimento o un grado soltanto, non determina la nullità del procedimento medesimo;
– che il terzo, a tutela del suo diritto, ha la facoltà di proporre incidente di esecuzione per contestare la legittimità della misura patrimoniale che colpisce i beni a lui intestati, ritenuti nella disponibilità del proposto.
Infatti parti necessarie del procedimento di prevenzione sono il pubblico ministero e il proposto, sicchè il terzo, al quale siano intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, non si pone sullo stesso piano del soggetto a cui può essere applicata la misura. Ne consegue che la mancata citazione dello stesso non comporta la nullità del procedimento e non invalida l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la sua facoltà di esplicare le sue difese – quale estraneo assoggettato di riflesso all’esecuzione della misura disposta nei confronti del proposto – con l’incidente di esecuzione e, all’occorrenza, con ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice che ha deliberato sull’incidente (v. Cass., Sez. 2, 17.10.2002 n. 40880, Ferdico; Sez. 6, 2.3.1999 n. 803, Morabito, rv 214780).
L’anzidetto ricorso è dunque infondato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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